Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/06/2019, n. 26549

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 17/06/2019, n. 26549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26549
Data del deposito : 17 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAOUACHI MOHAMED ANIS nato il 10/02/1979 avverso la sentenza del 09/03/2018 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere F DI PA;
- R.G. 33243/2018

FATTO E DIRITTO

1. CHAOUACHI M A ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo violazione dell' art. 606 lett. B) ed E) cod. proc. pen. in ragione della incongruità dell' iter motivazionale laddove la corte territoriale, tenuto conto delle complessive emergenze processuali, non aveva riqualificato la condotta contestata in termini di furto anche per la sussistenza della scriminante putativa della legittima difesa.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile. Le censure proposte, infatti, introducono profili fattuali non risultano previamente dedotti in appello, non si confrontano in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata, sono totalmente generiche ed aspecifiche e, quindi, inidonee ad inficiare le argomentazioni di cui alla sentenza di appello quanto all' accertamento della penale responsabilità dell' imputato in ordine al reato di rapina impropria contestato. La corte territoriale, nel confermare la ricostruzione in primo grado, ha disatteso le censure oggi sostanzialmente reiterate precisando che sussisteva la prova che l' odierno imputato aveva chiaramente minacciato la persona offesa dopo che il concorrente B, cui si accompagnava, si era impossessato del bene in questione (una autovettura giocattolo) ed aveva minacciato con un coltello la vittima.

2.1. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.
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