Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/01/2020, n. 02091

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/01/2020, n. 02091
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02091
Data del deposito : 30 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6867-2019 proposto da: T B, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO

20, presso lo studio dell'avvocato C P, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S L;

- ricorrente -

contro

A D D, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO SO;

- controricorrente -

per revocazione della sentenza n. 19525/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 23/07/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2019 dal Consigliere R G C.

Fatti di causa

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.19525, pubblicata il 23 luglio 2018, rigettavano il ricorso proposto da T B avverso la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche che, confermando la pronunzia del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Milano, aveva ritenuto la natura demaniale dell'area sita nel Comune di Sesto Calende e nei pressi delle rive del Lago Maggiore, a valle del limite mappale 5165 del fg 9, escludendo che la stessa fosse di proprietà della ricorrente fino alla quota di m.194,97. Nella sentenza appena ricordata questa Corte, dopo avere delineato il contenuto del demanio lacuale, si è soffermata sulla natura della spiaggia rispetto al demanio lacuale, ritenuta funzionale alle stesse esigenze soddisfatte dalla demanialità dei laghi purché dotata di attitudine ad usi di pubblico interesse generale, da valutarsi con ampia comprensione concettuale tanto da includere anche le mere potenzialità. Veniva, quindi, ricordato che nel giudizio di merito era stato appurato che la delimitazione del confine tra l'area demaniale e quella privata era stata effettuata dal Magistrato del Po di Parma ed approvata dal Prefetto di Varese e che tale verbale di Ric. 2019 n. 06867 sez. SU - ud. 17-12-2019 -2- delimitazione era stato legittimamente considerato come elemento indiziario di convincimento da parte del giudice. Secondo la sentenza anzidetta il giudice d'appello, correlando le risultanze della verifica del Magistrato del Po di Parma con alcune indicazioni tendenziali contenute nella delibera regionale del 2008 e con taluni riscontri fattuali derivanti anche da reperti fotografici circa la situazione dei luoghi (es. presenza di ormeggi), aveva accertato in punto di fatto l'estensione della spiaggia lacuale, ritenendo altresì formatosi il giudicato interno sulla circostanza che nel sito era fruibile un biotopo, con caratteristiche paesaggistiche di evidente interesse pubblico. Secondo la sentenza qui in esame non assumeva rilievo la circostanza che detto biotopo, pacificamente esistente, potesse essere situato all'interno della isoipsa, ovvero all'esterno di essa (e, quindi, essere parte dell'area controversa), proprio in relazione alla "nozione funzionale di spiaggia lacuale, come strumentale al soddisfacimento di quelle esigenze della collettività, riguardanti l'accesso, la sosta e il transito per trasporto, diporto, pesca e in generale per la fruizione rivierasca d'interesse pubblico, ivi compresa, ovviamente, la fruizione di un biotopo d'importanza paesistica e territoriale". Le Sezioni Unite aggiungevano che la ricorrente non poteva rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente;
tale verifica era sottratta al sindacato di legittimità, invece limitato al mero controllo, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, dell'esame e delle valutazioni operate dal giudice di merito. La Corte osservava, pertanto, che la ricorrente aveva in realtà dedotto la sostanziale difformità della decisione rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte stessa sul valore e sul significato attribuiti agli elementi delibati dai giudici di merito risolvendosi, in sostanza, i due motivi di ricorso Ric. 2019 n. 06867 sez. SU - ud. 17-12-2019 -3- in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del tribunale superiore tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione. La Corte aggiungeva poi che, rispetto al giudizio sulla demanialità "...dalla saldatura tra le decisioni di primo e secondo grado e dalle rettifiche da quest'ultima apportate" emergevano elementi fattuali di rilievo, anche presuntivo, individuabili: a) nell'obiettiva idoneità di quel tratto del Lago Maggiore ad approdo, ormeggio e rimessaggio di imbarcazioni (conf. Cass., S.U., n.10089/2015, cit.);
b) nell'accertata e obiettiva presenza, sempre in quel tratto, di un biotopo d'importanza paesistica e territoriale (benché di non chiara localizzazione ed estensione);
c) nel regime concessorio pacificamente operante sul sito medesimo, sin dal 2001, nei rapporti col dante causa dell'interessata. Ora, secondo Cass. n.19525/2018, rispetto al compendio di tali elementi fattuali non era ipotizzabile alcun difetto di sussunzione rispetto alla fattispecie legale dell'art. 822 c.c., ovvero di travisamento di fatti processuali ai fini dell'art. 100 c.p.c., risultando il giudizio di demanialità dell'area superiore alla isoipsa - di cui la ricorrente rivendica, invece, la titolarità - un pieno e legittimo giudizio di merito. Il giudice di appello, infatti, aveva compiutamente e puntualmente esaminato le prove in atti del processo e rettificato talune marginali imprecisioni del primo giudice, giungendo ad una valutazione delle stesse favorevole alla demanialità dell'area e tale giudizio non poteva essere revisionato in sede di legittimità, integrando i due mezzi di ricorso censure in fatto, oltre a taluni aspetti integrativi coperti da giudicato (biotopo locale). La Tombolini ha proposto ricorso per revocazione ex art.391-bis c.p.c. L'Agenzia del demanio si è costituita con controricorso. Ric. 2019 n. 06867 sez. SU - ud. 17-12-2019 -4- La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. La ricorrente deduce l'esistenza di tre distinti errori percettivi nei quali sarebbe incorsa la sentenza n.19525/2018. 1.1 n primo sarebbe consistito nel fatto che, fra gli elementi considerati dalla Cassazione per giustificare la natura demaniale della spiaggia, sarebbe stata valorizzata la circostanza che l'area in concessione era utilizzata per ormeggio di piccole imbarcazioni, desumendola dalla sentenza del TRAP che, invece, si era riferita unicamente al solo ormeggio in cantiere, estraneo all'area in contestazione.
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