Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2019, n. 25228

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2019, n. 25228
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25228
Data del deposito : 7 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: AR MI, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Bari dell'8.11.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bari ha confermato quella con cui il Tribunale di Foggia, in data 13.5.2016, aveva riconosciuto MI AR responsabile dei fatti di reato a lui ascritti e, previa riqualificazione in termini di ricettazione di quelli di cui al capo a), esclusa inoltre la contestata recidiva e ritenuto tra le diverse violazioni di legge il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per Cassazione MI AR tramite il difensore Avv. Francesco Santangelo, lamentando:

2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 125, 177, 478 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento delle doglianze difensive mosse con l'atto di appello e relative alla omessa revoca della ordinanza del 13.5.2016: ricorda che, con l'atto di appello, era stato evidenziato come le richieste istruttorie articolate all'udienza del 13.5.2016 (aventi ad oggetto l'espletamento di una perizia sulle parti di veicolo asseritamente provento di furto e l'assunzione della testimonianza di LU CA, titolare dell'autodemolizione ove tali componenti vennero rinvenute e sequestrate dagli operanti) riguardassero circostanze di assoluto rilievo ma, ciò non di meno, su di esse il Tribunale non aveva ritenuto di dover motivare in alcun modo;
rileva altresì la incoerenza e la illogicità delle considerazioni svolte sul punto dalla Corte di Appello laddove ha ritenuto che il Tribunale avesse deciso sul punto in maniera implicita in violazione del dovere, posto a carico del giudice, di prendere in esame e risolvere tempestivamente tutte le questioni incidentali sollevate dalle parti;

2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale: sottolinea che la sentenza presenta un evidente vizio motivazionale dal momento che le prove dedotte risultavano certamente risolutive e, se assunte, in grado di fondare una decisione di segno diverso;
segnala che lo stesso teste SA, escusso nel giudizio di primo grado, aveva ammesso che alcun accertamento tecnico era stato eseguito sulle parti di veicolo della cui ricettazione egli risulta imputato, per poter risalire alla loro provenienza delittuosa, non comprovata dalla acquisizione delle relative denunce;
per altro verso, il CA, qualora fosse stato escusso come teste, avrebbe potuto fornire un contributo decisivo in ordine alla effettiva titolarità della ditta di autodemolizione ove vennero sequestrate le parti di automezzi della cui ricettazio.ne egli è imputato e su cui erano stati acquisiti elementi dalla stessa deposizione del teste LL;

2.3 violazione di legge e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà, travisamento del fatto e della prova, manifesta illogicità della sentenza in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità ed alla ritenuta infondatezza delle censure mosse in punto di insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice nonché violazione dei canoni di valutazione della prova: eccepisce la violazione dell'obbligo del giudice di appello di motivare la propria decisione in merito alle doglianze difensive mosse con l'atto di impugnazione laddove, nel caso di specie, i giudici baresi si sono limitati a recepire acriticamente le considerazioni svolte dal Tribunale confermando la decisione di primo grado;
ciò, in primo luogo, con riferimento alla provenienza delittuosa delle parti di automezzo di cui si discute e che, per costante giurisprudenza, deve risultare positivamente e non può essere affidata, come nel caso che ci occupa, alle parole dei testi che hanno genericamente affermato la origine di quel materiale da furti perpetrati due o tre anni addietro pur confermando di non avere eseguito accertamenti specifici sul punto;
ribadisce come la presenza di componenti di autoveicoli all'interno di una ditta di autodemolizioni non dovesse destare particolare sospetto e che i giudici di merito non avrebbero potuto sorvolare su questo aspetto affidandosi alla portata delle sole prove "logiche";
quanto alla effettiva titolarità della ditta di autodemolizione segnala che la Corte barese ha finito con il confermare la decisione del Tribunale affidandosi ad incerte prove dichiarative ed a prove documentali interpretate in maniera distorta ed in chiave puramente accusatoria;
riporta, a tal proposito, parte della deposizione resa dal M.LO LL, comandante della Stazione dei Carabinieri di Cerignola ed il verbale di arresto del 7.4.2008 il cui tenore è a suo avviso tale da smentirne il contenuto e che dà conto della sua estraneità alla gestione e conduzione della ditta;
richiama, ancora, il verbale di sequestro eseguito nei confronti di LU CA e la sentenza di patteggiamento relativa a quest'ultimo . per fatti di riciclaggio relativi, per l'appunto, a materiale rinvenuto all'interno della autodemolizione;
elementi tutti in grado di far sorgere quantomeno il dubbio sulla circostanza che i beni in questione fossero nel possesso dell'odierno ricorrente;

2.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio: segnala la necessità di una valutazione, in sede di legittimità, sulla applicazione dei criteri di legge in punto di determinazione della entità della pena che avrebbe ben potuto essere quantificata in termini più miti oltre che comportare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
sottolinea, d'altra parte, la risalenza dei precedenti penali richiamati dai giudici di merito;

2.5 declaratoria di annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione: considerata la idoneità delle doglianze avanzate in questa sede a radicare il rapporto processuale, sollecita la Corte a prendere atto della intervenuta maturazione del termine massimo di

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