Cass. civ., SS.UU., ordinanza 12/04/2023, n. 09794
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Testo completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24578-2021 proposto da: STYLE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore G A il quale agisce anche personalmente, rappresentati e difesi dall'avvocato A C;
-ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI
25;
Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 2 - -controricorrente - nonchè
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALED'APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA;
-intimata - avverso la sentenza n. 30/A/2021 della CORTE DEI CONTI -SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 22/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere R C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale S D M, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino inammissibile il primo motivo del ricorso e rigettino il secondo.
FATTI DI CAUSA
A seguito di indagini della Guardia di Finanza venne accertata a carico della Style s.r.l. una serie di irregolarità nella procedura per la concessione delle agevolazioni previste d al la legge n.488 del 1992 richieste ed ottenute dalla Società per la realizzazione di un nuovo impianto. Il Ministero dello Sviluppo Economico revocò, pertanto, il 24 novembre 2011, il contributo concesso alla Società, ordinandone la restituzione. Il decreto di revoca venne impugnato dalla Società innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che declinò la giurisdizione a favore del giudice ordinario. Il giudizio innanzi al Tribunale di Catania fu definito , con sentenza depositata il 24 giugno 2019, mentre il giudi zio di appello avverso detta sentenza è ancora pendente. Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 3 - L’Agente per la riscossione, nel frattempo, emise cartella,con la quale chiese il pagamento dei contributi ricevuti, che venne impugnata dalla Società. Eguale sorte ebbe il preavviso di iscrizione ipotecaria comunicato alla Società dopo l’emissione della suddetta cartella. Nelle more, la Procura della Corte dei conti avviò apposito procedimento nei confronti della Società e dell’amministratore di questa, A G, ritenendo indebita la percezione dei contributi agevolati. La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, con sentenza n.975 del 2013, dopo avere affermato la propria giurisdizione,da un lato, respinse la domanda formulata nei confronti dell’Amministratore, dall’altro dichiarò inammissibile la domanda proposta nei confronti della Società per carenza di interesse ad agire, posto che la Serit Sicilia S.p.a. aveva già notificato cartella di pagamento per l’importo dei contributi. La decisione, appellata da entrambe le parti, fu parzialmente riformata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Sicilia, con sentenza 10 settembre 2014 n. 388/A/2014, la quale annullò la sentenza impugnata con riguardo alla Società, rimettendo gli atti alla Sezione giurisdizionale di primo grado per il giudizio di merito, e sospese il giudizio nei confronti dell’amministratore della Società sino alla definizione del nuovo giudizio di primo grado. Avverso questa sentenza la Style s.p.a. e A G proposero ricorso, per motivi attinenti alla giurisdizione, dichiarato inammissibile da queste Sezioni Unite, con sentenza n. 10937/2017 del 5 maggio 2017. Riassunto il giudizio nei confronti della Società ad opera della Procura regionale, la Sezione giurisdizionale di primo grado, con sentenza n. 35 del 10 gennaio 2019, dich iarò inammissibile Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 4 - l’intervento spiegato dall’amministratore, A G, e condannò la Style s.p.a. al pagamento in favore del Ministero dello Sviluppo economico della somma di euro 831.526,74 oltre rivalutazione monetaria e interessi. La decisione era appellata dalla Società , mentre la Procura Generale provvedeva a riassumere il giudizio sospeso nei confronti dell’amministratore A G. Con sentenza del 22 febbraio 2021 n. 30/A/2021 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello, per la Regione Siciliana, previa riunione delle impugnazioni, ha accolto l’appello della Procura presso la Corte dei Conti e rigettato quelli delle parti private, condannando A G e la Style s.p.a., in solido, al pagamento dell’importo di euro 831.562,74 oltre rivalutazione monetaria e interessi. In particolare, il giudice contabile riaffermava la propria giurisdizione rilevando, da un canto, come su tale questione si fosse già pronunciato con la sentenza parziale n.388 del 2014 e, dall’altro, che la giurisdizione contabile sui privati percettori di contributi pubblici erapacifica , in virtù di arresti della giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. n. 13245/2019, id. 7 gennaio 2020 n.111). Ribadiva che tale giurisdizione non incontrava ostacoli nell’adozione di strumenti alternativi di cui era titolare la pubblica Amministrazione danneggiata, né concorrente ricorso ad altre giurisdizioni come già affermato da queste Sezioni Unite. Il Giudice contabile di appello respingeva, poi, tutte le altre eccezioni di difetto di giurisdizione, sollevate, sotto ulteriori profili, dalla Società e dal suo amministratore nonché l’eccezione di prescrizione di ogni pretesa restitutoria/risarcitoria in capo al MISE e/o alla Procura contabile e confermava anche, nel merito, la sentenza di condanna in solido della Società e del suo amministratore, A G. Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 5 - Avverso questa sentenza la Style s.p.a. e A G hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte, articolando due motivi. Il Procuratore generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato, ex art.380 bis .1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale Stanislao De Matteis, ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso e il rigetto del secondo. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente , va esaminata l’eccezione, sollevata in controricorso dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, d’inammissibilità del ricorso, laddove rivolto alla sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di appello, n. 388/A/2014 , siccome passata in giudicato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalla Società, da parte di queste Sezioni Unite , con la citata sentenza n.10937 del 2017. 1.1 L’eccezione è infondata. La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di appello, chiamata a pronunciarsi sulle impugnazioni, proposte sia dalla Procura che dalle parti private, avverso la sentenza di primo grado (di rigetto della domanda avanzata nei confronti dell’amministratore e di inammissibilità per difetto di interesse della domanda avanzata nei confronti della Società), con la sentenza n. 388/A/2014, ha riaffermato la propria giurisdizione, ha annullato la prima decisione resa nei confronti della Società ravvisando l’interesse in capo alla Procura e rinviato per l’esame nel merito al primo Giudice. Relativamente all’amministratore A G, reputando che la statuizione di esclusione della sua responsabilità dovesse essere esaminata unitamente a quella della Società, il Giudice contabile di appello ha disposto la sospensione del
-ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI
25;
Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 2 - -controricorrente - nonchè
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALED'APPELLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA;
-intimata - avverso la sentenza n. 30/A/2021 della CORTE DEI CONTI -SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 22/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere R C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale S D M, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino inammissibile il primo motivo del ricorso e rigettino il secondo.
FATTI DI CAUSA
A seguito di indagini della Guardia di Finanza venne accertata a carico della Style s.r.l. una serie di irregolarità nella procedura per la concessione delle agevolazioni previste d al la legge n.488 del 1992 richieste ed ottenute dalla Società per la realizzazione di un nuovo impianto. Il Ministero dello Sviluppo Economico revocò, pertanto, il 24 novembre 2011, il contributo concesso alla Società, ordinandone la restituzione. Il decreto di revoca venne impugnato dalla Società innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che declinò la giurisdizione a favore del giudice ordinario. Il giudizio innanzi al Tribunale di Catania fu definito , con sentenza depositata il 24 giugno 2019, mentre il giudi zio di appello avverso detta sentenza è ancora pendente. Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 3 - L’Agente per la riscossione, nel frattempo, emise cartella,con la quale chiese il pagamento dei contributi ricevuti, che venne impugnata dalla Società. Eguale sorte ebbe il preavviso di iscrizione ipotecaria comunicato alla Società dopo l’emissione della suddetta cartella. Nelle more, la Procura della Corte dei conti avviò apposito procedimento nei confronti della Società e dell’amministratore di questa, A G, ritenendo indebita la percezione dei contributi agevolati. La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia, con sentenza n.975 del 2013, dopo avere affermato la propria giurisdizione,da un lato, respinse la domanda formulata nei confronti dell’Amministratore, dall’altro dichiarò inammissibile la domanda proposta nei confronti della Società per carenza di interesse ad