Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2024, n. 4214

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In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. è ammissibile anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), ma affinché la pretesa restitutoria del correntista, al quale sia stata illegittimamente addebitata una somma seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2024, n. 4214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4214
Data del deposito : 15 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 26900/2017 Numero sezionale 4714/2023 Numero di raccolta generale 4214/2024 Data pubblicazione 15/02/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: BANCA CARLO DE CIARA Presidente Azione di UMBERTO LUIGI CESARE Consigliere restituzione dell'indebito “a GIUSEPPE conto aperto” SCOTTI Ud.25/10/2023 PU FRANCESCO TERRUSI Consigliere ANGELINA MARIA PERRINO Consigliere ANDREA FIDANZIA Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26900/2017 R.G. proposto da: BANCA MONTE PASCI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato F M (FRNMSM64P08H501R) rappresentata e difesa dall'avvocato P M (PRSMRZ61P21F158X) -ricorrente principale -

contro

DITTA ORAZIO GUGLIANDOLO DI ORAZIO GUGLIANDOLO & C SRL domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato T L (TBCLGU63M20F158E) Numero registro generale 26900/2017 Numero sezionale 4714/2023 Numero di raccolta generale 4214/2024 Data pubblicazione 15/02/2024 -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 768/2017 depositata il 10/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Messina – sulla domanda proposta dalla “ditta O G di O G & C.” contro la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. avente ad oggetto l'accertamento della non debenza degli interessi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, delle commissioni di massimo scoperto, e delle spese e competenze varie, comprese quelle relative ad operazioni di sconto, nonché la condanna dell'istituto di credito alla restituzione delle somme a quest'ultimo indebitamente versate sul conto corrente, con apertura di credito, n. 11328.00 – ha dichiarato inammissibile l'azione di ripetizione dell'indebito, e, previa declaratoria di nullità delle clausole di determinazione degli interessi con rinvio al c.d. uso piazza, di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di commissione di massimo scoperto, ha accertato che il conto corrente n. 11328.00 presentava (contabilizzando le operazioni bancarie dall'1.01.1993 al 24.03.2010) un saldo a credito per la società correntista di € 347.873,89, con rigetto delle residue domande risarcitorie. La Corte d'Appello di Messina ha rigettato sia l'appello principale proposto dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a, sia quello incidentale della ditta correntista. Il giudice di secondo grado, nel rigettare quest'ultimo appello, ha osservato che, alla luce della distinzione tra atti ripristinatori della provvista e atti di pagamento, richiamata dalle note sentenze di 2 di 16 Numero registro generale 26900/2017 Numero sezionale 4714/2023 Numero di raccolta generale 4214/2024 questa Corte nn. 24428/2010, a Sezioni Unite, e 798/2013, l'azione Data pubblicazione 15/02/2024 di ripetizione dell'indebito può essere esperita dal correntista solo dopo la chiusura del conto, poiché fino a quel momento le somme non possono considerarsi ancora “pagate”. In ordine all'appello principale, la Corte di merito ha osservato, in primo luogo, che le richieste dell'attrice non erano ricostruibili come domanda di rettifica del conto, ma come domanda di accertamento delle somme non dovute, costituente presupposto logico e necessario della domanda di ripetizione. Inoltre, è stata disattesa l'impostazione della banca di ritenere impossibile l'accertamento contabile con CTU in mancanza di estratti conto sin dall'inizio del rapporto, sul rilievo che si poteva comunque provvedere al ricalcolo partendo dal saldo riportato nel primo estratto conto disponibile in atti. Infine, la Corte d'Appello, nel disattendere l'impostazione della banca - che riteneva legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati a partire dalla data di stipulazione del nuovo accordo contrattuale del 24.3.2007, essendo stata prevista un'identica periodicità nel calcolo degli interessi creditori - ha rilevato che l'unico documento intitolato “documento di sintesi”, nella disciplina degli interessi, se, da un lato, prevedeva che “il saldo risultante dalla chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita e indicata nelle condizioni economiche applicate al rapporto”, dall'altro, aggiungeva che “su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso principale per cassazione la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., affidandolo a cinque motivi. La “ditta O G di O G & C. s.r.l.” ha resistito in giudizio con controricorso contenente anche ricorso incidentale, per tre motivi, nonché memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. 3 di 16 Numero registro generale 26900/2017 Numero sezionale 4714/2023 Numero di raccolta generale 4214/2024 Con ordinanza interlocutoria n. 5963/2023 è stata disposta la Data pubblicazione 15/02/2024 trattazione della presente causa in pubblica udienza in relazione alla questione, avente rilievo nomofilattico, dell'ammissibilità - e della compatibilità con il principio di unitarietà del rapporto di conto corrente bancario (vedi Cass. n. 10127/2005 e Cass. n. 2262/1984) - dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente bancario (conto c.d. aperto). Alla pubblica udienza del 25.10.2023 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento dei restanti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale la Banca Monte dei Paschi s.p.a. ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 100 c.p.c., il vizio di ultrapetizione, l'inammissibilità della pronuncia di accertamento. Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello ha illegittimamente accertato il saldo del conto alla data dell'ultimo movimento contabile documentato in giudizio. Evidenzia che la società correntista si era limitata a contestare l'applicazione al rapporto di un tasso di interesse ultralegale, la capitalizzazione trimestrale, nonché commissioni e spese non validamente pattuite, chiedendo la conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, ma non aveva proposto domanda di accertamento del saldo. Non essendo ciò avvenuto, anche la Corte d'appello è incorsa nel vizio di ultrapetizione. Infine, deduce la banca che, anche ammettendo che la correntista avesse formulato una domanda di accertamento, essendo questa meramente strumentale alla domanda restitutoria, sarebbe priva di 4 di 16 Numero registro generale 26900/2017 Numero sezionale 4714/2023 Numero di raccolta generale 4214/2024 un concreto interesse suscettibile di tutela giuridica, a norma dell'art. Data pubblicazione 15/02/2024 100 cod. proc. civ.

