Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1988, n. 673

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L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sia nel testo originario che in quello modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436, il quale attribuisce al coniuge divorziato il diritto a percepire tutta o una quota della pensione di riversibilità che spetterebbe al coniuge superstite non opera una ripartizione della pensione ne' istituisce nuove forme previdenziali, ma prevede una prestazione patrimoniale la quale, pur se di contenuto autonomo, ha la stessa natura dell'assegno di divorzio a cui non corrisponde un'aspettativa definitivamente acquisita in ragione dei pregressi rapporti fra il beneficiario e l'originario titolare del trattamento pensionistico; pertanto, la relativa attribuzione è rimessa alla valutazione del giudice il quale ha, a tal fine, il potere discrezionale di determinare, in relazione alle circostanze del caso singolo, se la pensione di reversibilità debba essere attribuita al coniuge divorziato nella sua totalità ovvero soltanto in parte, e in quest'ultimo caso di determinare la quota. Ne consegue che spetta al coniuge divorziato superstite anche la perequazione automatica della pensione in forza del meccanismo previsto dalla legge 29 aprile 1976, n. 177, perequazione che costituisce parte integrante ed inscindibile della unitaria prestazione previdenziale. ( V 8704/86, mass n 452941; ( V 10/85, mass n 438213; ( Conf 4766/86, mass n 447472; ( Conf 4912/84, mass n 436978).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1988, n. 673
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 673
Data del deposito : 26 gennaio 1988

Testo completo

L'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, sia nel testo originario che in quello modificato dall'art. 2 della legge 1 agosto 1978, n. 436, il quale attribuisce al coniuge divorziato il diritto a percepire tutta o una quota della pensione di riversibilità che spetterebbe al coniuge superstite non opera una ripartizione della pensione ne' istituisce nuove forme previdenziali, ma prevede una prestazione patrimoniale la
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