Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2022, n. 24048

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La notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell'Inps va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell'INPS, ma non anche presso il suo Ufficio Provinciale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2022, n. 24048
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24048
Data del deposito : 3 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ESENTE REGISTRAZIONE EVENTE BOLLL-ESENTE DATES 3 AGO. 2022 N.R.G. 13647/2020 24048/22 ,AULA 'B' Oggetto REPUBBLICA ITALIANA art. 44, co. 3, D.L. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 269/2003. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ambito di operatività. SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13647/2020 Presidente Cron.24048 Dott. U B - Consigliere Rep. Dott. R M Rel. Consigliere Ud. 02/03/2022 Dott. G M PU Consigliere Dott. D CRE Consigliere Dott. L C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13647-2020 proposto da: ARRA' BRUNO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA. DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato F G;
ricorrente contro 2022 744 1 N.R.G. 13647/2020 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN;
- controricorrente avverso la sentenza n. 4355/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/09/2019 R.G.N. 336/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2022 dal Consigliere Dott. G M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. ми 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza nr. 4355 del 2019, la Corte di appello di Napoli ha annullato, con rimessione della causa al primo 2 N.R.G. 13647/2020 giudice, ex art. 353 cod. proc. civ., la pronuncia del Tribunale della stessa sede con la quale -in contumacia dell'INPS- era stato accolto il ricorso proposto da Bruno Arrà e condannato l'INPS al pagamento della somma di Euro 191.690,24, a titolo di rivalutazione pensionistica, ai sensi della legge nr. 257 del 1992, art. 13, comma 8. 2. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, ha rilevato che la notifica del ricorso di primo grado all'INPS era nulla perché effettuata presso l'Agenzia dell'INPS di via Guantai Orsolona, in Napoli, e presso la sede, in Roma, dell'Istituto e non, invece, presso la Direzione Provinciale di Napoli dell'INPS, come previsto ai sensi del D.L. nr. 326 del 2003, art. 44, comma 3. 3. Per la Corte di merito, la notifica alle Agenzie territoriali (come quella di via Guantai Orsolona) era possibile solo nel caso in cui, nel territorio del Tribunale, non vi fosse altra sede dell'Ente di natura sovraordinata (id est: sede della Direzione Provinciale Inps).

3. Avverso la sentenza di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione Bruno Arrà, affidato ad un unico e articolato motivo, cui ha resistito l'INPS, con controricorso.

4. Con ordinanza interlocutoria nr. 29121 del 2021, la causa è stata rimessa dinanzi a questa sezione per la trattazione in pubblica udienza.

5. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza 3 N.R.G. 13647/2020 l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, nr. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, nr. 176, perché nessuno di essi ha chiesto la trattazione orale.

7. Con l'unico articolato motivo, il

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