Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/01/2023, n. 01881
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Testo completo
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15603-2021 proposto da: P L, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della CROWN DYNAMICS S.R.L., e U C, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DELLA BALDUINA
28, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentati e difesi dagli avvocati F S e D G A;
-ricorrenti –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI
25;
-controricorrente - nonché
contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE CALABRIA;
-intimata - avverso la sentenza n. 60/2021 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 22/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G B NECCHIA, il quale chiede il rigetto del ricorso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La sig.ra C U, madre della sig.ra L P, nonché quest’ultima - in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della società Crown Dynamics s.r.l. - hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale di appello, che, confermando la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria, ha dichiarato inefficaci nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., i due atti dispositivi di seguito indicati: - Atto dispositivo a rogito del notaio Chiara Grazioli del 25.11.05, con il quale C U aveva venduto a Crown Dynamics s.r.l. la proprietà del fabbricato sito nel Comune di Cologne (BS) alla via Chiari n. 39, iscritto al N.C.T. al foglio 20, particella 100, sub. 15;
- Atto dispositivo a rogito del notaio Chiara Grazioli del 08.07.15, con il quale C U aveva venduto alla figlia L P i seguenti immobili: fabbricato sito nel comune di Cologne (BS) alla via Roma, iscritto al N.C.T. al foglio 14, particella 10, sub 4;
fabbricato sito in Cologne (BS) alla via Roma n. 13, iscritto al N.C.T. al foglio 14, particella 8, sub 1;
fabbricato sito nel comune di Cologne (BS) alla via Roma n. 3, iscritto al N.C.T. al foglio 14, particella 8, sub. 2. 2. L’azione revocatoria era stata avviata dalla Procura contabile regionale a tutela del credito erariale accertato con la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria n. 2/2012 del 25.01.12, con la quale C U era stata condannata a pagare in favore del Ministero dello Sviluppo economico la somma di 1.136.467,49 euro;
importo poi ridotto in appello a 665.887,76 euro, all’esito della impugnazione per revocazione della sentenza di secondo grado.
3. La Corte dei conti, per quanto qui ancora interessa, ha disatteso l’ eccezione di difetto di legittimazione del Procuratore contabile all’esercizio dell’azione revocatoria proposta nei confronti delle appellanti, affermando che l’azione pauliana - funzionale alla realizzazione di una più efficace tutela dei crediti erariali, in funzione strumentale e accessoria rispetto all’azione di responsabilità - può essere esercitata dal Procuratore contabile, in co-legittimazione con l’Amministrazione danneggiata, non soltanto, come preteso dalle appellanti, nella pendenza del giudizio risarcitorio, ma anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del credito erariale.
4. Il ricorso per cassazione delle sigg.re U e P - quest’ultima, come già precisato, in proprio e nei nomi della società Crown Dynamics s.r.l. – si fonda su un unico motivo, rubricato «Difetto di giurisdizione con conseguente violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2901 c.c. e 73 del d.lgs.174/2016 in relazione all’art. 360 n. 1 c.p.c. nonché eccesso di potere giurisdizionale ai sensi del combinato disposto dell’art. 111 Cost. e dell’art. 360 n. 1 c.p.c.».
5. Il Procuratore Generale della Corte dei Conti si è costituito con controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, in ipotesi, di infondatezza del gravame.
6. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27 settembre 2022, per la quale le ricorrenti hanno depositato una memoria ed il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria scritta, in cui ha concluso per il rigetto del ricorso;
a tale requisitoria le ricorrenti hanno replicato con una seconda memoria.
