Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2023, n. 12823
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: A B alias A nato in Tunisia il 09/05/1995, cui 05MVQS;avverso la ordinanza del 16/09/2022 del tribunale di Bologna ;udita la relazione svolta dal Consigliere G N ;lette le conclusioni del PG dr. L G che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to D E che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 settembre 2022 il tribunale di Bologna adito con atto di appello dal Pubblico Ministero del medesimo tribunale, avverso l'ordinanza con la quale il Gip del predetto tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata nei confronti di A B, accoglieva l'appello e applicava la richiesta misura. 2. Avverso tale ordinanza A B ha proposto ricorso mediante il proprio difensore deducendo due motivi di impugnazione. 3. Si deduce, con il primo, il vizio di motivazione in relazione al requisito dell'attualità di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen., non avendo il tribunale illustrato gli elementi concreti giustificativi del medesimo. 4. Con il secondo motivo si rappresenta il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274 comma 1 lett. c) e 292 cod. proc. pen. Sarebbe erronea la massima di esperienza per cui, in ragione della circostanza in virtù della quale il ricorrente sarebbe stato ospitato dai coindagati E W e P, egli sarebbe corresponsabile dei reati dei predetti due soggetti. Mancherebbe, inoltre, a livello indiziario ogni elemento fondante l'attualità del reato.
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