Cass. pen., sez. VII, ordinanza 09/11/2021, n. 40444
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: M T nato a ROMA il 10/10/1986 avverso la sentenza del 14/11/2019 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE G;IN FATTO ED IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Giudice monocratico del Tribunale di Roma ha applicato, ex art.444 c.p.p., la pena concordata tra le parti nei confronti dell'imputato M T per il reato di cui alli art 495 cp. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore lamentando, con un unico motivo la violazione dell'art 129 cpp poiché il Giudice, con valutazione incongrua degli atti processuali, non avrebbe preso in considerazione eventuali cause di proscioglimento . Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, introdotto con la Legge del 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie il ricorrente lamenta del tutto genericamente la violazione dellart 129cpp ponendosi, dunque, al di fuori dei limiti consentiti dalla norma suddetta. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato de plano inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di quattromila euro a favore della cassa delle ammende.
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