2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui si deduce l'ultrapetizione. Va osservato che, in questa sede di legittimità, la banca ricorrente principale si duole che la Corte d'Appello (come, del resto, il giudice di primo grado) avrebbe illegittimamente accertato il saldo del conto corrente nonostante la società correntista non avesse formulato alcuna domanda di accertamento del saldo. Tale censura si appalesa nuova, atteso che, dalla ricostruzione della sentenza impugnata (vedi pag. 5 della stessa), emerge che non era questa la doglianza che la società correntista aveva fatto valere, ex art. 342 cod. proc. civ., davanti al giudice d'appello. In particolare, ha evidenziato il giudice di secondo grado che “dalla ricostruzione operata dalla Banca, il Primo Giudice avrebbe errato nel ritenere la domanda della ditta appellata non limitata alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate, ma comprensiva della richiesta declaratoria di accertamento della non debenza degli interessi ultralegali, delle somme versate per effetto della commissione di massimo scoperto, nonché delle spese e delle competenze varie, comprese quelle relative alle operazioni di sconto e le valute”. Dunque, secondo la ricostruzione del primo motivo d'appello operata dalla Corte territoriale, il vizio di ultrapetizione denunciato in grado d'appello non era dato dal rilievo che il giudice di primo grado aveva illegittimamente accertato il saldo in difetto della relativa domanda (censura svolta nel ricorso per cassazione), bensì che il giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto la domanda comprensiva della richiesta di accertamento della non debenza degli interessi ultralegali, etc.. E' quindi, in questi termini, che, secondo la sentenza qui impugnata, era stata invocata l'ultrapetizione, tanto è vero che la Corte d'Appello, per dimostrare il contrario, a pag. 6 della sentenza, ha evidenziato, sul punto, che “dalla semplice e mera 5 di 16 Numero registro generale 26900/2017 Numero sezionale 4714/2023 Numero di raccolta generale 4214/2024 lettura dell'atto di citazione della Ditta O G di Orazio Data pubblicazione 15/02/2024 Gugliandolo & C. s.r.l. risulta che la parte attrice ha chiesto una pronuncia di declaratoria di non debenza degli interessi ultralegali, delle somme versate per effetto della commissione di massimo scoperto..” L'unico riferimento operato dalla Corte d'Appello alla domanda di rettifica del saldo del conto è generico, avendo affermato “che le richieste di parte attrice non sono ricostruibili come domanda di rettifica del saldo conto, ma come domanda di accertamento delle somme non dovute, che costituisce presupposto logico e necessario della domanda di ripetizione”, ma non emerge dalla lettura della sentenza impugnata che la Banca, nel gravame, si fosse lamentata dell'intervenuto accertamento del saldo, operato dal giudice di primo grado, pur in difetto di un'apposita domanda. Né tale ricostruzione emerge dal ricorso per cassazione principale, non avendo la Banca avuto cura di indicare “dove” e “come” avrebbe svolto l'odierna censura anche nell'atto di appello, essendosi invece limitata ad affermare, solo assertivamente, che la domanda di accertamento del saldo da parte della correntista non era mai stata formulata, ma, senza precisare – si ripete - che tale vizio lo aveva già fatto valere in grado d'appello. Quanto alla dedotta inammissibilità della domanda di accertamento per carenza di interesse in presenza di un conto aperto, il motivo è infondato. Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire come sussista l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni 6 di 16 Numero registro generale 26900/2017 Numero sezionale 4714/2023 Numero di raccolta generale 4214/2024 illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento Data pubblicazione 15/02/2024 concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr., da ult., Cass. 21646/2018).

