Cass. pen., sez. III, sentenza 23/05/2023, n. 22094
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da C T, n. Calvirisorta il 24/10/1944 avverso l'ordinanza del 16/09/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate nell'interesse della ricorrente dall'avv. G L, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. ARIO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 settembre 2022, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto l'appello proposto da T C avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di quote della società SPM Sri a lei intestate.
2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore costituito procuratore speciale, T C ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., 512 bis e 513 bis cod. pen. per apparenza della motivazione rispetto alle circostanze nuove che evidenziavano la sopravvenuta insussistenza di un attuale e concreto periculum in mora con riguardo alla strumentalità dell'indicata società rispetto alla reiterazione delle condotte criminose oggetto di contestazione. In particolare, si lamenta che con l'appello e con memoria integrativa depositata, successivamente all'udienza in cui si è discusso il gravame, il 23 settembre 2022, si erano rappresentate le seguenti nuove circostanze, sulle quali l'ordinanza impugnata aveva omesso un'effettiva valutazione: a) la scelta del principale imputato, I Mario, di collaborare con la giustizia escludeva la reiterazione dei reati;
b) questi era peraltro stato assolto dal delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. con conseguente dissequestro delle quote societarie della SPM Sri, essendosi esclusa la confisca per sproporzione delle stesse per i reati di cui all'art. 512 bis cod. pen. per i quali era invece intervenuta condanna;
c) l'ordinanza di dissequestro, non impugnata dal pubblico ministero - a differenza della sentenza di assoluzione - era divenuta esecutiva;
d) era pacifico il ruolo di terza intestataria di buona fede della ricorrente - mai indagata - e il collaboratore di giustizia I aveva escluso il coinvolgimento della SPM in attività illecite;
e) nei confronti del coimputato A, tuttora sub iudice nel giudizio ordinario pendente in primo grado, era stata revocata la misura cautelare personale;
f) la condotta criminosa concernente il contestato reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. era stata contestata sino maggio 2017 e si era quindi interrotta;
g) il mancato sequestro delle aziende ADV e PUBLIONE - società riconducibili a I e titolari e proprietarie degli impianti solo noleggiati da SPM, peraltro per un unico anno - rendeva in
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F C, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate nell'interesse della ricorrente dall'avv. G L, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. ARIO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16 settembre 2022, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha respinto l'appello proposto da T C avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Napoli Nord aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di quote della società SPM Sri a lei intestate.
2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore costituito procuratore speciale, T C ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., 512 bis e 513 bis cod. pen. per apparenza della motivazione rispetto alle circostanze nuove che evidenziavano la sopravvenuta insussistenza di un attuale e concreto periculum in mora con riguardo alla strumentalità dell'indicata società rispetto alla reiterazione delle condotte criminose oggetto di contestazione. In particolare, si lamenta che con l'appello e con memoria integrativa depositata, successivamente all'udienza in cui si è discusso il gravame, il 23 settembre 2022, si erano rappresentate le seguenti nuove circostanze, sulle quali l'ordinanza impugnata aveva omesso un'effettiva valutazione: a) la scelta del principale imputato, I Mario, di collaborare con la giustizia escludeva la reiterazione dei reati;
b) questi era peraltro stato assolto dal delitto di cui all'art. 513 bis cod. pen. con conseguente dissequestro delle quote societarie della SPM Sri, essendosi esclusa la confisca per sproporzione delle stesse per i reati di cui all'art. 512 bis cod. pen. per i quali era invece intervenuta condanna;
c) l'ordinanza di dissequestro, non impugnata dal pubblico ministero - a differenza della sentenza di assoluzione - era divenuta esecutiva;
d) era pacifico il ruolo di terza intestataria di buona fede della ricorrente - mai indagata - e il collaboratore di giustizia I aveva escluso il coinvolgimento della SPM in attività illecite;
e) nei confronti del coimputato A, tuttora sub iudice nel giudizio ordinario pendente in primo grado, era stata revocata la misura cautelare personale;
f) la condotta criminosa concernente il contestato reato di cui all'art. 513 bis cod. pen. era stata contestata sino maggio 2017 e si era quindi interrotta;
g) il mancato sequestro delle aziende ADV e PUBLIONE - società riconducibili a I e titolari e proprietarie degli impianti solo noleggiati da SPM, peraltro per un unico anno - rendeva in
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