Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2024, n. 6956
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Testo completo
Con l'unica censura si lamenta, ai sensi dell' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 , la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 15 , nonchè della L.R. della Campania del 24 dicembre 2003, n. 28, art. 3 .
Nella illustrazione del motivo così rubricato, la ricorrente dopo aver dedotto che, per l'annualità 2008, il giudicante aveva deciso in altri giudizi tra le medesime parti, in un caso, per l'inammissibilità del ricorso della contribuente e nell'altro invece per la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento, assume che la Regionale avrebbe confuso la disciplina statale delle accise sugli oli minerali ed i prodotti energetici con la disciplina dell'imposta regionale sulla benzina di competenza delle regioni a statuto ordinario che è da qualificarsi come tributo proprio.
Evidenzia che la legge regionale richiama il D.Lgs. 28 dicembre 1995, n. 559, art. 3, comma 13 e l' art. 50 in quanto applicabili, prevedendo la prima norma citata che per "la riscossione coattiva si applicano le disposizioni vigenti in materia di accise sugli oli minerali... e che le Regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento".
Alla stregua del disposto normativo, si obietta che la Regione poteva provvedere all'accertamento solo dall'epoca in cui l'Agenzia delle dogane aveva messo a disposizione dell'ente il prospetto di chiusura del registro carico/scarico, vale a dire dalla data del 24.04.2013.
I giudici territoriali, invece, avrebbero sovrapposto la dichiarazione che la società avrebbe dovuto presentare alla Regione, onere che la stessa ha omesso di assolvere con la dichiarazione esibita dalla società all'Agenzia delle Dogane ai fini delle accise, adempimento autonomo rispetto all'obbligo previsto per legge nei confronti della Regione.
La L.R. della Campania citata n. 28 del 2003, all'art. 3 comma 6, recita: "All'accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenzioso provvede anche l'amministrazione regionale ai sensi della L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13 e il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 50, comma 1 , in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive".
Il comma 13 del cit. art. 3 dispone che "Per la riscossione coattiva, gli interessi di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell'organo amministrativo competente. Le regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento. Ciascuna regione riscuote, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità".
La Regione ha, quindi, fatto applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15 del cit. che individua il termine prescrizionale quinquennale del credito, individuando la decorrenza, in caso di comportamenti omissivi, dalla scoperta del fatto illecito, mentre erroneamente, ad avviso dell'ente regionale, la Commissione Tributaria Regionale ha individuato il fatto omissivo nella mancata presentazione della dichiarazione della contribuente alla Regione (annualità 2006, dichiarazione da presentare nell'anno 2007), epoca dalla quale la regione Campania avrebbe dovuto osservare il termine quinquennale per operare l'accertamento.
3. La disciplina concernente l'imposta in esame non assume alcun più rilievo alla luce della sentenza della Corte di giustizia Europea del 9 novembre 2021 che, nell'interpretare la direttiva n. 118 del 16 dicembre 2008 - sostanzialmente riproduttiva delle disposizioni di cui all' art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 , la quale disponeva che "I prodotti sottoposti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche" (cfr. CGUE, 9 novembre 2021, causa C-255/20 , Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, punto 27;
CGUE, 5 marzo 2015, causa C-553/13, Stato Fuel & Retail, punto 34) -, recepita nell'ordinamento nazionale con D.Lgs. n. 29 marzo 2010, n. 48 , ha chiarito che i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulteriori purchè il relativo gettito sia vincolato ab origine ad una finalità specifica.
3.1. Come anticipato, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è intervenuta in materia di I.R.B.A. con ordinanza del 9 novembre 2021 , a seguito di rinvio pregiudiziale nella causa C-255/20.
Nello specifico, la domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione dell' art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 alla luce dell' art. 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2008/118 , recepita nell'ordinamento nazionale con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48 , che prevede che i prodotti energetici possono essere gravati da tributi ulteriori purchè il relativo gettito sia vincolato ab origine ad una finalità specifica.
Occorre premettere che la direttiva 2008/118 ha stabilito che, "poichè la direttiva 92/12/CEE del