Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/01/2022, n. 2849
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In tema di rapporti di lavoro prestato in Italia da cittadini italiani in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO, l'art. 9 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con l. n. 1355 del 1955, prevede che le condizioni di impiego e di lavoro delle persone assunte per i bisogni locali di manodopera - in particolare per quanto riguarda il salario, gli accessori e le condizioni di protezione dei lavoratori - al fine del soddisfacimento di esigenze materiali (cd. personale a statuto locale), sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere dell'azione intrapresa dal sindacato ai sensi dell'art. 28 st.lav., considerato che le "condizioni di protezione" presidiate dall'art. 9 della Convenzione sono appunto garantite dalla presenza sindacale attiva nei luoghi di lavoro, in applicazione degli artt. 2 e 39 Cost., che riconoscono l'azione sindacale come proiezione del riconoscimento e delle garanzie dei diritti inviolabili dei lavoratori, a ciò non ostando né che all'epoca della sottoscrizione e ratifica della predetta Convenzione non esistesse ancora lo Statuto dei lavoratori (venendo in rilievo un rinvio formale e non recettizio) né la configurabilità della responsabilità penale per il caso di inottemperanza al decreto ex art. 28 st.lav. (ipotesi rientrante nella disciplina prevista dalla medesima Convenzione).
Sul provvedimento
Testo completo
N° 2849-22 TE ESEN REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RAPPORTI - Primo Presidente f.f. -FRANCESCO TIRELLI SINDACALI - NATO- Immunità Presidente di Sezione giurisdizionale. FELICE MANNA - Ud. 11/01/2022 - - Consigliere - ENRICO MANZON PU R.G.N. 26939/2020 - Consigliere - LUCIA ESPOSITO Řep. ALBERTO GIUSTI Consigliere - M MLI Consigliere - G MINO - Consigliere - - Rel. Consigliere - ANGELINA-MARIA PERRINO - Consigliere - A S ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26939-2020 proposto da: FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO TURISMO SERVIZI FILCAMS, aderente alla CGIL di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO ها ا5/2 ت V, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato V A;
- ricorrente -
contro
FISASCAT - CISL DI VICENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato A R;
UILTUCS - UIL DI VICENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A CMPESAN;
STATI UNITI D'AMERICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO SPAGNOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ARTURO MARESCA e FRANCESCA PULEJO;
- controricorrenti -
nonché
contro
AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E GOVERNO USA;
U.S. NAVAL FORCE, EUROPE, U.S. NAVAL SUPPORT ACTIVITY ATTN;
U.S. ARMY, EUROPE, U.S. ARMY BAE VICENZA;
U.S. AIR FORCE, EUROPE, AVIANO US AIR BASE ATTN;
COMANDO USA SETAF, UFFICIO PERSONALE CIVILE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 521/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/02/2020. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2022 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO. Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 со -2- Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati Sergio Vacirca, Giulio Gomitoni per delega dell'avvocato Vittorio Angiolini, Alberto Righi in proprio e per delega orale dell'avvocato Aldo Campesan e Francesca Pulejo.
Fatti di causa
Emerge dagli atti che la Federazione italiana lavoratori commercio turismo servizi -Filcams-, affiliata alla CGIL, che ha costituito proprie rappresentanze sindacali aziendali nelle basi Usa Nato di Vicenza e di Sigonella, ha denunciato dinanzi alla sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, nella qualità di associazione sindacale dei lavoratori civili italiani presso le basi statunitensi, la condotta antisindacale che assume di aver subito e che si sarebbe tradotta, in particolare, nella propria esclusione non soltanto dalla stipulazione, ma anche da qualsiasi informativa e trattativa concernenti i contratti collettivi e il rinnovo di essi. Il giudice adito ha rigettato il ricorso ex art. 28 dello statuto dei lavoratori che era stato proposto e, in sede di opposizione, il Tribunale ha revocato il decreto opposto dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La sezione lavoro della Corte d'appello di Venezia ha quindi rigettato l'appello proposto dalla Filcams, poiché, pur riconoscendo che l'art. IX, comma 4, della convenzione NATO esplica la propria portata anche in riferimento alla giurisdizione, ha, tuttavia, ritenuto che la giurisdizione italiana debba essere esclusa. E ciò, per un verso, in base al principio dell'immunità degli Stati esteri per l'esercizio di poteri pubblicistici di autorganizzazione, che subirebbero compressioni о condizionamenti in caso di emanazione di ordini consistenti in un facere, propri della tutela ex art. 28 dello statuto dei lavoratori;
