Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2023, n. 03878
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FILOSA TOMMASO nato a CERCOLA il 19/05/1965 AMOROSO VINCENZO nato a CERCOLA il 19/11/1962 FILOSA ANTONIO nato a CERCOLA il 02/01/1936 FILOSA ANTONIO nato a MASSA DI SOMMA il 16/07/1990 FILOSA FRANCESCO nato a POLLENA TROCCHIA il 09/03/1978 FILOSA MARIARCA nato a MASSA DI SOMMA il 12/09/1992 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;sentito il Sostituto Procuratore generale P M che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio per F A (cl. 36) e rigetto degli altri ricorsi. sentito l'Avv. S M per F T, F A (c1.36), F A (c1.90), F F e F M che chiede l'accoglimento dei ricorsi . Sentito l'Avv. A F per T F, F A (c1.90) e F F, che chiede raccoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Napoli, decidendo con le forme del rito abbreviato, confermava l'estinzione per prescrizione - già dichiarata dal Giudice per l'udienza preliminare - del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni contestato al F T. Confermava le condanne per i delitti di intestazione fittizia, contestati a tutti i ricorrenti, limitatamente alle condotte consumate successivamente al 30 aprile 2013. Confermava le diposizioni relative alla confisca. 2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori di T F che deducevano: 2.1. vizio di motivazione: nel riqualificare il delitto di estorsione, contestato al capo a), in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni sarebbe stata travisata la testimonianza della persona offesa, dalla quale non sarebbe emersa alcuna condotta coercitiva ascrivibile al ricorrente;2.2. violazione di legge (art. 522 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione;la riqualificazione della condotta contestata al capo a) avrebbe violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza;il F sarebbe stato ritenuto responsabile per una condotta mai contestata;la condotta denunciata, ovvero l'aggressione della vittima da parte di due persone non identificate, non sarebbe riconducibile al violento recupero del credito ritenuto provato dalla Corte di appello. Sarebbe stato violato il diritto di difesa dell'imputato che non avrebbe avuto la possibilità di dedurre sulla "nuova" imputazione;2.3. violazione di legge (art. 120 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di estinzione per prescrizione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la riqualificazione operata dalla Corte d'appello avrebbe imposto la verifica della sussistenza della condizione di procedibilità, che, nel caso di specie, non sarebbe sussistente, tenuto conto che nessuna querela sarebbe stata sporta dalla persona offesa;l'assenza della condizione di procedibilità avrebbe dovuto essere ritenuta "prevalente" rispetto alla rilevata prescrizione, tenuto conto che, in mancanza di tale condizione, non sarebbe stato possibile procedere ad alcun accertamento sulla penale responsabilità. 2.4. Violazione di legge (art. 12-quinquies, L. 356 del 1992) e vizio di motivazione in relazione ai reati di intestazione fittizia: non sarebbe stato provato né l'elemento oggettivo, né quello soggettivo del reato contestato;mancherebbero, infatti, sia la dimostrazione della provenienza delle risorse economiche per l'acquisto dei beni in relazione ai quali si contesta l'intestazione fittizia, sia la valutazione della proporzione tra i redditi leciti disponibili e quelli necessari per l'acquisizione dei beni oggetto di intestazione fittizia;con riferimento all'elemento soggettivo, mancherebbe, invece, la dimostrazione del fatto che il soggetto interponente abbia potuto immaginare come "possibile" la richiesta di applicazione nei suoi confronti di una misura patrimoniale, non essendo sufficienti, a tal fine, il mero timore di poterne essere destinatario;in sintesi: si deduceva che sarebbero carenti (a) l'accertamento della sproporzione tra il reddito dei presunti interposti ed il complesso degli acquisti eseguiti, (b) la verifica della provenienza della somma di denaro dal presunto interponente, (c) la prova dell'elemento psicologico;2.5.violazione di legge (art. 157 e ss. cod. pen.) in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati contestati ai capi g) ed e) della rubrica: si deduceva che il tempo di sospensione - pari ottantaquattro giorni - sarebbe stato erroneamente computato, sicché i reati si sarebbero estinti prima della pronuncia della sentenza impugnata;si deduceva che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non poteva essere identificato nel maggio del 2014, tenuto conto che l'attività svoltasi in quell'epoca - ovvero l'acquisizione di un'ulteriore quota da parte della Duefferre s.r.l. della "CSI Casalnuovo sviluppo industriale s.r.l." - non sarebbe riconducibile alla condotta contestata, essendo un post factum, correlato al semplice mantenimento dello status quo. 2.6. Violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze atipiche, che sarebbero state denegate sulla base di una motivazione sommaria, che non avrebbe tenuto conto della necessità di mitigare il trattamento sanzionatorio, anche in relazione al fatto che gli aumenti per la continuazione erano stati quantificati in misura elevata. 3. Ricorrevano per cassazione anche i difensori di A F (cl. 90), F F, M F, A F (cl. 36) ed V A, in relazione ai quali era stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 12 quinquiesl. 356 del 1992 in qualità di intestatari fittizi. Si deduceva: 3.1. Violazione di legge (art. 12-quinquies L. 356 del 1992) e vizio di motivazione: si ribadivano le carenze motivazionali dedotte in relazione alla posizione di F T con il quarto motivo di ricorso;3.2. violazione di legge (art. 150 cod. pen.): non sarebbe stata dichiarata l'estinzione del reato contestato al F A (c1.36) per morte dell'imputato. 3.3. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.): si deduceva che i reati contestati ai capi d), g), ed e) si sarebbe estinti per prescrizione prima della sentenza di appello, ribadendo le ragioni avanzate con il quinto motivo del ricorso proposto nell'interesse del F T;3.4. violazione di legge (artt. 62-bis e 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbero state denegate sulla base di una motivazione sommaria, che non avrebbe tenuto conto della necessità di contemperare il trattamento sanzionatorio, anche in relazione al fatto che gli aumenti per la continuazione erano stati quantificati in misura elevata.
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