Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2023, n. 12258

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2023, n. 12258
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12258
Data del deposito : 9 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25207-2021 proposto da: ARCESE TRASPORTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VA

DELLA CONCILIAZIONE

10, presso lo studio TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO E SOCI, rappresentata e difesa dagli avvocati VALENTINA LUCIANI, VNCENZO LUCIANI, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, FRANCO TOFFOLETTO;

- ricorrente -

contro

PEDRETTI ROBERTO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A M;

- controricorrente -

Oggetto INDENITA’ USO MEZZO DI TARSPORTO R.G.N. 25207/2021 Cron. Rep. Ud. 06/04/2023 PU avverso la sentenza n. 25/2021 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 30/03/2021 R.G.N. 68/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2023 dal Consigliere Dott. F A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. T B che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato VNCENZO LUCIANI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Trento, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato il diritto di R P, dipendente della Arcese Trasporti Spa con mansioni di autista di autotreni e autoarticolati, “al rimborso delle spese per ogni spostamento tra Rovereto e Sommacampagna con uso di mezzo proprio”, condannando la società al pagamento della somma di euro 12.650,68 per i rimborsi maturati a tale titolo dall’ottobre 2019, il tutto oltre accessori e spese del doppio grado.

2. La Corte territoriale ha premesso in fatto che la sede di lavoro stabilita tra le parti era in Rovereto e che dalla primavera del 2014 la società aveva attrezzato un nuovo piazzale di sosta degli autoarticolati a Sommacampagna;
che in data 13 maggio 2014 era stato sottoscritto con la RSU un accordo con cui le parti concordavano “di spostare dal piazzale di Rovereto a quello di Sommacampagna le macchine necessarie per produrre il lavoro che oggi viene dirottato sui terminal ferroviari di Verona”, prevedendo che venissero corrisposti “ai lavoratori che oggi parcheggiano a Rovereto 11,50 euro per le giornate del lunedì e del venerdì per ogni settimana lavorata a Sommacampagna”;
che, in forza di tale accordo, al Pedretti erano stati corrisposti detti compensi, per ogni settimana in cui era stato comandato a Sommacampagna;
che tale località dista da Rovereto circa 70 km e che il Pedretti aveva allegato di aver utilizzato la strada statale percorrendo con la propria auto, per ogni viaggio, 61,2 km dalla sede di Rovereto per giungere al piazzale di Sommacampagna.

3. Tanto premesso in fatto, la Corte, in sintesi e per quanto qui rileva, dopo aver considerato orario di lavoro il tempo per lo spostamento al piazzale di Sommacampagna, anche perché l’emolumento previsto nell’accordo sindacale era stato trattato in busta paga come lavoro straordinario sul piano fiscale e previdenziale, ha esaminato l’art. 28 del

CCNL

Logistica, Trasporto merci e Spedizioni applicabile al rapporto, il quale prevede uno specifico rimborso per l’uso del mezzo proprio nell’interesse aziendale, da determinare come indennità mensile o, in alternativa, come rimborso chilometrico da concordarsi tra le parti. Ha quindi ritenuto che non vi fosse ragione per non applicare tale disposizione contrattuale collettiva, “essendo lo spostamento a Sommacampagna, in luogo dello spostamento alla sede contrattuale di lavoro per prendere servizio quale autista, uno spostamento (del tutto significativo in termini di tempo e di costo) e uno spostamento eseguito su direttiva aziendale, nell’interesse aziendale, costituente prestazione di lavoro”.

4. La Corte territoriale ha poi ritenuto l’accordo sindacale aziendale del maggio del 2014 “non idoneo, sotto più profili, a disciplinare il diritto, qui controverso, al rimborso delle spese per l’uso del mezzo proprio”. In particolare, ha accolto il quarto motivo di appello del lavoratore che aveva sostenuto come l’emolumento stabilito da detto accordo era riferibile alla retribuzione per lavoro straordinario e non era imputabile a rimborso delle spese.Ha argomentato che l’accordo in discorso doveva essere interpretato “in relazione al contesto in cui è stato concluso, contesto in cui agli autisti è stato chiesto un aumento dell’orario di lavoro (non è in contestazione tra le parti che i tempi di spostamento non sono computati nell’orario settimanale ordinario) per recarsi a Sommacampagna”. “E’ dunque evidente – secondo la Corte trentina –che si tratta di un compenso per la prestazione di lavoro e non di un rimborso spese, conclusione che trova ampio riscontro nel trattamento retributivo, fiscale e previdenziale del compenso medesimo”.

5. In conclusione, la Corte territoriale, “affermato il diritto al rimborso spese ex art. 28 CCNL e rilevato che tra le parti non è stata data attuazione alla disposizione contrattuale con l’accordo nella stessa previsto, per rifiuto, per fatti concludenti e poi esplicito del datore di lavoro”, ha provveduto ad una liquidazione ex art. 432 c.p.c., secondo le tabelle chilometriche dell’ACI.
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