Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2023, n. 12480

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2023, n. 12480
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12480
Data del deposito : 24 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. M T, nata in Russia il 20.02.1972;

2. S M, nato a Pistoia il 09.04.1975;
avverso la sentenza emessa in data 21 settembre 2021 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale T E E, che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito l'avvocato G M F nell'interesse di T M, e l'avvocato D M, nell'interesse di M S, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. T M e M S sono stati tratti a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Firenze per rispondere dei delitti di cui agli artt. 110, 648 bis cod. pen., commessi nelle date del 7 novembre 2006 e dell'il. giugno 2009 (capo a), di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., art. 12, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commesso in concorso con A C, in Montecatini Terme in data 28 agosto 2006 (capo d);
alla M sono stati contestati anche il delitto di cui all'art. 110, 378 cod. pen., commesso in concorso con R B e Carmine D'Alleva in Campi Bisenzio in epoca prossima al 25 marzo 2010 e il delitto di cui agli artt. 48, 81 cpv., 110 e 480 cod. pen., commesso in concorso con F F in Firenze in data anteriore e prossima al 20 aprile 2010. Al capo a), in particolare, si contesta agli imputati la commissione in concorso del delitto di riciclaggio relativo all'impiego e alla conseguente sostituzione di oltre due milioni di euro, provento secondo l'accusa di vari delitti di truffa e di appropriazione indebita commessi in Russia da Alexey K, denaro fatto transitare da conti esteri intestati alla società di comodo Progtune Advantage Ltd., con sede nelle isole Cayman, e convogliati sui conti correnti n. 5510471/10 e 5510535/10 della Banca San Marino S.p.a. intestati ai due imputati, somme con le quali di seguito veniva effettuato l'acquisto di una villa in San Casciano Val di Pesa, Via di Pisignano n. 52, acquistato dalla M in data 7 novembre 2006 al costo di Euro 1.550.0000 circa.

2. Il Tribunale di Firenze, con sentenza emessa in data 23 settembre 2015, ha ritenuto gli imputati responsabili del delitto di riciclaggio contestato al capo a) e, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 648-bis, terzo comma, cod. pen., li ha condannati alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ciascuno e la M alla pena di tre mesi di reclusione per il delitto di cui al capo f).

3. La Corte di appello di Firenze, con sentenza emessa in data 10 maggio 2018, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dagli imputati, ha rideterminato la pena inflitta per il delitto di cui al capo a) in tre anni di reclusione per la M e lo Sterlino, confermando nel resto la sentenza impugnata.

4. Con sentenza n. 26503 emessa in data 22 luglio 2020 la Seconda Sezione della Corte di Cassazione ha annullato, su ricorso degli imputati, la sentenza di 2 v secondo grado, in quanto graficamente inesistente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.

5. Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Firenze, giudicando in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa in data 23 settembre 2015, dal Tribunale di Firenze, appellata dagli imputati, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti della M per il reato ascritto al capo f) perché estinto per intervenuta prescrizione e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, ha ridotto a due anni di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui al capo a) la pena ad entrambi irrogata, dichiarando condizionalmente sospesa la sola pena detentiva e confermando nel resto la sentenza impugnata.

6. L'avvocato G F, nell'interesse della M, e l'avvocato D M, nell'interesse di M S, hanno proposto ricorso avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento.

7. L'avvocato G F, nell'interesse della M, propone cinque motivi di ricorso.

7.1. Con il primo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione con riferimento al punto della sentenza nella quale la Corte di appello ritiene provata la provenienza illecita delle somme di danaro oggetto dell'asserita condotta di riciclaggio. La Corte di appello avrebbe, infatti, illogicamente ritenuto di origine delittuosa le somme utilizzate per l'acquisto dell'immobile, pur non avendo accertato che la società Progtune fosse del K e che le somme depositate sui conti correnti fossero di provenienza illecita, accertamenti, peraltro, non operati dagli inquirenti. Ad avviso del ricorrente, inoltre, la Corte di appello avrebbe invertito l'onere della prova, onerando gli imputati della dimostrazione della liceità di tali somme;
la circostanza che la società Progtune avesse sede in un paradiso fiscale, del resto, non sarebbe idonea di per sé a dimostrare che il danaro fosse di provenienza illecita.

7.2. Con il secondo motivo il difensore deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione con riferimento al punto della sentenza nel quale la Corte di appello ha ritenuto sussistente la consapevolezza in capo all'imputata delle condotte di reato asseritamente compiute in Russia da K, della provenienza illecita delle somme di denaro oggetto della contestata condotta dal riciclaggio e la volontà di compiere in relazione ad esse operazioni in grado di ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa. La Corte di appello di Firenze avrebbe, infatti, illogicamente considerato indice del dolo un comportamento del tutto normale, quale l'accettare da parte dell'imputata che il proprio facoltoso compagno aprisse un conto a nome di lei per acquistare una casa e convivere nella stessa.

7.3. Con il terzo motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'erronea applicazione dell'art. 648 bis cod. pen. e della carenza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'idoneità della condotta a disperdere le tracce del reato, nonché al punto della motivazione nel quale si esclude la riqualificazione della condotta accertata in ricettazione. Deduce, infatti, il difensore che l'imputata aveva aperto il conto corrente a proprio nome e, sempre a proprio nome, aveva acquistato l'immobile di San Casciano nella quale conviveva «alla luce del sole» con il K.

7.4. Con il quarto motivo il difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., della mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento al punto della sentenza impugnata che ritiene irrilevante l'esame testimoniale, prima ammesso dal Tribunale e poi revocato, del dottor F, direttore della banca sammarinese che ha preso parte all'operazione con la quale si assumono essere state trasferite somme di provenienza illecita. Ad avviso della difesa, questo contributo sarebbe stato essenziale, in quanto avrebbe potuto apportare elementi di sicuro interesse sulla provenienza delle somme affluite sui conti della banca.

7.5. Con il quinto motivo il difensore censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge processuale, in quanto la Corte di appello di Firenze avrebbe illegittimamente escluso l'applicazione del ne bis in idem, ancorché l'imputata fosse stata già giudicata a San Marino per i medesimi fatti già oggetto del presente procedimento, avendo avuto quel procedimento per oggetto anche la condotta di acquisto dell'immobile di San Casciano. La più recente giurisprudenza degli organi giurisdizionali della Repubblica di San Marino avrebbe, peraltro, affermato che, anche se questo Stato non è parte dell'Unione europea, «nell'ordinamento sanmarinese si possa ritenere operante, a determinate condizioni, il principio consacrato a livello euro-unitario nell'art. 50 della Carta di Nizza». Il divieto del doppio processo è, inoltre, proclamato come diritto fondamentale nell'area dei Paesi membri del Consiglio d'Europa, dei quali San Marino è parte, dall'art. 4 del Protocollo n. 7 aggiuntivo alla CEDU quando «i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata».
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi