Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 19126

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 19126
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19126
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) C A nato in ALBANIA il 01/05/1980 2) S B nato in ALBANIA il 27/01/1994 3) B L nato in ALBANIA il 21/07/1987 4) L I nato in ALBANIA il 31/03/1991 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto la inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori avv. A B I (per C), avv. E M (per S), F P (per L), che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 8 marzo 2022 la Corte d'Appello di Ancona, revocata la misura di sicurezza ex art. 235 cod. pen. applicata nei confronti di C Albert, confermava nel resto la decisione con la quale il primo giudice, all'esito del giudizio abbreviato, aveva condannato alle pene ritenute di giustizia Albert C, Bledar S, L B e Ibrahimi L, ritenendoli colpevoli dei reati di rapina impropria, furto in abitazione (due consumati e uno tentato) e resistenza a pubblico ufficiale, commessi in concorso tra loro.

2. Hanno proposto ricorso i quattro imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

2.1. Con un motivo comune ai quattro ricorsi, le difese, in relazione al reato contestato al capo d), hanno dedotto la violazione dell'art. 628, secondo comma, cod. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di rapina impropria in danno di M N: non può attribuirsi al lancio di piccoli pugni di terra e di piante di aloe una finalità impeditiva o limitativa della capacità di autodeterminazione della persona offesa, non intenzionata a inseguire i ladri. Sarebbe insussistente, dunque, il requisito della violenza o minaccia e il fatto, conseguentemente, andrebbe riqualificato nel reato di furto in abitazione.

3. Il ricorso presentato dall'avv. Anna Beatrice Indiveri nell'interesse di Albert C si articola nei seguenti ulteriori motivi:

3.1. violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione all'art. 624-bis cod. pen., perché non è stata raggiunta la piena prova della partecipazione dell'imputato ai tre furti in abitazione, non essendo stato questi riconosciuto dalle persone offese e non essendosi rinvenuta sulla sua persona alcuna refurtiva;

3.2. violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio motivazionale in ordine al reato ex art. 337 cod. pen., considerato che gli imputati misero in atto solo una forma di resistenza passiva;

3.3. assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 n. 6 cod. pen.

4. Con il ricorso proposto dall'avv. Emilio Martino nell'interesse di Bledar S si lamenta anche:

4.1. violazione di legge (in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 192, 546, comma 1, lett. e), e 530, comma 2, cod. proc. pen.) perché la Corte d'appello, con motivazione apparente o comunque manifestamente illogica, ha erroneamente ritenuto sussistente il concorso dell'imputato nei delitti ascrittigli e inattendibili le prove a discarico offerte dalla difesa, e non ha neppure riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., invocata in relazione al reato di cui al capo d), in quanto non rientrava nella programmazione criminosa l'espletamento di violenza fisica e/o minaccia. Il mancato rinvenimento dei monili sottratti a M N nella disponibilità di S e degli altri imputati fa dubitare del fatto che gli stessi siano stati gli autori della rapina;

4.2. mancanza di motivazione in ordine alle modalità con le quali il ricorrente avrebbe concorso nel reato di resistenza a pubblico ufficiale;

4.3. violazione di legge e mancata e/o apparente motivazione con riferimento alla dosimetria della pena: la Corte d'appello ha errato tanto negando il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. e la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, quanto non contenendo nel minimo i singoli aumenti di pena previsti a titolo di continuazione e non applicando le sanzioni sostitutive invocate dalla difesa con riguardo a determinati segmenti di pena;

4.4. violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato: i fatti esposti nell'appello a sostegno dei legami familiari di S, ritenuti dalla Corte non adeguatamente provati, risultavano "adeguatamente confortati dalla documentazione versata in atti", prodotta con l'istanza di sostituzione della misura cautelare, nella disponibilità della Corte di appello.

5. Nel ricorso presentato dall'avv. G G nell'interesse di L B si contesta altresì:

5.1. la violazione della legge penale, in difetto dell'elemento oggettivo del reato di rapina impropria (non risulta provato l'impossessamento dei beni, che comunque non sarebbe stato collegato alla successiva azione violenta) e dell'elemento soggettivo (B non aveva programmato una rapina);

5.2. l'erroneo mancato riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., non emergendo alcun dato dal quale desumere per certa la conoscenza da parte del ricorrente circa il fatto che gli altri imputati si sarebbero introdotti nell'appartamento;

5.3. la violazione di legge e l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen., stante la insussistenza del contestato delitto;

5.4. la illogicità o mancanza della motivazione e la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. in ragione della omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, del mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 3 114 cod. pen. e della eccessività della pena per violazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.

6. Nel ricorso proposto dagli avvocati Stefano Radovani e Francesca Petruzzo nell'interesse di Ibrahimi L, con un unico motivo ci si duole della già menzionata qualificazione della condotta di cui al capo d) come reato di rapina impropria, dovuta ad un travisamento dei fatti in cui sono incorsi i giudici di merito, alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa: né l'atto del divincolarsi dalla presa di N né il lancio di piante e pugni di terra al suo indirizzo integrano il requisito della violenza.

7. Dsposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e le difese di C, S e L hanno depositato conclusioni scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono tutti inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati.

2. Pare opportuno esaminare i motivi
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