Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2024, n. 5981

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In tema di notifica della cartella di pagamento, l'inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia "ex tunc" per raggiungimento dello scopo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2024, n. 5981
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5981
Data del deposito : 6 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

FATTI DI CAUSA



1. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 48/27/14 dell'8 gennaio 2014 , aveva rigettato il ricorso proposto da A.A. avente ad oggetto la cartella di pagamento n. (------), con la quale era stato intimato il pagamento delle imposte Irpef e delle addizionali relative all'anno 2006.



2. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello del contribuente, ritenendo la cartella impugnata sufficientemente motivata ex art. 36, comma secondo, n. 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992 ;
la non necessità dell'invio della preventiva comunicazione bonaria ex art. 6 della legge n. 212 del 2000 in presenza di un controllo automatico ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 ;
la conformità della cartella notificata al modello previsto dall' art. 25, comma 2 , del d.P.R. n. 602 del 1973 , in quanto nella cartella risultava il titolo della pretesa ed il dettaglio degli addebiti;
la regolarità della notifica della cartella eseguita in data 18 maggio 2010 a persona addetta alla casa;
la debenza degli interessi e delle sanzioni, posto che la cartella era stata regolarmente notificata;
la mancata prescrizione del credito in quanto l'Ufficio aveva iscritto a ruolo le somme dovute in data 10 marzo 2010 e il ruolo era stato consegnato all'Agente della Riscossione;
non si era verificata nessuna decadenza, poiché l'anno di riferimento era il 2006 e la notifica della cartella doveva avvenire entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
l'atto emesso dal Concessionario era valido anche se privo della sottoscrizione del funzionario competente.



3. A.A. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a sei motivi.



4. La società Equitalia Sud Spa resiste con controricorso.



5. L'Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell' art. 370, primo comma, cod. proc. civ. .



6. A.A. ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, sollevata nel controricorso, per violazione dell' art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. , alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'adempimento dell'onere imposto dalla predetta disposizione non dev'essere valutato in relazione al contenuto complessivo del ricorso, ma a quello dei singoli motivi d'impugnazione, verificando se l'esame dell'atto o del documento non indicato specificamente risulti indispensabile ai fini della comprensione delle doglianze proposte dal ricorrente e dei relativi presupposti fattuali (cfr. Cass., Sez. Un., 5 luglio 2013, n. 16887 ).



2. Va parimenti disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, sollevata sempre nel controricorso, con riferimento ai vizi relativi alla formazione del ruolo e alla fase di accertamento.



2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore, quanto del concessionario e, nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'Agente della riscossione evocato in giudizio, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, ha la facoltà di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all' art. 39 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 " ( Cass., Sez. U. 25 luglio 2007, n. 16412 e, successivamente, Cass., 4 aprile 2018, n. 8295 ;
Cass., 3 aprile 2019, n. 9250 ;
Cass. , 12 giugno 2019, n. 16685 ).



2.2 Ciò posto, nella specie, il giudizio di primo grado è stato promosso dal contribuente con ricorso notificato sia ad Equitalia Sud Spa, sia all'Ente impositore, Agenzia delle Entrate, con conseguente legittimazione processuale del Concessionario.



3. Il primo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell' art. 36, secondo comma , del decreto legislativo n. 546 del 1992 , in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. . La motivazione della sentenza impugnata era apparente laddove aveva affermato che la cartella impugnata era sufficientemente motivata, in quanto conteneva la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto, come previsto dall' art. 36, comma secondo, n. 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992 ;
la non necessità dell'invio della preventiva comunicazione bonaria ex art. 6 della legge n. 212 del 2000 in presenza di un controllo automatico ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e che la cartella era conforme al modello previsto dall' art. 25, comma secondo , del d.P.R. n. 602 del 1973 , così come il ruolo era conforme alla previsione dell' art. 23 del d.P.R. n. 602 del 1973 .



4. Il secondo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 6 della legge n. 212 del 2000 . La Commissione tributaria regionale aveva errato perché non aveva correttamente applicato l' art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 , che disciplinava la liquidazione dell'imposta dovuta come una fase autonoma di controllo, con immediata rilevanza esterna, finalizzata non solo alla regolarizzazione degli aspetti formali della dichiarazione, ma anche alla comunicazione alla Amministrazione finanziaria dei dati e degli elementi non considerati correttamente dalla stessa, evitando l'insorgere di un contenzioso su questioni immediatamente risolvibili. Inoltre, seppure l' art. 6, comma 5 , della legge n. 212 del 2000 prevedeva che l'invio dell'avviso bonario non era sempre obbligatorio, tale obbligatorietà sussisteva qualora dai controlli automatici emergeva un risultato diverso, come nel caso di specie, oppure qualora sussistevano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.



5. Il terzo mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 25, secondo comma , del d.P.R. n. 602 del 1973 , in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. . Il giudice di secondo grado aveva ritenuto la cartella impugnata conforme al modello di cui all' art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e ben motivata, tralasciando la circostanza che essa, nonostante non fosse stata notificata la preventiva comunicazione di irregolarità, non evidenziava affatto l'errore materiale o di calcolo compiuto dal contribuente, con conseguente incomprensibilità delle contestazioni mosse nei confronti contribuente e del relativo dettaglio degli addebiti.



6. Il quarto mezzo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell' art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 , in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. . Nel caso di specie, era stato prodotto soltanto l'avviso di ricevimento della raccomandata n. (Omissis) senza l'atto in essa contenuto,

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