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale – da esaminarsi prima dei residui motivi del ricorso principale per priorità logica, vertendo sull'ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, in caso di conto aperto – la “ditta O G di O G & C.” ha dedotto la violazione dell'art. 2033 cod.civ., l'omesso esame di fatto decisivo e l'omessa o insufficiente motivazione. La società correntista lamenta che la Corte d'Appello, dopo aver accertato un saldo del conto corrente a suo credito, ha dichiarato inammissibile l'azione di ripetizione dell'indebito proposta in pendenza del rapporto di conto corrente. Espone, in particolare, la ricorrente incidentale che è la stessa legge (art. 1852 cod. civ.) a prevedere che il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito (salvo l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito), così come dalla lettura degli artt. 1843 e 1844, in tema di apertura di credito, emerge che le parti possono “cristallizzare” ad un certo momento i reciproci rapporti di dare e avere anche se decidono di non interrompere il contratto, fermi i conguagli necessari per effetto delle successive movimentazioni. Né, peraltro, dalla distinzione tra atti ripristinatori della provvista e atti di pagamento può farsi discendere un principio di ordine generale secondo cui, in tema di apertura di credito in conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito può esperirsi solo dopo la chiusura del conto.

4. Il motivo è infondato, anche se la motivazione deve essere corretta a norma dell'art. 384 ult comma cod. proc. civ.. Come già evidenziato sopra in narrativa, la Corte d'Appello ha ritenuto < illegittimamente addebitate possa essere esperita dal correntista 7 di 16 Numero registro generale 26900/2017 Numero sezionale 4714/2023 Numero di raccolta generale 4214/2024 solo dopo la chiusura del conto, poiché fino a quel momento le Data pubblicazione 15/02/2024 somme non possono considerarsi ancora “pagate”>>. La Corte d'Appello, ha, in sostanza, condiviso la statuizione di “inammissibilità” dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente, pronunciata dal Tribunale di Messina, sul rilievo che, prima della chiusura del conto, gli eventuali versamenti non sono qualificabili come “pagamenti”. Questo Collegio ritiene, in primo luogo, erronea la predetta motivazione con cui la Corte d'Appello ha ritenuto non esperibile l'azione di ripetizione dell'indebito proposta in costanza del rapporto di conto corrente bancario: il giudice di secondo grado, infatti, nell'indicare le ragioni della ritenuta “inammissibilità” della predetta domanda, non ha, in realtà, correttamente applicato i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 24418/2010 - pur citata nella sentenza impugnata - le quali hanno distinto tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie. Secondo l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite sopra citata – cui questo Collegio intende dare continuità – costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato. Con riferimento, invece, alle rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non “scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto 8 di 16 Numero registro generale 26900/2017 Numero sezionale 4714/2023 Numero di raccolta generale 4214/2024 corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a Data pubblicazione 15/02/2024 disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento. E' evidente che se, nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), “di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (vedi citata Cass. S.U. n. 24418/2010, punto 3.3., pag. 