Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2021, n. 41994

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I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/12/2021, n. 41994
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41994
Data del deposito : 30 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 4 199 4/ 2 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: POLIZZA - Primo Presidente f.f. - GUIDO RAIMONDI FIDEIUSSORIA FIDEIUSSIONE -Presidente di Sezione - GIACOMO TRAVAGLINO Ud. 23/11/2021 - Rel. Presidente Sezione ANTONIO VALITUTTI PU R.G.N. 20438/2016 Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO Gan. 41994 Rep. - Consigliere - ALBERTO GIUSTI C.U. GUIDO MERCOLINO - Consigliere - CATERINA MAROTTA - Consigliere - ENZO VINCENTI - Consigliere - - Consigliere -LOREDANA NAZZICONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20438-2016 proposto da: ITALFONDIARIO S.P.A., nella qualità di procuratore di NT AO s.p.a., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell'avvocato MICHELE FERRARI, che la rappresenta e difende;
- ricorrente 1 -1 3 1 5 2

contro

SC AC, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell'avvocato STEFANO SABLONE, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3746/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Presidente ANTONIO VALITUTTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, il quale chiede che le Sezioni Unite accolgano il primo ed il secondo motivo di ricorso previo assorbimento del terzo e contestuale rigetto del quarto.

FATTI DI CAUSA

1. La società Albatel I.C.T. Solution s.p.a. stipulava con la AO IM s.p.a. (ora NT AO s.p.a.), in data 22 aprile 2004, un contratto di conto corrente e successivamente, in data 13 giugno 2006, un contratto di finanziamento, sotto forma di mutuo, per l'importo complessivo di Euro 75.000,00. A garanzia di tali rapporti, la banca richiedeva il rilascio di due distinte fideiussioni, fino a concorrenza della somma di Euro 166.000,00, che venivano sottoscritte da GI CO, socio della Albatel, rispettivamente in data 10 maggio 2004 e 13 giugno 2006. Con successive raccomandate del 9 febbraio 2009, del 27 maggio 2009, dell'8 giugno 2009, e infine del 24 febbraio 2010, l'istituto di credito comunicava, peraltro, alla debitrice principale la risoluzione dei contratti, chiedendo la restituzione del relativo scoperto.

1.1. In data 8 agosto 2011, AO IM depositava, pertanto, presso il Tribunale di Torino, ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale chiedeva la condanna del CO al pagamento in relazione 2 -alle due fideiussioni delle somme di Euro 56.795,37 e di Euro 50.385,34. Il Tribunale adito emetteva, quindi, in data 9 agosto 2011, il richiesto provvedimento monitorio, nei confronti del quale l'intimato proponeva rituale opposizione, a norma dell'art. 645 cod. proc. civ. Con ordinanza del 30 dicembre 2012, il procedimento veniva, tuttavia, sospeso su istanza dell'opponente ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., avendo il medesimo instaurato, nelle more del giudizio di opposizione, altro procedimento dinanzi alla Corte d'appello di Roma.

1.2. Con atto di citazione notificato il 23 novembre 2011, GI CO aveva, invero, evocato dinanzi alla Corte d'appello di Roma in unico grado, ai sensi dell'art. 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (nel testo applicabile ratione temporis), NT AO s.p.a., chiedendo dichiararsi radicalmente nulli, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990, i contratti di fideiussione del 22 aprile 2004 e del 13 giugno 2006, e per l'effetto dichiararsi che nulla era dovuto dal CO all'istituto di credito convenuto, del quale chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali e morali, nonché alla cancellazione del nominativo dell'attore dalla Centrale Rischi della BA d'IA. In via subordinata, ferma la richiesta di cancellazione dalla Centrale Rischi, il CO chiedeva dichiararsi la nullità, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990, delle sole clausole contenute negli articoli 2, 6 e 8 dei predetti contratti di fideiussione, e dichiararsi che nulla era dovuto dal medesimo alla banca, per i debiti di Alcatel I.C.T. Solution s.p.a., a causa dell'intervenuta decadenza dell'istituto di credito, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. Osservava, invero, l'attore che la banca convenuta aveva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, con il quale aveva proposto le sue istanze nei confronti del fideiussore, solo in data 8 agosto 2011, ossia ben oltre il termine di sei mesi previsto dalla 3 norma succitata dall'ultima raccomandata, emessa in data 24 febbraio 2010, con la quale i rapporti in corso con la debitrice principale erano stati risolti.