e, per altro verso, in Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 со -3- considerazione del distinto ambito e livello di tutela del rapporto di lavoro rispetto a quelli entro cui si esprime l'esercizio delle prerogative sindacali. Contro questa sentenza propone ricorso la Filcams per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, dei quali il primo articolato in tre subcensure, cui replicano con controricorsi gli Stati Uniti d'America, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil. La Filcams e gli Stati Uniti d'America depositano memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e la Procura generale pure illustra le proprie conclusioni con memoria. Ragioni della decisione 1.- È respinta la richiesta di riunione, avanzata in memoria dalla ricorrente, per trattazione congiunta del presente giudizio con quello iscritto al n.r.g. 30736/21, in quanto oggettivamente connesso, poiché gli stadi diversi in cui essi si trovano rende inopportuno il rinvio, che pregiudicherebbe la spedita trattazione e decisione del giudizio odierno. 2.- Sono poi accolte le eccezioni di giudicato proposte da Fisascat-Cisl e da Uiltucs-Uil, poiché il capo della sentenza con la quale la Corte d'appello di Venezia ha confermato la statuizione del giudice di primo grado che ne ha escluso la legittimazione passiva non è stato impugnato. 3.- Col primo motivo di ricorso l'associazione sindacale ricorrente denuncia la violazione degli artt. I, comma 1, lett. b, e IX, comma 4, della convenzione di Londra del 19 giugno 1951, ratificata ed eseguita in Italia con I. 30 novembre 1995, n. 1335, nonché dell'accordo di Parigi del 26 luglio 1961, al quale è stata data esecuzione con d.P.R. 18 settembre 1962, n. 2083, là dove il giudice d'appello ha affermato il difetto di giurisdizione italiana. A sostegno del motivo sottolinea che aveva denunciato sin dal primo grado, diversamente da quanto affermato in sentenza, non Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 co -4- soltanto la condotta volta a conculcare il proprio diritto di partecipare alle trattative per il rinnovo della contrattazione collettiva, ma una pluralità di comportamenti ulteriori, tra i quali la mancata risposta alla richiesta d'incontri, la mancata disponibilità a fornire chiarimenti sull'utilizzo di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, la denegata possibilità di rappresentare in un procedimento disciplinare un lavoratore che, pure, aveva rilasciato delega all'associazione: comportamenti, rimarca la ricorrente, che denotano la valenza plurioffensiva della complessiva condotta tenuta. La Filcams sostiene, inoltre, che la convenzione NATO costituisca lex specialis ai fini della giurisdizione, perché supera e sostituisce i principi generali sull'immunità degli Stati esteri in materia di lavoro, e aggiunge che, sottraendo alla disciplina italiana del rapporto di lavoro quella sindacale, in virtù della distinzione di ambiti e livelli affermata in sentenza, si otterrebbe il trattamento meno favorevole che le convenzioni internazionali mirano ad evitare. La censura è fondata. in4.- Anzitutto, non è fondata l'obiezione, contenuta controricorso e sviluppata in memoria dagli Stati Uniti d'America, che, benché alla vicenda sia applicabile l'art. IX, par. 4, della convenzione di Londra, non lo sarebbe, invece, l'accordo di Parigi del 1961, e in particolare, l'art. 8 di esso. E ciò perché, ad avviso della parte controricorrente, il secondo, a differenza della prima, si riferirebbe ai soli rapporti fra un quartiere generale interalleato e il personale civile impiegato alle dipendenze di esso;
laddove, nel caso in esame, la base militare di Vicenza non è un quartiere generale interalleato, ma è una base militare degli Stati Uniti d'America che, pur operando in un contesto NATO, non è un'articolazione della NATO. L'obiezione è smentita dalla combinazione dei testi internazionali rilevanti, che sono la convenzione tra gli Stati partecipanti al trattato Ric. 2020 n. 26939 sez. SU - ud. 11-01-2022 са -5- Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, NATO Status of Forces Agreement, generalmente conosciuto come NATO SOFA (cd. convenzione di Londra, ratificata dall'Italia con la legge n. 1335 del 30 novembre 1955);
il protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali creati in virtù del trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952, e ratificato dall'Italia con la legge n. 1338 del 30 novembre 1955, e l'accordo tra il governo italiano e il comando supremo alleato in Europa degli Stati membri del Trattato Nord Atlantico sulle particolari condizioni d'installazione e di funzionamento nel territorio italiano dei quartieri generali militari internazionali che vi sono o che vi potranno essere installati, firmato a Parigi il 26 luglio 1961, cui è stata data esecuzione con d.P.R. n. 2083 del 18 settembre 1962. 4.1. La convenzione di Londra,