Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22978

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 22978
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22978
Data del deposito : 25 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo



SEMPLIFICATA SENTENZA

Sul ricorso proposto da PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di

FOGGIA

Nel procedimento a carico di MEZZINA GIUSEPPE nato a Molfetta il 21/7/1974 avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Foggia del 17/12/2022. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M D B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.Con l'ordinanza impugnata il GIP del Tribunale di Foggia non ha convalidato l'arresto operato dalla Polizia giudiziaria.

2. Avverso la detta ordinanza propone ricorso il pubblico ministero deducendo:

2.1 violazione di legge . Il ricorso è ammissibile e fondato per le ragioni espresse dal Procuratore ricorrente. L'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di mancata convalida dell'arresto è configurabile sia per far valere l'illegittimità della situazione derivante dall'ordinanza che incide sulla libertà personale dell'indagato, sia per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un'illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo..( Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 01/02/2008 Ud. (dep. 21/02/2008 ) Rv. 239234 - 01) Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, in sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura, con una verifica "ex ante"(deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo),con esclusione delle indagini o delle informazioni acquisite successivamente, le quali sono utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo "status libertatis" (cfr. Sez. 3, n. 2454 del 20.11.2007 dep. 2008, PM in proc. Nowoisielki ealtro, Rv. 238533;
conf. sez. 3 n. 35962 del 7/7/2010, PM in proc. Pagano, Rv.248479). Nel caso di specie, il GIP ha ritenuto sussistente un fatto riconducibile al reato di rapina, per il quale è previsto l'arresto obbligatorio ai sensi dell'art. 380,comma 2, lett. f), cod. proc. pen.;
ha ravvisato una condizione di quasi flagranza;
ciò nonostante, ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto, valorizzando la contenuta gravità del fatto, parametro che va considerato solo nel caso di arresto facoltativo. In tale ipotesi, infatti, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione della Polizia giudiziaria, per verificare, sulla base degli elementi al momento da questa conosciuti o conoscibili,se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità riconosciutale e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno di tali due parametri (Sez.6, n.7470 del 26/01/2017, Rv. 269428;
Sez.5, n.1814 del 26/10/2015, Rv.265885;
Sez.5, n.10916 del 12/01/2012, Rv.252949).
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