Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24416

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24416
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24416
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da E F, nato a Galatina il 15/12/1973 avverso l'ordinanza del 20/09/2022 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile, a norma dell'art. 634 cod. proc. pen., l'istanza di revisione avanzata da F E, in relazione alla sentenza 7 maggio 2015 della Corte di appello di Lecce, che lo aveva dichiarato colpevole di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale a seguito dell'intervenuto fallimento della s.r.l. CA.MA., di cui E era legale rappresentante. La Corte potentina dava anzitutto atto della mancata formale attestazione del passaggio in giudicato della sentenza anzidetta, che sarebbe stato onere dell'istante far risultare. L'irrevocabilità della pronuncia era comunque desumibile dal certificato del casellario giudiziale. La stessa Corte, anche a prescindere da ciò, reputava l'istanza manifestamente infondata, avendo escluso che gli elementi addotti a suo sostegno, consistenti nell'audizione di nuovi testimoni, fossero qualificabili come «nuove prove», nel senso richiesto dall'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

2. E ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Posto che la certezza dell'irrevocabilità del titolo era stata comunque conseguita, il giudice a quo avrebbe errato nel negare carattere di novità e decisività alle dichiarazioni dell'ex-dipendente della società fallita, Pio Trende, ascoltato dalla difesa ai sensi degli artt. 327-bis, comma 2, 391-bis e 391-ter cod. proc. pen.;
dichiarazioni, che avrebbero potuto essere confermate anche dal consulente fiscale (Lucio Vergine), da cui si evinceva che il condannato non si era mai concretamente occupato della gestione societaria, specialmente dopo l'incidente stradale subito nel giugno 2005, sulle cui gravi conseguenze avrebbe potuto ulteriormente deporre, nel giudizio di revisione, il medico legale Cosimo Lorè. Operando nei termini censurati, la Corte di appello di Potenza avrebbe violato il principio del favor revisionis.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi