Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2012, n. 4061

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In tema di sospensione cautelare dal servizio nell'impiego pubblico, l'art. 27, comma 7, ccnl comparto Ministeri del 16 maggio 1995, nel prevedere che quanto corrisposto a titolo d'indennità all'impiegato nel periodo della suddetta sospensione dev'essere conguagliato con quanto dovuto se il lavoratore fosse restato in servizio, solo in caso di proscioglimento con formula piena e perciò non necessariamente in ipotesi di proscioglimento per prescrizione, ha innovato rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 96, d.P.R. n. 3 del 1957, che permetteva il conguaglio in tutte le ipotesi di proscioglimento disciplinare. Ne consegue che le nuove disposizioni, trasformando la sospensione cautelare della retribuzione in provvedimento definitivo, ossia in pena disciplinare, non si applica agli illeciti disciplinari commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, mentre per gli illeciti successivi, ove venga inflitta la sanzione disciplinare della sospensione per una durata inferiore alla sospensione cautelare sofferta, appartiene alla discrezionalità dell'amministrazione, in relazione alla gravità dell'illecito nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, la potestà di non disporre un conguaglio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2012, n. 4061
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4061
Data del deposito : 14 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R F - Presidente -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. B F - Consigliere -
Dott. B U - Consigliere -
Dott. M R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso 4925/2010 proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici domiciliano in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12;



- ricorrenti -


contro
M L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SERRADIFALCO

7, presso lo studio dell'avvocato A F, rappresentato e difeso dall'avvocato P A, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 861/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 31/08/2009 R.G.N. 8894/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/02/2012 dal Consigliere Dott. R M;

udito l'Avvocato G M (Avvocatura dello Stato);

Udito l'Avvocato P A;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA

Marcello;
che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. Con sentenza del 31 agosto 2009, la Corte d'Appello di Roma respingeva il gravame svolto dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da Mastronardi Luigi per il riconoscimento del diritto al mantenimento del trattamento retributivo con decorrenza dal 6 novembre 1987 fino al 18 ottobre 1992, già riconosciutogli con decreto del Direttore Regionale delle Entrate per il Lazio in data 11 giugno 1996.


2. Mastronardi, a seguito dell'instaurazione di procedimento penale a suo carico per i reati di cui agli artt. 81, 319 e 324 c.p., veniva sospeso dal servizio in via cautelare dal 27 ottobre 1987 al 18 novembre 1992. In primo grado, gli veniva condannato alla pena di anni due di reclusione, con decisione del 16 settembre 1993, riformata, con sentenza del 4 febbraio 1995, dalla Corte d'appello di Roma, la quale proscioglieva il prevenuto per prescrizione, "non risultando evidente dagli atti la sussistenza di elementi assolutori". L'11 giugno 1996 Mastronardi veniva condannato in sede disciplinare alla sospensione dal servizio e dallo stipendio per dieci giorni. Egli veniva altresì riammesso in servizio con restituzione di tutti gli assegni non percepiti, esclusi quelli relativi ai predetti dieci giorni di sospensione disciplinare. Successivamente, sulla base di una delibera della Corte di Conti, n. 60 del 25 giugno 1999, il Direttore regionale delle entrate per il Lazio revocava, con decreto del 31 maggio 2001, il provvedimento del 1996 nella parte relativa alla restituzione degli assegni, la quale era possibile, alla stregua dell'art. 27, comma 7 del c.c.n.l. 16 maggio 1995 per il comparto ministeri, solo quando l'impiegato fosse
stato prosciolto con formula piena dall'imputazione penale.

3. Mastronardi conveniva in giudizio l'Agenzia delle entrate onde sentirla condannare alla suddetta restituzione, e la domanda veniva accolta con decisione confermata dalla Corte d'appello che, ritenuta l'appartenenza alla giurisdizione ordinaria della controversia, concernente un provvedimento del 2001 (D.Lgs. n. 165 del 2001, art.69), affermava il diritto dell'impiegato alla restituzione degli
assegni non corrisposti durante il periodo di sospensione cautelare e per il tempo eccedente la sospensione disciplinare, quale che fosse stata la causa del proscioglimento dell'imputazione penale.

4. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. L'intimato ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. 5. Il Presidente aggiunto della Corte ha disposto che la questione di giurisdizione, sollevata dalla ricorrente, venga risolta da questa Sezione Lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE


6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 62 e 63, D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 54, comma 17 per difetto di giurisdizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria. Essa sostiene l'attinenza del presente processo ad una vicenda anteriore al 30 giugno 1998 e, pertanto, la sua appartenenza alla giurisdizione amministrativa.

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