Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2023, n. 19998
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da L P, nato a Reggio Calabria il 08/01/1982 avverso il decreto del 17/06/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E A;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L O, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto sopra indicato la Corte di appello di Reggio Calabria confermava il provvedimento di primo grado del 28 ottobre 2020 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto nei confronti di P L l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con imposizione del versamento di una cauzione.Rilevava, in particolare, la Corte di appello come gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo nel quale il L è stato imputato in relazione ai reati di partecipazione, con ruolo direttivo, all'associazione "cosa nostra" di cui all'art. 416-bis cod. pen., avessero dimostrato che il proposto è inquadrabile nella categoria degli indiziati di appartenere ad un'associazione di stampo mafioso di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. cit., e, dunque, di soggetto socialmente pericoloso in via qualificata;e come il ruolo dallo stesso ricoperto all'interno di quel sodalizio criminale e il significativo coinvolgimento nell'operatività di una organizzazione tuttora attiva, permettessero di ritenere l'attualità della pericolosità del prevenuto. 2. Avverso tale decreto ha presentato ricorso il L, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione al suddetto art. 4, e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato il provvedimento impositivo della misura sulla base di un ragionamento fittizio e di argomentazioni prive di efficacia dimostrativa in ordine all'attuale pericolosità sociale del proposto;nonché per avere omesso di rispondere alla doglianza riguardante la durata della misura applicata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di P L sia inammissibile. 2. Il motivo del ricorso dei—ricorso dedotto in termini di mancanza o di apparenza della motivazione è manifestamente infondato ovvero presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Il decreto gravato è qualificato da un apparato argomentativo che risulta analitico e congruo rispetto alle ragioni della decisione adottata, sicché le doglianze difensive appaiono formulate per fare valere vizi di motivazione che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, non è consentito porre a base di tale impugnazione in materia di misure di prevenzione.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi