Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/2014, n. 20297
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In caso di domanda proposta dall'interventore volontario, l'effetto interruttivo della prescrizione si verifica diversamente a seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la presentazione della relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in cancelleria, atteso che, nel primo caso, il destinatario della domanda, che risulti costituito in giudizio, ne viene immediatamente a conoscenza, sicchè il contatto tra le parti si crea nella stessa udienza di costituzione, mentre nel secondo tale contatto è posticipato alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 267, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero, in mancanza, all'udienza successiva, nella quale il destinatario ha conoscenza dell'intervento; qualora, poi, la parte sia rimasta contumace, infine, il predetto effetto si realizza all'atto della notifica della comparsa di intervento contenente la domanda.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C A - Presidente -
Dott. D A S - Consigliere -
Dott. D A - Consigliere -
Dott. D V R M - Consigliere -
Dott. M G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A., rappresentata da S S, in virtù di procura per notaio L A del 25 settembre 2006, rep. n. 24821, in qualità di procuratrice della INTESA SANPAOLO S.P.A., in virtù di procura per notaio L C del 15 dicembre 2005, rep. n. 915, e della CASTELLO FINANCE S.P.A., in virtù di procura autenticata dal notaio E G il 19 dicembre 2005, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Lazio n. 6, presso l'avv. LA SCALA GIUSEPPE F.M., dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
G M G, GERVASINI ELIANA FAUSTA, BANCA DI LEGNANO S.P.A. e BANCO DI NAPOLI S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 437/06, pubblicata il 22 febbraio 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2014 dal Consigliere dott. G M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. S L il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La Banca di Legnano S.p.a., creditrice di Grandi Mario Giovanni, convenne in giudizio il debitore e la moglie Gervasini Eliana Fausta, per sentir dichiarare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'inefficacia dell'atto stipulato il 7 luglio 1993, con cui l'uomo aveva donato alla donna la metà indivisa dell'immobile sito in Varese, alla via Castellali n. 94/b.
Nel giudizio spiegò intervento il Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., a sua volta creditore del Grandi, il quale chiese dichiararsi l'inefficacia dell'atto anche nei suoi confronti.
Il giudizio fu quindi riunito a quello separatamente promosso dal Banco di Napoli S.p.a., anch'esso creditore del Grandi, per ottenere la dichiarazione d'inefficacia del medesimo atto. 1.1. - Con sentenza del 14 agosto 2001, il Tribunale di Varese accolse le domande, dichiarando inefficace la donazione ed accertando il credito vantato dal Banco Ambrosiano Veneto nei confronti della Grandi Antonio di Dante Grandi & C. S.p.a., di Mario Grandi e della Impianti e Pompe S.r.l. in virtù del decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Varese il 21 maggio 1994, n. 748/94. 2. - L'impugnazione proposta dal Grandi è stata parzialmente accolta dalla Corte d'Appello di Milano, che con sentenza del 22 febbraio 2006 ha rigettato l'azione revocatoria proposta dal Banco Ambrosiano Veneto e ha confermato nel resto la sentenza impugnata, fatta eccezione per l'accertamento del credito vantato dal medesimo Banco nei confronti della Grandi Antonio e della Impianti e Pompe, che non avevano partecipato al giudizio.
A fondamento della decisione, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto prescritta l'azione proposta dal Banco Ambrosiano Veneto, escludendo l'efficacia interruttiva della comparsa con cui il creditore aveva spiegato intervento nel giudizio di primo grado: premesso infatti che la donazione era stata trascritta il 13 luglio 1993, ha osservato che il contraddittorio tra le parti non si era instaurato con il deposito dell'atto in cancelleria, avvenuto il 6 luglio 1998 e non comunicato al debitore, ma solo con la comparizione all'udienza del 9 ottobre 1998, per effetto della quale il debitore ne aveva avuto conoscenza legale, quando era ormai decorso il termine di cui all'art. 2903 c.c.. 3. - Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione, per due motivi, l'Italfondiario S.p.a., in qualità di procuratrice della Intesa Sanpaolo S.p.a. (succeduta alla Banca Intesa S.p.a., già Banco Ambrosiano Veneto, a seguito di fusione per incorporazione) e della Castello Finance S.p.a. (subentrata alla Intesa Gestione Crediti S.p.a., a sua volta incorporata dalla Banca Intesa, in qualità di cessionaria del credito). Gl'intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2903 c.c. e dell'art. 2943 c.c., comma 2, sostenendo che la proposizione dell'azione
revocatoria, avvenuta mediante la comparsa d'intervento depositata entro cinque anni dalla stipulazione dell'atto di donazione, doveva considerarsi sufficiente ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2943 c.c., comma 2, e degli artt. 105 e 267 c.p.c., affermando che il deposito della comparsa in cancelleria doveva considerarsi sufficiente ad assicurare la conoscenza legale della domanda da parte dei convenuti, i quali erano già costituiti a mezzo di procuratore, con la conseguenza che non risultava necessaria la comunicazione dell'intervento;
tale adempimento, d'altronde, oltre ad essere rivolto alle sole parti costituite e ad avere ad oggetto il solo fatto dell'intervento, senza estendersi al suo contenuto, mira a porre le parti in condizione di apprestare le proprie difese, sicché la sua mancanza non incide sul perfezionamento della domanda, ma attribuisce al destinatario soltanto la facoltà di chiedere il rinvio della causa per controdedurre nei confronti
dell'interveniente.
3. - I predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti la medesima questione, sono infondati. Nel dichiarare prescritta l'azione proposta dal Banco Ambrosiano Veneto, la sentenza impugnata si è correttamente attenuta al principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema d'interruzione della