Cass. pen., sez. III, sentenza 03/08/2022, n. 30595
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F M, nato a Cesena il 15/09/1958, avverso la sentenza in data 29/11/2021 del Tribunale di Rimini, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere U M;letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, G P, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29 novembre 2021 il Tribunale di Rimini ha condannato M F alle pene di legge per i reati degli art. 63, comma 1 e 80, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 81 del 2008, perché, in qualità di legale rappresentante della Aquabell S.r.l., aveva ostruito con divanetti e transenne due delle quattro uscite di sicurezza del locale e non aveva adottato le misure necessarie a salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego di apparecchiature e non aveva provveduto alle verifiche obbligatorie dell'impianto di terra. 2. L'imputato presenta due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo deduce la violazione di legge. Osserva che gli erano state ascritte due contravvenzioni, la prima relativa alla ostruzione delle uscite di sicurezza, estemporanea e compiuta spostando oggetti e mobilio all'interno della sala, la seconda consistente in un omesso controllo, per mancata verifica periodica dell'impianto di messa a terra. Il preposto aveva dichiarato che, all'epoca dei fatti, il locale era chiuso perché ivi era esercitata un'attività d'intrattenimento per anziani che si svolgeva dalla fine di maggio a metà settembre. Lamenta che il Tribunale non aveva tenuto conto della documentazione depositata all'udienza del 26 luglio 2021 da cui risultava che tutti i dipendenti che si trovavano dentro il locale non erano dipendenti della Aquabell, ma della cooperativa Duemme, che aveva gestito la serata in autonomia, assumendo la posizione di garanzia. Sostiene che il teste dell'Accusa era inattendibile perché aveva affermato che la revisione degli estintori era scaduta da due anni per poi affermare che era scaduta da pochissimo tempo, che il Vanni era un dipendente della Aquabell, quando invece aveva un contratto stagionale già scaduto al termine dell'attività della società nel 2018, che non sapeva da chi dipendessero i lavoratori. Sostiene che non poteva essere ritenuto colpevole dei reati ascrittigli per il principio di responsabilità effettiva, in quanto non era in grado d'impedire l'evento né in nessun modo lo aveva cagionato, non era presente alla serata e non aveva potere in merito alla gestione dell'evento da parte della Duemme. Contesta l'elemento psicologico. Con il secondo denuncia il vizio di motivazione, perché il Giudice aveva omesso di considerare le circostanze provate dalla difesa.
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