Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2023, n. 09650

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2023, n. 09650
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09650
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20483-2020 proposto da: BEVILACQUA DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE

28, presso lo studio dell'avvocato E R, rappresentato e difeso dall'avvocato V B;

- ricorrente -

contro

BUSINESS LOGISTIC S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in

ROMA

Oggetto R.G.N. 20483/2020 Cron. Rep. Ud. 16/03/2023 PU PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato A M;

- controricorrente -

nonchè

contro

DEA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato V P;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 20/2020 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 20/04/2020 R.G.N. 189/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2023 dal Consigliere Dott. A P P;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. R S visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTO

1. Con sentenza 20 aprile 2020, la Corte d’appello di Potenza, in parziale accoglimento dei reclami incidentali della società cooperativa Dea Service e di Business Logistic s.r.l., ha condannato il reclamante principale Domenico Bevilacqua alla rifusione, in favore delle prime, delle spese di primo grado del giudizio in misura della metà (oltre che di quelle del grado d’appello, in pari misura), nel resto rigettandoli e interamente il reclamo principale avverso la sentenza di primo grado;
così parzialmente riformata. Con essa il Tribunale, in esito a procedimento con rito Fornero, aveva rigettato la domanda del socio - lavoratore (e di Donato Scatorchia, pure socio - lavoratore, con distinto ricorso riunito, poi non reclamante) di impugnazione del licenziamento intimatogli dalla cooperativa Dea Service il 17 marzo 2018, siccome illegittimo per nullità della procedura prescritta dalla legge n. 223/1991, insussistenza del giustificato motivo oggettivo su cui esso era fondato, violazione dell’art. 2112 c.c. e conseguente condanna risarcitoria delle due società;
parimenti, esso ne aveva rigettato la domanda di accertamento del trasferimento d’azienda tra le due società e del suo diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con la cessionaria, da condannare al relativo ripristino.

2. Nella condivisione del ragion amento argomentativo del Tribunale, la Corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, corretta l’esclusione della qualificazione del recesso della cooperativa Dea Service (intimato a tutti i 61 dipendenti, di cui 40 sottoscrittori di un verbale di conciliazione, con loro assunzione da Business Logistic s.r.l., subappaltatrice da Sit Rail s.r.l. della sola attività di sequenziamento di materiali, in base a contratto del 26 marzo 2018): a) non già alla stregua di licenziamento collettivo, in assenza dei presupposti di riduzione o di trasformazione dell’attività della datrice (nell’insufficienza di quelli numerico nell’arco temporale di 120 giorni e dimensionale), essendo questa cessata, per la scadenza il 31 marzo 2018 del contratto di appalto (unica sua commessa) stipulato con Sit Rail s.r.l. (decorrente dal 1° dicembre 2014) per scarico di automezzi, controllo visivo dello stallo degli imballi e quantitativo della merce in entrata, deposito di materiale, approntamento dei materiali in aree specifiche o loro spedizione, carico degli automezzi in partenza, sequenziamento di materiali e movimentazione di merci;
b) bensì di licenziamenti plurimi oggettivi, per detta circostanza incontestata, né pretestuosa e comprovata dalla sussistenza del nesso causale tra la (necessitata) soppressione di tutti i posti di lavoro e il recesso intimato.

3. La Corte potentina ha inoltre negato la ricorrenza di un trasferimento d’azienda (e rigettato la consequenziale domanda del lavoratore di continuità del rapporto, ai sensi dell’art. 2112 c.c. e di suo rispristino nei confronti della cessionaria) tra la cooperativa Dea Service e Business Logistic s.r.l. nella (diversa) operazione di stipulazione, da parte della seconda con Sit Rail s.r.l., di un contratto di appalto il 26 marzo 2018 (nella scadenza imminente, il 31 marzo 2018, di quello della cooperativa con Sit Rail s.r.l.) dall’oggetto ben più limitato (di sequenziamento, manutenzione e relativa attività amministrativa). In particolare, essa ha chiarito l’inesistenza, nell’ipotesi di successione di un imprenditore ad un altro nell’appalto di servizi, di un diritto del lavoratore, licenziato dall’appaltatore cessato, al trasferimento ipso iureall’impresa subentrante, escludendo la prova (nell’onere del lavoratore interessato ad avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c. e in esito alle scrutinate deduzioni istruttorie) della concreta modulazione della fattispecie alla stregua di trasferimento d’azienda.

4. Con atto notificato il 10 luglio 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui hanno resistito le società con distinti controricorsi.

4. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso della fondatezza dei primi due motivi e assorbimento degli altri.

5. Entrambe le società controricorrenti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di nullità della procura speciale, per il suo conferimento in data anteriore alla redazione del ricorso, risultando essenziale il suo conferimento in epoca anteriore alla notificazione del ricorso, che investa il difensore espressamente del potere di proporlo e che sia rilasciata in epoca successiva alla sentenza oggetto dell'impugnazione;
essendo irrilevante il suo rilascio in data anteriore a quella di redazione del ricorso o che non sia stata indicata la dat a del suo rilascio, non essendo tale requisito previsto a pena di nullità (Cass. 13 settembre 2006, n. 19560;
Cass. 17 marzo 2017, n. 7014;
Cass.26 febbraio 2019, n. 5577).

2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge n.
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