14). Dunque, non è esatto che, in via generale, si può parlare di “pagamenti” solo dopo la chiusura del conto corrente, come affermato dalla Corte d'Appello: tale eventualità si verifica, invece, solo “nella descritta situazione”, evidenziata dalle Sezioni Unite di questa Corte, in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto “scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto. Ne consegue che, a differenza di quanto affermato dalla Corte d'Appello, l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica 9 di 16 Numero registro generale 26900/2017 Numero sezionale 4714/2023 Numero di raccolta generale 4214/2024 in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al Data pubblicazione 15/02/2024 conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Ma non può agire por la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo” (Cass. S.U. 24418/2010, cit., pag. 10-11). L'attuale ricorrente incidentale, però, non deduce la sussistenza dei presupposti per qualificare come solutori i suoi versamenti, e d'altro canto i giudici di merito hanno appunto provveduto a rettificare le risultanze del conto;
perciò la censura in esame non può essere accolta. Altra questione è se il correntista possa disporre delle somme risultanti a suo credito sul conto corrente (anche eventualmente all'esito della intervenuta restituzione sullo stesso conto dei pagamenti che si sono rivelati indebiti), ma la problematica del pagamento del saldo attivo del conto corrente, ancora aperto, è estranea all'oggetto del presente giudizio, nel quale la società correntista, come dalla stessa evidenziato a pag. 3 dell'atto di controricorso e ricorso incidentale, ha chiesto la condanna della Banca “al pagamento delle somme illegittimamente trattenute” mediante gli illegittimi addebiti, che sono cosa diversa dal saldo, il quale viene determinato considerando anche le annotazioni successive sul conto. Per la stessa ragione non rileva che la società correntista, nel ricorso incidentale, abbia invocato l'applicazione dell'art. 1852 cod. civ., secondo cui il correntista “può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito”. Tale deduzione è estranea al thema decidendum, come cristallizzatosi nel giudizio di primo grado, nel quale, la correntista ha chiesto, come detto, la ripetizione delle somme sopra dette e non il pagamento del saldo positivo del conto corrente. 10 di 16 Numero registro generale 26900/2017 Numero sezionale 4714/2023 Numero di raccolta generale 4214/2024 5. Con il secondo motivo del ricorso principale è stata dedotta la Data pubblicazione 15/02/2024 violazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'erronea valutazione delle prove. Deduce la banca che la ditta correntista si è limitata a produrre i movimenti del rapporto di conto corrente relativi ad un periodo circoscritto di tempo, così omettendo la indispensabile produzione dell'estratto conto integrale, e la Corte d'Appello ha ingiustificatamente ritenuto adeguata la ricostruzione del rapporto a partire dal saldo del primo estratto conto prodotto in giudizio. Tale interpretazione contraddice la posizione paritaria tra banca e correntista, più volte affermata da questa Corte.

6. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Va osservato che questa Corte (vedi Cass. n. 11543/2019;
vedi anche Cass. n. 35979/2022 e Cass. n. 30882/2018 in parte motiva nell'ultimo capoverso) ha più volte affermato che ove gli estratti conto bancari prodotti dal correntista siano comunque idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatisi da un certo periodo in poi fino da

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