Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/09/2022, n. 26039
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Testo completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23386-2021 proposto da: I SVILUPPO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE CARSO
77, presso lo studio dell'avvocato L A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M N;
-ricorrente -
contro
COMUNE DI I, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
PARIONE
23, presso lo studio dell'avvocato G M, rappresentato e difeso dagli avvocati P G e M A Q;
-controricorrente - nonchè
contro
FALLIMENTO ACQUAMARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
-intimato - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 895/2021 del TRIBUNALE di I. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G B N, il quale chiede alla Corte l'affermazione della giurisdizione del Tribunale di Imperia.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 19 Aprile 2021 il Fallimento Acquamare s.r.l. in liquidazione e la società Imperia Sviluppo s.r.l. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Imperia, il Comune di Imperia, per sentirne dichiarare la responsabilità ex articolo 2043 c.c. «per gli atti e i comportamenti illeciti di cui in narrativa» e, per l'effetto, per sentir emettere nei suoi confronti pronuncia di condanna generica ex art. 278 c.p.c. al risarcimento del danno loro conseguentemente causato.
2. A fondamento della suddetta domanda gli attori esponevano i fatti di seguito sintetizzati.
2.1. Con atto di concessione demaniale marittima n. 2306 del 28 dicembre 2006 il Comune di Imperia aveva concesso alla società Porto di Imperia s.p.a. - il cui capitale apparteneva ai soci Comune di imperia, società Imperia Sviluppo s.r.l. e società Acquamare s.r.l., in ragione di un terzo ciascuno - l’occupazione e l'uso dell'area portuale di Imperia per la durata di 55 anni, di cui 5 per la realizzazione del porto e 50 per la sua successiva gestione.
2.2.Sulla base di tale concessione la società Porto di Imperia s.p.a. aveva affidato alla società Acquamare s.r.l. la realizzazione delle opere portuali e successivamente, con “contratto di sub- concessione” del 23 Marzo 2010, aveva attribuito alla stessa società il diritto di utilizzazione delle opere a mare (posti barca, posti auto e cave nautiche) per tutta la durata della concessione demaniale marittima di cui al precedente paragrafo 2.1. 2.3. In forza del contratto di sub - concessione di cui al precedente paragrafo 2.2, Acquamare s.r.l. aveva dato corso alla stipula dei corrispondenti atti derivativi di sub-concessione di tali beni in favore dei diportisti.
2.4.A seguito del mancato pagamento, da parte della società Porto di Imperia s.p.a., delle annualità 2011, 2012 e 2014 dei canoni previsti dalla concessione demaniale marittima di cui al precedente paragrafo 2.1 (nella misura pretesa dal Comune di Imperia e contestata dalla concessionaria), l’Amministrazione municipale, con provvedimento del dirigente del Settore Porto n. 1649 del 18 dicembre 2014, aveva disposto la decadenza da tale concessione della società Porto di Imperia s.p.a. (la quale, con sentenza del Tribunale di Imperia del 20 maggio 2014, era stata dichiarata fallita).
2.5. Il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima di cui al precedente paragrafo 2.4 - impugnato in sede giurisdizionale amministrativa dal Fallimento Porto di Imperia s.p.a., dalla società Acquamare s.r.l. e da altri soggetti che avevano acquistato diritti di godimento derivati dalla concessione -era divenuto definitivo a seguito della pronuncia della sentenza numero 5582 del 29 novembre 2017 con cui il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado del Tar Liguria, aveva dichiarato legittima la decadenza della concessione demaniale in ragione del mancato pagamento del canone concessorio per gli anni 2011 e 2012. 2.6. La decadenza della concessione demaniale rilasciata alla società Porto di Imperias.p.a. aveva determinato la caducazione del contratto di subconcessione del 23 Marzo 2010 di cui al precedente paragrafo 2.2 e, conseguentemente, di tutti i contratti preliminari e definitivi già stipulati dalla società Acquamare s.r.l. con i terzi sub-concessionari, rendendo altresì impossibile l'ulteriore commercializzazione dei posti barca ancora nella disponibilità della stessa Acquamare s.r.l.;
quest'ultima, quindi, avendo perso tutto il proprio attivo patrimoniale, era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2016. 3. Sulla scorta di tale narrativa di fatto il F allimento Acquamare s.r.l. e la società Imperia Sviluppo s.r.l. argomentavano che la
VIALE CARSO
77, presso lo studio dell'avvocato L A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M N;
-ricorrente -
contro
COMUNE DI I, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI
PARIONE
23, presso lo studio dell'avvocato G M, rappresentato e difeso dagli avvocati P G e M A Q;
-controricorrente - nonchè
contro
FALLIMENTO ACQUAMARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
-intimato - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 895/2021 del TRIBUNALE di I. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G B N, il quale chiede alla Corte l'affermazione della giurisdizione del Tribunale di Imperia.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 19 Aprile 2021 il Fallimento Acquamare s.r.l. in liquidazione e la società Imperia Sviluppo s.r.l. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Imperia, il Comune di Imperia, per sentirne dichiarare la responsabilità ex articolo 2043 c.c. «per gli atti e i comportamenti illeciti di cui in narrativa» e, per l'effetto, per sentir emettere nei suoi confronti pronuncia di condanna generica ex art. 278 c.p.c. al risarcimento del danno loro conseguentemente causato.