7. Preliminarmente va rigettata l’eccezione del Procuratore Generale contabile di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale per il giudizio davanti alla Corte di cassazione. Al ricorso per cassazione risulta infatti materialmente congiunto, tramite spillatura, un foglio contenente la procura rilasciata in data 1 giugno 2021 dalle sig.re C U e L P (quest’ultima in proprio e nella dichiarata qualità di legale
DELLA BALDUINA
28, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentati e difesi dagli avvocati F S e D G A;
-ricorrenti –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI
25;
-controricorrente - nonché
contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE CALABRIA;
-intimata - avverso la sentenza n. 60/2021 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 22/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G B NECCHIA, il quale chiede il rigetto del ricorso.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La sig.ra C U, madre della sig.ra L P, nonché quest’ultima - in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della società Crown Dynamics s.r.l. - hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale di appello, che, confermando la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria, ha dichiarato inefficaci nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., i due atti dispositivi di seguito indicati: - Atto dispositivo a rogito del notaio Chiara Grazioli del 25.11.05, con il quale C U aveva venduto a Crown Dynamics s.r.l. la proprietà del fabbricato sito nel Comune di Cologne (BS) alla via Chiari n. 39, iscritto al N.C.T. al foglio 20, particella 100, sub. 15;
- Atto dispositivo a rogito del notaio Chiara Grazioli del 08.07.15, con il quale C U aveva venduto alla figlia L P i seguenti immobili: fabbricato sito nel comune di Cologne (BS) alla via Roma, iscritto al N.C.T. al foglio 14, particella 10, sub 4;
fabbricato sito in Cologne (BS) alla via Roma n. 13, iscritto al N.C.T. al foglio 14, particella 8, sub 1;
fabbricato sito nel comune di Cologne (BS) alla via Roma n. 3, iscritto al N.C.T. al foglio 14, particella 8, sub. 2. 2. L’azione revocatoria era stata avviata dalla Procura contabile regionale a tutela del credito erariale accertato con la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria n. 2/2012 del 25.01.12, con la quale C U era stata condannata a pagare in favore del Ministero dello Sviluppo economico la somma di 1.136.467,49 euro;
importo poi ridotto in appello a 665.887,76 euro, all’esito della impugnazione per revocazione della sentenza di secondo grado.
3. La Corte dei conti, per quanto qui ancora interessa, ha disatteso l’ eccezione di difetto di legittimazione del Procuratore contabile all’esercizio dell’azione revocatoria proposta nei confronti delle appellanti, affermando che l’azione pauliana - funzionale alla realizzazione di una più efficace tutela dei crediti erariali, in funzione strumentale e accessoria rispetto all’azione di responsabilità - può essere esercitata dal Procuratore contabile, in co-legittimazione con l’Amministrazione danneggiata, non soltanto, come preteso dalle appellanti, nella pendenza del giudizio risarcitorio, ma anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del credito erariale.
4. Il ricorso per cassazione delle sigg.re U e P - quest’ultima, come già precisato, in proprio e nei nomi della società Crown Dynamics s.r.l. – si fonda su un unico motivo, rubricato «Difetto di giurisdizione con conseguente violazione del combinato disposto di cui agli artt. 2901 c.c. e 73 del d.lgs.174/2016 in relazione all’art. 360 n. 1 c.p.c. nonché eccesso di potere giurisdizionale ai sensi del combinato disposto dell’art. 111 Cost. e dell’art. 360 n. 1 c.p.c.».
5. Il Procuratore Generale della Corte dei Conti si è costituito con controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, in ipotesi, di infondatezza del gravame.
6. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27 settembre 2022, per la quale le ricorrenti hanno depositato una memoria ed il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria scritta, in cui ha concluso per il rigetto del ricorso;
a tale requisitoria le ricorrenti hanno replicato con una seconda memoria.
7. Preliminarmente va rigettata l’eccezione del Procuratore Generale contabile di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale per il giudizio davanti alla Corte di cassazione. Al ricorso per cassazione risulta infatti materialmente congiunto, tramite spillatura, un foglio contenente la procura rilasciata in data 1 giugno 2021 dalle sig.re C U e L P (quest’ultima in proprio e nella dichiarata qualità di legale
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