Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/12/2022, n. 36619

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 14/12/2022, n. 36619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36619
Data del deposito : 14 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2061-2022 proposto da: G G, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A F L;
-ricorrente -

contro

FALLIMENTO ANFE ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRATI, in persona del curatore pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato E G -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il 03/12/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. P C. RILEVATO CHE: -G G propone ricorso per cassazione avverso il decreto delTribunale di Palermo , depositat o il 3 dicembre 20 21 , di reiezione della sua opposizione allo stato passivo del Fallimento della A.N.F.E. – Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati;
-dall’esame del decreto impugnat o emerge che la domanda originaria aveva a oggetto l’ammissione al passivo del fallimento, in via privilegiata, dell’importo di euro 77.200,72 e si fondava : i) per euro 24.510,7845, oltre interessi e rivalutazioni, su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivoemesso per retribuzioni non corrisposte e spese del procedimento monitorio;
ii) per euro 22.475,49, su somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto;
iii) per euro 30.114,45, su retribuzione non corrisposte relative al periodo novembre 2015 – gennaio2017;
- il Tribunale ha riferito che il giudice delegato non aveva accolto la domanda;
- ha dato atto che con l’opposizione l’importo richiesto a titolo di trattamento di fine rapporto era stato ridotto a euro 5.812,44, in via privilegiata, fermarestando la domanda quanto alle ragioni di credito;
- il Tribunale ha disatteso l’opposizione evidenziando la mancata dimostrazione del credito vantato per retribuzioni asseritamente non corrisposte, relativamente al quantum, ai periodi di riferimento e alle causali, e, quanto al periodo settembre 2016 – giugno 2017, dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sospesa in esecuzione di accordi sindacali, nonché l’insussistenza del vantato credito per trattamento di fine rapporto, atteso che la società datrice di lavoro aveva provveduto a versare la quota di competenza al Fondo di Tesoreria INPS;
-il ricorso è affidato a tre motivi ;
- resiste con controric orso il Fallimento della A.N.F.E. – Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati;
-quest’ultimo deposita memoria . CONSIDERATO CHE: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la « nullità del provvedimento impugnato - I nsanabile contraddittorietà della motivazione -M otivazione apparente - V iolazione de ll’ art . 111 Cost. e dell’art.132 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. - V iolazione degli artt. 115e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. - O me sso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra
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