Cass. pen., sez. VII, ordinanza 24/02/2020, n. 07106

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 24/02/2020, n. 07106
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07106
Data del deposito : 24 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PERNA ANTONIO nato a NAPOLI il 14/12/1977 avverso la sentenza del 23/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere E D G;
IN

FATTO ED IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello avverso la sentenza emessa dal G.M. del Tribunale di Napoli proposto dagli imputati D M e D P condannati per i reati di furto con strappo. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il solo D P tramite il difensore, lamentando, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 524 e 625 c.p. nonché in relazione all'art. 192 c.p.p. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante del danno lieve nonché in ordine alla richiesta di esclusione della contestata recidiva. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Invero, il ricorrente si limita ad affermare apoditticamente che la motivazione della Corte territoriale consta in una sorta di prestampato, senza tuttavia argomentare alcunché. Anche il secondo motivo è inammissibile. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
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