agire, posto che la Serit Sicilia S.p.a. aveva già notificato cartella di pagamento per l’importo dei contributi. La decisione, appellata da entrambe le parti, fu parzialmente riformata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Sicilia, con sentenza 10 settembre 2014 n. 388/A/2014, la quale annullò la sentenza impugnata con riguardo alla Società, rimettendo gli atti alla Sezione giurisdizionale di primo grado per il giudizio di merito, e sospese il giudizio nei confronti dell’amministratore della Società sino alla definizione del nuovo giudizio di primo grado. Avverso questa sentenza la Style s.p.a. e A G proposero ricorso, per motivi attinenti alla giurisdizione, dichiarato inammissibile da queste Sezioni Unite, con sentenza n. 10937/2017 del 5 maggio 2017. Riassunto il giudizio nei confronti della Società ad opera della Procura regionale, la Sezione giurisdizionale di primo grado, con sentenza n. 35 del 10 gennaio 2019, dich iarò inammissibile Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 4 - l’intervento spiegato dall’amministratore, A G, e condannò la Style s.p.a. al pagamento in favore del Ministero dello Sviluppo economico della somma di euro 831.526,74 oltre rivalutazione monetaria e interessi. La decisione era appellata dalla Società , mentre la Procura Generale provvedeva a riassumere il giudizio sospeso nei confronti dell’amministratore A G. Con sentenza del 22 febbraio 2021 n. 30/A/2021 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale di appello, per la Regione Siciliana, previa riunione delle impugnazioni, ha accolto l’appello della Procura presso la Corte dei Conti e rigettato quelli delle parti private, condannando A G e la Style s.p.a., in solido, al pagamento dell’importo di euro 831.562,74 oltre rivalutazione monetaria e interessi. In particolare, il giudice contabile riaffermava la propria giurisdizione rilevando, da un canto, come su tale questione si fosse già pronunciato con la sentenza parziale n.388 del 2014 e, dall’altro, che la giurisdizione contabile sui privati percettori di contributi pubblici erapacifica , in virtù di arresti della giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. n. 13245/2019, id. 7 gennaio 2020 n.111). Ribadiva che tale giurisdizione non incontrava ostacoli nell’adozione di strumenti alternativi di cui era titolare la pubblica Amministrazione danneggiata, né concorrente ricorso ad altre giurisdizioni come già affermato da queste Sezioni Unite. Il Giudice contabile di appello respingeva, poi, tutte le altre eccezioni di difetto di giurisdizione, sollevate, sotto ulteriori profili, dalla Società e dal suo amministratore nonché l’eccezione di prescrizione di ogni pretesa restitutoria/risarcitoria in capo al MISE e/o alla Procura contabile e confermava anche, nel merito, la sentenza di condanna in solido della Società e del suo amministratore, A G. Ric. 2021 n. 24578 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 5 - Avverso questa sentenza la Style s.p.a. e A G hanno proposto ricorso innanzi a questa Corte, articolando due motivi. Il Procuratore generale presso la Corte dei Conti ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato, ex art.380 bis .1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale Stanislao De Matteis, ha depositato conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso e il rigetto del secondo. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente , va esaminata l’eccezione, sollevata in controricorso dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, d’inammissibilità del ricorso, laddove rivolto alla sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di appello, n. 388/A/2014 , siccome passata in giudicato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dalla Società, da parte di queste Sezioni Unite , con la citata sentenza n.10937 del 2017. 1.1 L’eccezione è infondata. La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale di appello, chiamata a pronunciarsi sulle impugnazioni, proposte sia dalla Procura che dalle parti private, avverso la sentenza di primo grado (di rigetto della domanda avanzata nei confronti dell’amministratore e di inammissibilità per difetto di interesse della domanda avanzata nei confronti della Società), con la sentenza n. 388/A/2014, ha riaffermato la propria giurisdizione, ha annullato la prima decisione resa nei confronti della Società ravvisando l’interesse in capo alla Procura e rinviato per l’esame nel merito al primo Giudice. Relativamente all’amministratore A G, reputando che la statuizione di esclusione della sua responsabilità dovesse essere esaminata unitamente a quella della Società, il Giudice contabile di appello ha disposto la sospensione del
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