Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 10/06/2021, n. 16272

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 10/06/2021, n. 16272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16272
Data del deposito : 10 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18716/2017 proposto da: COMUNE DI RIMINI, c.f. 00304260409, con sede in Rimini, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Roma via Circonvallazione Clodia 29 presso lo studio dell'avv. Luigi Fedeli Barbantini, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Fabbri, della avvocatura civica costituita in sostituzione dell'avv. \Vilma Marina Bernardi della avvocatura civica , a.r. per raggiunti limiti di età

- ricorrente -

contro

DELFINARIO DI RIMINI s.r.l. con sede in Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma via dei Gracchi 39 presso lo studio dell'avv. Francesca Giuffrè, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Canino del Foro di Bologna - controricorrente avverso la sentenza n. 278 jitlella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Emilia Romagna depositata in data 19 gennaio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO;
lette le conclusioni del PG che si esprime per raccoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

RILEVATO CHE

1.- La società Delfinario di Rimini ha presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento e irrogazione sanzioni per omesso parziale versamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo dello Stato per gli anni dal 2007 al 2010. Il ricorso della società è stato respinto in primo grado. La Commissione regionale della Emilia-Romagna con sentenza depositata in data 19 gennaio 2017 ha accolto l'appello della società rilevando che l'attività del Delfinario rientra quelle che godono della detrazione dell'80% della tariffa prevista dall'art. 45 n. 5 del