Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/12/2020, n. 29010

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/12/2020, n. 29010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29010
Data del deposito : 17 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 27214-2018 proposto da: P G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA BUFALOTTA

174, presso lo studio dell'avvocato P B, rappresentata e difesa dall'avvocato G V;

- ricorrente -

2020

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZASOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, E D R, E A S, A S, L M, GUSEPPE MATANO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 21513/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/09/2017 R.G.N. 16148/12;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. R A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S, che ha concluso per l'inammissibilità;
udito l'Avvocato L M. RG 27214/2018 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 21531 del 2017 resa da questa Corte il 15.9.2017, questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da G P avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno di accoglimento del gravame proposto dall'INPS nei riguardi della sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di condanna dell'Istituto alla reiscrizione della P negli elenchi dei lavoratori agricoli ed aveva, altresì, posto a carico della parte soccombente le spese del giudizio di cassazione.

2. Avverso la sentenza G P propone ricorso per revocazione, fondato su un unico motivo.

3. L'INPS resiste con controricorso.

4. La causa, in sede di adunanza camerale è stata rinviata a nuovo ruolo e fissata per la trattazione in pubblica udienza.

RAGONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, la parte censura la sentenza di questa Corte di cassazione n. 21531 del 2017 del 15 settembre 2017, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., nella parte in cui l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, senza considerare che sia all'interno del ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore a pag. n. 17 righi nn. 9 - 14, sia in calce al ricorso stesso, la medesima parte aveva formulato la dichiarazione di esonero dal pagamento delle spese processuali, come previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, ed aveva notificato a controparte una dichiarazione sostitutiva di certificazione reddituale per l'anno 2011.RG 27214/2018 2. Sostiene pertanto che la Corte di cassazione è necessariamente caduta in errore, non avendo visto le dichiarazioni sopra descritte, in quanto non poteva essere disposta la condanna alle spese, sicché insiste per la revocazione della sentenza. In subordine, chiede ravvisarsi un' ipotesi di errore materiale emendabile.

3. Il motivo è inammissibile.

4. Deve premettersi che, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., comma 1, è consentita la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione o delle ordinanze emesse ai sensi dell'art. 375, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. solo se affette da errore di fatto ai sensi del n. 4 dell'art. 395, n. 4;
tale errore ricorre, come la norma precisa, quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e purché il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione - è stato precisato da Cass. n. 12283 del 2004 - comporta l'accertamento di un errore che deve riguardare gli atti interni al relativo giudizio (ossia quelli che la Corte può e deve esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso) e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione (Cass., 28 giugno 2005, n. 13915;
Cass., 14 aprile 2010, n. 8907).
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