1.2.1. Nel giudizio si costituiva Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratore di NT AO s.p.a., chiedendo il rigetto delle domande proposte dall'attore e l'accertamento della validità ed efficacia delle fideiussioni sottoscritte dal CO, nonché della piena legittimità della segnalazione del nominativo del medesimo alla Centrale Rischi della BA d'IA.

1.2.2. Con sentenza n. 3746/2016, depositata l'11 giugno 2016 e notificata il 13 giugno 2016, la Corte d'appello di Roma così provvedeva: a) dichiarava la nullità, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990, delle clausole contenute negli articoli nn. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione per cui è causa;
b) respingeva la domanda di risarcimento del danno patrimoniale;
c) condannava Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratore di NT AO s.p.a., al pagamento in favore di GI CO, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
d) ordinava la cancellazione della segnalazione del nominativo del CO alla Centrale Rischi della BA d'IA;
e) condannava Italfondiario s.p.a., nella predetta qualità, alle spese del giudizio di appello.

2. Avverso tale pronuncia Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratore di NT AO s.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. L'intimato GI CO ha resistito con controricorso e con memoria.

3. Con ordinanza Interlocutoria n. 11486/2021, depositata il 30 aprile 2021, la Prima Sezione civile di questa Corte, investita del ricorso, ha rilevato che sulla questione relativa alla tutela 4 riconoscibile al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione a valle, in caso di nullità delle condizioni stabilite nelle intese tra imprese a monte, per violazione dell'art. 2, comma, 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990, non vi è accordo in dottrina ed in giurisprudenza, essendosi in sostanza delineate tre soluzioni: a) - - nullità totale del contratto a valle;
b) nullità parziale di tale contratto, ossia limitatamente alle clausole che riproducono le condizioni dell'intesa nulla a monte;
c) tutela risarcitoria. La sezione ha, pertanto, rimesso la controversia - ritenendo che la questione che ne costituisce oggetto sia di particolare valore nomofilattico, e rappresenti, quindi, una questione di massima di peculiare importanza, anche in considerazione della frequente ricorrenza della fattispecie a queste Sezioni Unite, perché venga stabilito: 1) se la coincidenza totale o parziale con le condizioni dichiarata nulla dall'organo di vigilanza di dell'intesa a monte settore giustifichi la dichiarazione di nullità delle clausole accettate dal fideiussore, nel contratto a valle, o legittimi esclusivamente l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno;
2) nel primo caso, quale sia il regime applicabile all'azione di nullità, sotto il profilo della tipologia del vizio e della legittimazione a farlo valere;
3) se sia ammissibile una dichiarazione di nullità parziale della fideiussione;
4) se l'indagine a tal fine richiesta debba avere ad oggetto, oltre alla predetta coincidenza, la potenziale volontà delle parti di prestare ugualmente il proprio consenso al rilascio della garanzia, ovvero l'esclusione di un mutamento dell'assetto d'interessi derivante dal contratto.

4. Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo, assorbito il terzo e rigettato il quarto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con i quattro motivi di ricorso che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - Italfondiario s.p.a. 5 denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1418, 1936 e ss., 2043 e 2697 cod. civ., 100 cod. proc. civ., 2, 13 e 15 della legge n. 287 del 1990, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

1.1. Avrebbe anzitutto errato la Corte d'appello, ad avviso della banca ricorrente, nel ritenere «palese e incontestato» che le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale standardizzato adottato dall'Associazione BAria IAna (ABI), e dichiarato parzialmente nullo dalla BA d'IA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990, «siano state esattamente riprodotte nei due contratti di fideiussione per cui è causa». La Corte di merito avrebbe, invero, erroneamente ritenuto come avente valore di «prova privilegiata» la produzione in giudizio, da parte del CO, di tale provvedimento, sebbene nessuna sanzione fosse stata adottata da parte dell'Autorità Garante nei confronti di NT AO. Nessuna prova vi sarebbe, dunque, che le clausole contenute nelle fideiussioni sottoscritte dal CO sarebbero del tutto coincidenti con quelle dello schema contrattuale dell'ABI, prese in esame dalla BA d'IA e considerate illegittime per violazione della norma succitata. - -Né tanto meno a parere della ricorrente vi sarebbe agli atti prova alcuna che NT AO, neppure menzionata nel provvedimento n. 55 del 2005, avesse in qualche modo partecipato al predetto accordo anticoncorrenziale.

1.2. Rileva, poi, Italfondiario che la nullità di cui all'art. 2 della legge n. 287 del 1990 «colpisce solo l'intesa

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