Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 20/06/2022, n. 19739
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15601/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente-
contro
TO AN LA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 44, presso lo studio dell'avvocato DE VERGOTTINI GIUSEPPE ([...]), che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati MAZZONI SIMONE ([...]), VERZELLI GABRIELE ([...]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIES.REG. TORINO n. 147/2019 depositata il 30/01/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. Rilevato che:
1.AN PA OS ha impugnato il diniego di rimborso avente ad oggetto l'imposta sostitutiva relativa alla partecipazione ad un fondo di investimento immobiliare, prevista dall'art. 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in I. n. 122 del 2010, affermando l'illegittimità della norma impositiva retroattiva per contrasto con la Costituzione e con lo Statuto del contribuente.
2. All'esito di giudizio di legittimità costituzionale, in cui la Consulta, con la sentenza n. 231 del 2015, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate, il ricorso è stato rigettato dalla Commissione provinciale tributaria.
3. La Commissione regionale tributaria ha accolto l'appello e dichiarato non dovuta l'imposta, ravvisando una carenza motivazionale dell'atto impugnato ed escludendo la sussistenza di elementi che giustifichino l'applicazione del cumulo, ancorché previsto, delle quote dei familiari con quelle della contribuente, titolare di una quota di 2,43%, non soggetta ad imposizione ("l'ufficio ha esposto esclusivamente le norme relative alla tassazione senza alcun riferimento alle eccezioni presentate dall'istante";
"la presunzione di elusione collegata alla possibilità di utilizzo della normativa dei Fondi da gruppi familiari deve essere analizzata per evidenziarne l'esistenza che nel caso, dalla documentazione in atti, non si rileva").
4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi, l'Agenzia delle Entrate.
5.Ha resistito, con
contro
-ricorso, la contribuente, che ha depositato ulteriore memoria difensiva ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ.
6.Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 12 maggio 2022.
Considerato che:
1.L'Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dell'art. 2:3 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l'obbligo motivazionale ha un contenuto diverso nel provvedimento di diniego di rimborso rispetto al provvedimento impositivo ed in quanto competeva