2. A fondamento della suddetta domanda gli attori esponevano i fatti di seguito sintetizzati.
2.1. Con atto di concessione demaniale marittima n. 2306 del 28 dicembre 2006 il Comune di Imperia aveva concesso alla società Porto di Imperia s.p.a. - il cui capitale apparteneva ai soci Comune di imperia, società Imperia Sviluppo s.r.l. e società Acquamare s.r.l., in ragione di un terzo ciascuno - l’occupazione e l'uso dell'area portuale di Imperia per la durata di 55 anni, di cui 5 per la realizzazione del porto e 50 per la sua successiva gestione.
2.2.Sulla base di tale concessione la società Porto di Imperia s.p.a. aveva affidato alla società Acquamare s.r.l. la realizzazione delle opere portuali e successivamente, con “contratto di sub- concessione” del 23 Marzo 2010, aveva attribuito alla stessa società il diritto di utilizzazione delle opere a mare (posti barca, posti auto e cave nautiche) per tutta la durata della concessione demaniale marittima di cui al precedente paragrafo 2.1. 2.3. In forza del contratto di sub - concessione di cui al precedente paragrafo 2.2, Acquamare s.r.l. aveva dato corso alla stipula dei corrispondenti atti derivativi di sub-concessione di tali beni in favore dei diportisti.
2.4.A seguito del mancato pagamento, da parte della società Porto di Imperia s.p.a., delle annualità 2011, 2012 e 2014 dei canoni previsti dalla concessione demaniale marittima di cui al precedente paragrafo 2.1 (nella misura pretesa dal Comune di Imperia e contestata dalla concessionaria), l’Amministrazione municipale, con provvedimento del dirigente del Settore Porto n. 1649 del 18 dicembre 2014, aveva disposto la decadenza da tale concessione della società Porto di Imperia s.p.a. (la quale, con sentenza del Tribunale di Imperia del 20 maggio 2014, era stata dichiarata fallita).
2.5. Il provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima di cui al precedente paragrafo 2.4 - impugnato in sede giurisdizionale amministrativa dal Fallimento Porto di Imperia s.p.a., dalla società Acquamare s.r.l. e da altri soggetti che avevano acquistato diritti di godimento derivati dalla concessione -era divenuto definitivo a seguito della pronuncia della sentenza numero 5582 del 29 novembre 2017 con cui il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado del Tar Liguria, aveva dichiarato legittima la decadenza della concessione demaniale in ragione del mancato pagamento del canone concessorio per gli anni 2011 e 2012. 2.6. La decadenza della concessione demaniale rilasciata alla società Porto di Imperias.p.a. aveva determinato la caducazione del contratto di subconcessione del 23 Marzo 2010 di cui al precedente paragrafo 2.2 e, conseguentemente, di tutti i contratti preliminari e definitivi già stipulati dalla società Acquamare s.r.l. con i terzi sub-concessionari, rendendo altresì impossibile l'ulteriore commercializzazione dei posti barca ancora nella disponibilità della stessa Acquamare s.r.l.;
quest'ultima, quindi, avendo perso tutto il proprio attivo patrimoniale, era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 14 gennaio 2016. 3. Sulla scorta di tale narrativa di fatto il F allimento Acquamare s.r.l. e la società Imperia Sviluppo s.r.l. argomentavano che la
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