Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/11/2018, n. 29537

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/11/2018, n. 29537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29537
Data del deposito : 16 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 26813 del ruolo 7,9 generale dell'anno 2011, proposto da s.p.a. M, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati A A e Francesco D'Addario, coi quali elettivamente si domicilia in Roma, al corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio Gian Marco Grez - ricorrente-

contro

Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli RG n. 26813/2011 Angelina-Ma P uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata in data 3 maggio 2011, n. 52;
udita la relazione relativa alla causa svolta alla pubblica udienza del'11 settembre 2018 dal consigliere Angelina-Ma Perrino;
sentito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale I Z, che ha concluso per il rigetto e, in subordine, per l'accoglimento del quinto motivo di ricorso;
uditi per la società l'avv. Francesco D'Addarlo e per l'Agenzia l'avvocato dello Stato A C.

Fatti di causa

. La s.p.a. M nel 2007 procedette a una dichiarazione d'immissione in libera pratica astaitiNa relativa ad alcuni apparecchi a motore e a parti di essi importati da Taiwan, che riferì rispettivamente alle voci 8713.9000.00 e 8714.2000.00 della nomenclatura combinata come «carrozzelle e altri veicoli per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione» e come «parti di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi». Gli apparecchi e le parti di essi furono immessi in libera pratica conformemente alla classificazione in tali voci, senza riscossione del dazio e con l'applicazione dell'iva con aliquota agevolata. In esito a controllo a posteriori, tuttavia, l'Agenzia delle dogane classificò i dispositivi nella posizione 8703.1018.00 della nomenclatura combinata come «autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli dee voce e702), camprrni gli autoveicoli del tipo "breakife le auto M reynns s Ne seguì la notificazione alla società di un avviso di rettifica col quale l'Agenzia recuperò i dazi e l'iva dovuti, che la contribuente impugnò. RG n. 26813/2011 Angelina- La Commissione tributaria provinciale di La Spezia accolse il ricorso, mentre quella regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle dogane. Al riguardo, il giudice d'appello ha sostenuto che l'avviso di rettifica abbia natura di provocatio ad opponendum, sicché è sufficiente che il contribuente sia posto, come nel caso in esame ha ritenuto fosse avvenuto, in grado di ricorrere. A tanto ha aggiunto che va fatta applicazione del regolamento CEE sopravvenuto n. 718/2009, che classifica gli autoveicoli in questione alla voce doganale 8703.1018.00, perché /non. specificamente concepiti per il trasporto di disabili e privi di caratteristiche particolari atte ad alleviare disabilità. Contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, ciascuno articolato in più subcensure, illustrato con memoria, cui l'Agenzia risponde con controricorso, che parimenti illustra con memoria. Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo di ricorso la contribuente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della I. n. 212/00, dell'art. 11 del d.lgs. n. 374/90, dell'art. 3 della I. n. 241/90 e dell'art. 43 del d.P.R. n. 43/73, nonché dell'omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla sufficienza della motivazione della pretesa tributaria. Il motivo è fondato. 1.1.- Va anzitutto escluso che, come sostenuto in sentenza, l'avviso di rettifica risponda a mere finalità di provocati() ad opponendum. E ciò in base alle molteplici funzioni dell'avviso, che, come questa Corte ha avuto già occasione di segnalare (in particolare, vedi Cass. 17 ottobre 2014, n. 22003), garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l'onere di RG n. 26813/2011 Angelina-M enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata. 1.2.- Tali funzioni risaltano in particolare nel caso in esame, in cui si discute di classificazione doganale, che postula l'esatta identificazione degli elementi al riguardo indispensabili. 2.- Al fine di distinguere le voci 8703.1018.00 e 8713.9000.00 della nomenclatura combinata, difatti, la classificazione doganale tiene conto non già dell'uso possibile, ma soltanto dell'uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa C- 198/15, Invamed Group Ltd e altre, punto 24). È alle caratteristiche oggettive, dunque, che bisogna guardare, non già alla circostanza che i veicoli in questione possano essere eventualmente utilizzati da persone non invalide;
circostanza, questa, espressamente ritenuta irrilevante ai fini della classificazione alla voce 8713 dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. in causa C-198/15, cit., punto 26). E le caratteristiche oggettive sono descritte nelle note esplicative della nomenclatura combinata, inserite il 4 gennaio 2005 e anche nel successivo regolamento n. 718/2009. 2.1.- Non emerge, invece, dalla sentenza in esame che l'Agenzia abbia illustrato a fondamento della propria pretesa le caratteristiche degli apparecchi e delle parti di essi oggetto d'importazione. Il che si riverbera sulla apoditticità della motivazione resa sul punto dal giudice d'appello, che non descrive neanche in cosa sia RG n. 26813/2011 Angelina- consistita la "concisa motivazione" dell'avviso di rettifica impugnato. 3.- Il motivo va quindi accolto, con assorbimento dei restanti, coi quali si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/92 determinata dall'applicazione del regolamento sopravvenuto n. 718/09 e i corrispondenti profili di motivazione (secondo motivo), la violazione sotto altro profilo dei principi relativi all'incidenza del ius superveniens sui processi in corso e i corrispondenti profili motivazionali della sentenza (terzo motivo), la violazione delle regole di classificazione dei prodotto e i relativi profili di motivazione (quarto motivo), nonché gli aspetti sanzionatori (quinto motivo). 4.- In accoglimento del motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione.
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