Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2023, n. 16067

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2023, n. 16067
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16067
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RANERI GIUSEPPE nato a TAORMINA il 27/02/1972 avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANIAfissato il ricorso per la trattazione con il rito camerale non partecipato;
udita la relazione svolta dal Consigliere S A;
lette le conclusioni del PG, ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di G R avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 31 ottobre 2022 per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa aggravata "clan Cintorino" (art. 416-bis, primo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen. — capo 1) e di estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso (artt. 81, 110, 629, 628, terzo comma, n. 1 e n. 3, 416-bis.1 cod. pen. — capo 3).

2. Ricorre G R, a mezzo del difensore avv. A N, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 16 e 27 cod. proc. pen., con riguardo alla competenza per il più grave reato di cui al capo 3), commesso nel circondario di Messina, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare. Non rileva, a stabilire la competenza dell'autorità giudiziaria di Catania, la circostanza che il co-imputato C P sia stato sottoposto ad indagini e rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, poiché si tratta di un diverso procedimento che ha riguardato i fatti commessi dal 2014 sino al 2019, non risultando alcuna connessione tra i fatti contestati al ricorrente e quelli per i quali è stato giudicato C P.
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