Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2003, n. 8198

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/05/2003, n. 8198
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8198
Data del deposito : 23 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

UBBLICA ESENTE DA REGISTRAZIONE T. BOLLO AI SENSI DELL'AR

LEGGE

4-5-1983 N° 184

ITALIANA

Oggetto 08 1 9 8 / 03 Adottabilità minori. OLO

TALIA IN E

82 LA CORTE SU SEZIONE PRIMA CIVILE R.G.N.19138/02 Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Cron.18131 Dott. G L Presidente Dott. V P Consigliere Rep. Dott. M. G L Consigliere Ud. 04/04/03 Dott. Giuseppe V.A. Magno Cons. rel. Dott. G G Consigliere ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: S S e T R, genitori della minore A S, elettivamente domiciliati in Roma, viale Mazzini, n.146, presso l'Avvocato Ezio Spaziani Testa, che li rappresenta e difende, insieme con 1' Av- vocato L M B, per procura speciale in calce al ricorso ricorrenti contro Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano; Comune di Milano, in persona del Sindaco p.t., tutore 2003 830 1 della minorenne A S, elettivamente domi- ciliato in Roma, via Cicerone, n. 28, presso l'Avvocato G N, che lo rappresenta e difende, insieme con l'Avvocato M L T B, per procura speciale in calce al controricorso; controricorrenti - contro - Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione; Avvocato M C A, curatore speciale della minorenne A S intimati - avverso la sentenza n. 1255/02 della Corte d'appello di Milano, depositata il 17.5.2002. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.4.2003 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno; Uditi, per i ricorrenti, 1'Avvocato Lucrezia Mollica Busacca e, per il controricorrente tutore, 1'Avvocato G N; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con sentenza in data 11.4.2001 il tribunale per i 2 r minorenni di Milano, rigettando l'opposizione proposta dai coniugi Salvatore Specchi e Rosa Todisco avverso il proprio decreto pronunziato 1'8.1.2001, confermò la dichiarazione di adottabilità della loro figlia Alessandra, nata il 24.1.2000, avendone ritenuto sussi- stente 10 stato irreversibile di abbandono, dovuto ad inadeguatezza dell'ambiente familiare, tale da compro- mettere la crescita equilibrata e lo sviluppo armonico della personalità della bambina, affetta da sindrome di Down. 2. I coniugi Specchi-Todisco impugnarono detta senten- za davanti alla sezione per i minorenni della corte d'appello di Milano, deducendo l'insussistenza dello stato di abbandono, per avere essi recuperato adeguate capacità genitoriali, contrariamente а quanto aveva ritenuto il tribunale basandosi su precedenti diagnosi di carenza, emesse in occasione dell'affidamento ° dell'adozione di altri loro figli. 3. La corte milanese, con sentenza depositata il 17.5. 2002, rigettò l'appello, confermando così la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, su conformi richieste del curatore speciale della minore, del tutore E del pubblico ministero, avendo ritenuto, in base alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio esperita durante il processO d'appello, la 3 persistente inadeguatezza dei genitori ad assolvere anche in minima parte, nell'attualità e prevedibilmente in prospettiva, i loro compiti, resi più complessi ed ardui dalle particolari condizioni psico-fisiche della bambina. - I coniugi S S e T R hanno 4. proposto ricorso, tempestivamente e ritualmente noti- ficato e depositato, per la cassazione di tale sentenza, affidandolo a due motivi. Il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ed il tutore della minore hanno replicato me- diante distinti controricorsi, quest'ultimo depositando anche memoria illustrativa. Il curatore speciale della minore non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Col primo motivo di gravame i ricorrenti censurano - la sentenza impugnata per mera apparenza della motiva- zione, che sarebbe "intrinsecamente inidonea a far percepire le ragioni che stanno alla base della deci- sione", sia a causa di intime contraddizioni e ragio- namenti tautologici che ridurrebbero a mera parvenza il fondamento logico della decisione (paralogismo);
sia per mancanza di riesame critico della sentenza di primo grado, non sembrando sufficiente a convalidarne l'esito l'esperita consulenza tecnica d'ufficio;
sia per totale assenza di valutazione circa l'effettiva sussistenza impropriamente ridotta,della situazione di abbandono, secondo ricorrenti, a conseguenza automatica dei problemi che affliggono la coppia genitoriale. 6.- Col secondo motivo si denunzia violazione della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche (disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei n. 176 (ratifica minori) e della legge 27 maggio 1991, convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a della New York il 20.11.1989;: in particolare, articoli 8 e 9 della convenzione medesima, che sanciscono il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, il nome, le relazioni familiari). Sostengono, in proposito, i ricorrenti che il diritto del fanciullo ad essere allevato nella propria famiglia d'origine, rafforzato dalle disposizioni della legge 28 marzo 2001, n. 149, che trovano fondamento negli articoli 8 e 9 della citata convenzione di New York, può

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