Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/07/2024, n. 18323
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In tema di accertamento fiscale, la discordanza tra i dati identificativi del destinatario, come indicati nell'atto, e quelli del soggetto cui l'atto viene notificato comporta la nullità dell'avviso di accertamento soltanto quando determina, in concreto, un'incertezza assoluta sul soggetto destinatario della pretesa tributaria, per cui, quando detta incertezza può essere superata alla luce del complessivo contenuto dell'accertamento e di ogni altro elemento identificativo da esso risultante, non si verifica alcuna ipotesi di nullità.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 29320/2015 Numero sezionale 623/2024 Numero di raccolta generale 18323/2024 Data pubblicazione 04/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DAZI DOGANALI – Giuseppe Fuochi Tinarelli - Presidente - AVVISI DI RETTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI – NOTIFICA – IDENTIFICABILITÀ DEL TA JA - Consigliere - DESTINATARIO. Lucio Luciotti - Consigliere - U.P. – 29/04/2024 Giacomo Maria Nonno - Consigliere - R.G.N. 29320-2015 Salvatore Leuzzi - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 29320-2015, proposto da: OBER FIN A.G. S.P.A. (C.F. 00635820210), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'AVV. GIOVANNI GIRELLI, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, al V.LE DEI PARIOLI, n. 124 (giovannigirelli@ordineavvocatiroma.org);
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
- controricorrente -
Numero registro generale 29320/2015 Numero sezionale 623/2024 Numero di raccolta generale 18323/2024 nonché
contro
Data pubblicazione 04/07/2024 EQUITALIA NORD S.P.A. – AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BO (già EQUITALIA ALTO ADIGE SUD TIROL S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t.;
- intimata - avverso la sentenza n. 1999-31-14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 02/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.04.2024 dal Cons. Salvatore Leuzzi;
udito il Sost. P.G. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la ricorrente l'Avv. Salvatore Cantelli, per delega dell'Avv. Giovanni Girelli, che ha concluso come in atti;
udito per l'Avvocatura Generale dello Stato l'Avv. Alessia Urbani Neri, che ha concluso come in atti.
FATTI DI CAUSA
La OBER-ALP S.P.A., titolare di P.I. 006358202210, presentò otto dichiarazioni d'importazione, in relazione alle quali il competente Ufficio delle Dogane promosse revisioni degli accertamenti, dal momento che i certificati EUR 1, presentati a corredo delle dichiarazioni in parola ed in virtù dei quali la società aveva conseguito l'applicazione di trattamenti daziari vantaggiosi, erano risultati irregolari, in base alla segnalazione effettuata dall'autorità doganale ungherese emittente. L'AGENZIA DELLE DOGANE emise, in conseguenza, i corrispondenti avvisi di rettifica degli accertamenti, notificandoli alla OBER-ALP S.P.A. presso il proprio domicilio fiscale, sito in Bolzano, alla via Negrelli, n.
6. Dopo la presentazione delle dichiarazioni d'importazione e prima della redazione dei processi verbali di revisione degli accertamenti, la società OBER-ALP S.P.A., a seguito dell'acquisizione di una 2 di 8 Numero registro generale 29320/2015 Numero sezionale 623/2024 Numero di raccolta generale 18323/2024 partecipazione nella SPADAFORA S.R.L., mutò denominazione in OBER- Data pubblicazione 04/07/2024 FIN S.P.A., mantenendo immutate partita IVA e domicilio fiscale, mentre la denominazione di OBER- ALP S.P.A. fu assunta dalla SPADAFORA S.R.L., con partita IVA 00122250210, che stabilì la propria residenza fiscale al medesimo indirizzo su riportato di Bolzano, via Negrelli, n. 6, presentando il medesimo rappresentante legale della OBER-FIN S.P.A. Gli avvisi di rettifica degli accertamenti furono recapitati, non già alla OBER-FIN S.P.A. – nuova denominazione assunta dalla originaria OBER-ALP –, bensì alla OBER-ALP S.P.A., con partita IVA 00122250210, identificativa della SPADAFORA S.R.L. che, come detto, aveva nel frattempo mutato denominazione, assumendo il nomen di OBER-ALP S.P.A. La OBER-ALP S.P.A. impugnò gli avvisi innanzi alla C.T.P. di Venezia deducendo la propria estraneità alle operazioni doganali alle quali gli atti in questione si riferivano. La C.T.P., con sentenza del 24.3.2006, non impugnata, rilevò che "...legittimata passiva degli atti di contestazione e degli avvisi di rettifica è la vecchia Ober Alp, ora Ober Fin, nei confronti della quale non risultano, però, tali atti notificati...". Successivamente, il concessionario della riscossione per la provincia di Bolzano notificò alla OBER FIN S.P.A. la cartella di pagamento concernente