Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/08/2019, n. 35581

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/08/2019, n. 35581
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35581
Data del deposito : 5 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B A, n. Scilla (Rc) 15.5.1941 avverso la sentenza n. 1328/18 della Corte di Appello di Reggio Calabria del 20/09/2018 esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, O V;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. R A, che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione e rigetto con riferimento alle statuizioni civili;
sentito il difensore della parte civile, avv. I G, che ha chiesto di rigettare il ricorso, con la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di LQI rappresentanza e difesa sostenute nel grado, come da separata nota prodotta;
sentito il difensore del ricorrente, avv. B A in sostituzione dell'avv. F R, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha con- fermato la pronuncia di primo grado, ribadendo la responsabilità di A B in ordine al reato di calunnia continuata (artt. 81 cpv., 368 cod. pen.) nei confronti di M S, con la condanna alla pena, condizionai- mente sospesa, di un anno e sei mesi di reclusione, oltre alle statuizioni in favore della parte civile.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che de- duce cinque motivi di doglianza, di seguito riassuntivamente esposti. Violazione di legge in relazione all'art. 368 cod. pen. e vizi congiunti di motiva- zione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità, anche con riferimento al carattere intrinsecamente contraddittorio della contestazione. Identici vizi in relazione al travisamento del fatto e della prova in rapporto agli elementi probatori, specie di natura documentale, acquisiti agli atti del giudizio. Violazione di legge in relazione all'art. 195 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione sul punto, in relazione alla circostanza che, all'atto dell'apertura del dibattimento, la teste Lino risultava ancora indagata per il delitto di calunnia in danno del coniuge separato Mastroeni, di lì a poco la sua posizione venendo però archiviata dal GIP di Reggio Calabria, recuperando a pieno la posizione di per- sona informata sui fatti in ordine alle ipotesi di reato contestate alla madre. Si deduce, pertanto, che poiché le dichiarazioni incriminate di calunnia ascritte all'imputata fanno riferimento a quanto appreso da terzi e nello specifico dalla Lino, il giudice aveva l'obbligo di ascoltare la testimone diretta onde verificare le dichiarazioni de relato e poterne fare utilizzo perfino come corpo del reato. Violazione di legge in relazione agli artt. 368 e 54 cod. pen. e vizi congiunti di motivazione riguardo alla inesigibilità delle condotte successive alla prima, in cui l'imputata avrebbe dovuto auto accusarsi della originaria condotta ritenuta ca- lunniosa. Violazione di legge in relazione all'art. 368 cod. pen. e vizi congiunti di motiva- zione circa l'attribuita qualifica di 'autorità avente l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria' dell'organizzazione Telefono Azzurro.
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