Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2011, n. 30177
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In tema di concessione di derivazione di acque pubbliche, nessuna specifica disposizione normativa conferisce alla Provincia di Verbano Cusio Ossola la facoltà di adottare misure di carattere generale sulle condizioni per il rilascio delle concessioni (in particolare, di quelle idroelettriche), pur avendo tale ente un potere pianificatorio sul territorio in ambito ambientale ed energetico, il quale, tuttavia, si esplica attraverso la necessaria concertazione con la Regione Piemonte per quanto concerne la programmazione delle iniziative da adottare nei rispettivi settori, mediante l'approvazione di piani territoriali da realizzare in conformità e in sintonia con le indicazioni contenute nel piano territoriale regionale. (Nella specie, la C.S. ha annullato la sentenza impugnata, demandando al giudice del rinvio di verificare se le misure di salvaguardia, introdotte con l'approvazione del piano provinciale allo scopo di arrestare le iniziative nel campo della produzione idroelettrica mediante la fissazione di un limite di potenza massima installata, fossero aderenti alle prescrizioni contenute nel piano territoriale regionale).
Sul provvedimento
Testo completo
501 77/1 1 OGG. REPUBBLICA ITALIANA NULLTA DEUBERA = APPROVA Mont 50 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO PIANO TERRITOR PROVINCIALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Primo Presidente f‚f. R.G.N.1723/11 Dott. P V Presidente di Sezione Dott. M A Consigliere Dott. Michele D'Alonzo Consigliere Cron. 30.177 Dott. A M REL Consigliere Rep. Dott. C P Ud.13.12.2011 Dott. M M C Consigliere Consigliere Dott. G T Consigliere C Dott. C D I Dott. S P Consigliere ha pronunciato la seguente: CI SENT EN ZA sul ricorso proposto da: Idroenergy s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via E. Q. Visconti 99, presso l'avv. G B C, che con gli avv. M B e S V la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 931 Provincia del Verbano C O in persona del 저 elettivamente domiciliata in legale rappresentante, Roma, via Panama 12, presso l'avv. M C, che con l'avv. A S la rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrente Associazione Lega Ambiente Circolo Verbano in persona del legale rappresentante;
- intimata avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 150 del 2010. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.12.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;
C Uditi gli avv. C I su delega per la ricorrente e M su delega per la Provincia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R C, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione e l'assorbimento per il resto. Svolgimento del processo deliberazione consiliare n. 25 del 2.3.2009 la Con Provincia del Verbano C O varava il Piano Territoriale Provinciale, nel quale era fra l'altro di misure transitorie prevista 1'adozione di art.
2.3.8 da prendere in salvaguardia 2 considerazione e recepire nella formazione degli strumenti urbanistici locali e nella pianificazione di settore e da applicare fino all'approvazione del piano di settore della Rete Ecologica Provinciale, misure per le quali veniva fissato fino a tutto il 2010 il limite di 35 MW di potenza massima per nuove autorizzazioni idroelettriche, in esse comprese anche quelle per le quali vi era istruttoria in corso. La Idroenergy s.r.l., che aveva in corso un ت procedimento di autorizzazione presso la Provincia del Verbano C O per realizzare una centrale idroelettrica, ritenendo pregiudizievole la fissazione del limite sopra indicato, poichè stabilito a far tempo dall'entrata in vigore del Piano Energetico Regionale ( approvato il 3.2.2004 ) e già superato alla data della delibera di adozione del piano territoriale, proponeva ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con il quale denunciava violazione di legge sotto vari aspetti, ed in particolare poichè: a ) l'introduzione di un tetto massimo di potenza installabile esorbiterebbe dall'ambito dei poteri della Provincia;
b ) la prescrizione di cui al comma 7 dell'art.
2.3.8 delle norme tecniche di attuazione esorbiterebbe dall'ambito dei contenuti possibili del piano territoriale provinciale e della sfera di potere 3 esercitabile dalla Provincia mediante lo strumento pianificatorio " essendo rimesso al Piano Energetico Regionale il compito di fissare, in via esclusiva, gli obiettivi da conseguire con la produzione energetica;
c massimo allo sviluppo la fissazione di un tetto idroelettrico contrasterebbe con le esigenze di rinnovabili, di cui alla promozione delle energie la detta fissazione direttiva 2001/77/CE;
d contrasterebbe altresì con la direttiva 96/92/CE, che avrebbe disposto nel senso della liberalizzazione del mercato elettrico;
e ) la Provincia non avrebbe competenza in tema di deflusso minimo vitale, essendo questa attribuita alla regione;
f ) la prescritta moratoria contrasterebbe con il principio per il quale l'autorizzazione per l'attività in oggetto deve essere rilasciata da un unico soggetto;
g ) difetterebbe la motivazione relativamente all'omessa comparazione fra l'interesse allo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'interesse ambientale. La Provincia, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda deducendone l'infondatezza e produceva inoltre due studi ( redatti rispettivamente da Graia s.r.l. e Tei s.p.a. ), aventi ad oggetto proposte di pianificazione in tema di razionalizzazione delle risorse idriche, documentazione a sua volta contestata 4 dalla Idroenergy con la predisposizione di motivi aggiunti. Il Tribunale Superiore delle Acque, disattese le eccezioni pregiudiziali della convenuta, respingeva il ricorso ritenendo che la Provincia avesse legittimamente introdotto un tetto massimo di potenza idroelettrica installabile sul proprio territorio, per diverse ragioni rispettivamente individuate: а nell'avvenuta attribuzione alla Provincia, da parte del legislatore regionale, della funzione in tema di pianificazione del territorio tramite 10 strumento della pianificazione;
b ) nella competenza concorrente con quella della Regione - riconosciuta dal medesimo legislatore all'ente predetto, in campo " territoriale, ambientale ed energetico ";
nell'individuazione di un criterio di ripartizione delle competenze fra i detti enti territoriali, per il quale sulla tematica ambientale ed energetica spetta al Piano Territoriale Regionale definire gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio ed al Piano Territoriale Provinciale di delineare nel concreto tale assetto, in conformità delle indicazioni