Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 03099
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M F nato a CERIGNOLA il 18/10/1970 avverso la sentenza del 23/03/2021 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere I P;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L G che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni della parte civile S assicurazioni che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 23 marzo 2021, il G.U.P. presso il Tribunale di Foggia assolveva M F dal reato di truffa ad assicurazione allo stesso contestato perché il fatto non sussiste ai sensi del capoverso dell'art. 530 cod.proc.pen.;
con la stessa pronuncia, il giudice di primo grado, dichiarava compensate le spese tra l'imputato e la querelante S Assicurazioni.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Marino lamentando, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla mancata condanna della querelante al pagamento delle spese processuali pur a seguito di assoluzione e benchè nella condotta dell'imputato non fosse presente alcun elemento di colpa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Gli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale stabiliscono che in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante, se vi è specifica domanda, alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato;
interpretando dette norme la Corte costituzionale ha escluso però qualsiasi automatismo della condanna alle spese ricollegando la suddetta condanna del querelante ad un atteggiamento colposo nella proposizione della querela. In particolare, con una prima pronuncia, la n. 180 del 21 aprile 1993, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 427 cod.proc.pen., richiamato dall'art. 542 cod.proc.pen., nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non avere commesso il fatto che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivile a colpa dell'imputato. Con la successiva pronuncia n. 423 del 1993 la stessa Corte costituzionale ha stabilito analogo regime anche nel caso in cui non sussista alcuna colpa nell'esercizio del diritto di querela dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 427,
udita la relazione svolta dal Consigliere I P;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore L G che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni della parte civile S assicurazioni che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 23 marzo 2021, il G.U.P. presso il Tribunale di Foggia assolveva M F dal reato di truffa ad assicurazione allo stesso contestato perché il fatto non sussiste ai sensi del capoverso dell'art. 530 cod.proc.pen.;
con la stessa pronuncia, il giudice di primo grado, dichiarava compensate le spese tra l'imputato e la querelante S Assicurazioni.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Marino lamentando, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla mancata condanna della querelante al pagamento delle spese processuali pur a seguito di assoluzione e benchè nella condotta dell'imputato non fosse presente alcun elemento di colpa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Gli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale stabiliscono che in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante, se vi è specifica domanda, alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato;
interpretando dette norme la Corte costituzionale ha escluso però qualsiasi automatismo della condanna alle spese ricollegando la suddetta condanna del querelante ad un atteggiamento colposo nella proposizione della querela. In particolare, con una prima pronuncia, la n. 180 del 21 aprile 1993, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 427 cod.proc.pen., richiamato dall'art. 542 cod.proc.pen., nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non avere commesso il fatto che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivile a colpa dell'imputato. Con la successiva pronuncia n. 423 del 1993 la stessa Corte costituzionale ha stabilito analogo regime anche nel caso in cui non sussista alcuna colpa nell'esercizio del diritto di querela dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 427,
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