Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2024, n. 47339

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Sentenza
24 settembre 2024
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Sentenza
24 settembre 2024

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Massime1

Il dolo alternativo, che ricorre quando il soggetto agente prevede e vuole indifferentemente, come conseguenza della sua condotta, accanto ad un primo evento preso di mira, anche un secondo evento ritenuto altamente probabile, è compatibile con il tentativo. (Fattispecie relativa ad agente che esplodeva un colpo di fucile che attingeva la vittima a una spalla, e successivamente la inseguiva alla guida di un veicolo cercando di investirla, nella quale la Corte ha ritenuto che l'azione fosse stata tenuta, indifferentemente, per provocare una grave offesa all'integrità fisica del soggetto passivo o per determinarne la morte).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2024, n. 47339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47339
Data del deposito : 24 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

47339-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Giuseppe De Marzo -Presidente- Sent. n. sez. 888/2024 UP 24/09/2024 Domenico Fiordalisi R.G.N. 21228/2024 TA Di RO AR CA Zoncu Marco AR Monaco -Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VO TA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/12/2023 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco AR Monaco;
udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Luca Tampieri per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 12 dicembre 2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord il 3 febbraio 2023, ha escluso l'aggravante di cui all'art. 577 n. 4 in relazione all'art. 61 n. 1 cod. pen. e, rideterminata la pena in anni sei e mesi tre di reclusione, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di TA VO per i reati di cui agli artt. 56, 575 cod. pen. e 4 e 7 l. 895 del 1967. 2. Il ricorrente è stato rinviato a giudizio per il reato di tentato omicidio commesso in danno di CE MA IA e del figlio di questi MA IA. Nello specifico, secondo quanto indicato nei provvedimenti di merito, l'imputato avrebbe esploso un colpo di fucile calibro 12 in direzione di CE MA IA mentre era sul proprio trattore. 1 La vittima, che ha ripreso la scena con il cellulare, è stata attinta alla spalla destra e si è data alla fuga con il figlio che era sopraggiunto nel frattempo. L'imputato, allora, risalito sul furgoncino con il quale era arrivato, ha tentato di investire i due uomini e ha puntato il fucile nella loro direzione, desistendo solo quando la vittima e il figlio sono entrati nella loro proprietà. CE MA AN ha subito una lesione per la quale ha avuto una diagnosi di sette giorni. L'imputato ha ammesso di avere sparato ma ha dichiarato di avere mirato alla ruota del trattore, sulla quale gli operanti hanno trovato tracce dei pallini contenuti nella cartuccia. All'esito del giudizio di primo grado l'imputato è stato assolto per il tentato omicidio in danno di MA IA e condannato per il medesimo reato commesso nei confronti di CE MA IA alla pena di 8 anni e 8 mesi. Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa censurando la qualificazione giuridica attribuita ai fatti, chiedendo che venisse esclusa l'aggravante dei futili motivi e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha ritenuto, per le modalità dell'azione e per il mezzo usato, che gli atti fossero idonei e che il ricorrente avesse agito con dolo diretto o, al più alternativo, e ha rigettato il primo motivo. La stessa Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante e, respinta la richiesta di riconoscere le circostanze ex art. 62 bis cod. pen., ha ridotto la pena e confermato nel resto.

3. Avverso la sentenza di appello ha presentato ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen. per inesistenza dei necessari requisiti dell'univocità dell'azione e dell'elemento psicologico richiesto dalla norma. Nel primo motivo la difesa censura il ragionamento seguito dalla Corte quanto alla ritenuta idoneità degli atti e univocità dell'azione a determinare la morte della vittima. Nello specifico nel ricorso si fa riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato e alle effettive modalità dell'azione che sarebbe consistita nell'esplodere un unico colpo di fucile in direzione della ruota del trattore, tanto che la vittima avrebbe subito una lesione lieve per cui la vita non è mai stata in pericolo. Sotto altro profilo, poi, l'unico elemento psicologico configurabile sarebbe il dolo eventuale, che è incompatibile con il tentativo.

3.3. Violazione di legge la totale carenza di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscere le circostanze attenuanti generiche.

4. In data 19 luglio 2024 sono pervenuti in cancelleria i motivi nuovi con i quali l'avv. Ferdinando Letizia, approfonditi gli argomenti esposti nell'impugnazione originaria, insite per l'accoglimento del ricorso.

5. In data 29 agosto 2024 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale il Sost. Proc. Gen. Luca Tampieri chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Nel primo motivo di ricorso, poi ulteriormente illustrato nel primo dei motivi nuovi, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione agli artt. 56 e 575 cod. pen. per inesistenza dei necessari requisiti dell'univocità dell'azione e dell'elemento psicologico richiesto dalla norma. La doglianza è infondata.

2.1. Nel delitto tentato -fattispecie caratterizzata dalla punibilità di atti che, per definizione, non hanno raggiunto lo scopo perseguito dall'agente e tipizzato dal legislatore nella norma incriminatrice di parte speciale- si pone il duplice problema di individuare sia l'idoneità e l'univocità in fatto degli atti (da valutarsi ex ante e in concreto, secondo la prospettiva dell'agente) che la reale intenzione perseguita dall'autore del fatto. L'argomento relativo ai principi di diritto da applicare in tema di tentativo è stato compiutamente esaminato più volte dalla giurisprudenza di legittimità che in numerose sentenze ha enucleato i criteri cui fare riferimento (Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085 - 01; Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902 - 01; Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Raicevic, Rv. 277032 - 02; Sez. 1, n. 29101 del 18/06/2019, Musicò, Rv. 276401 02; Sez. 1, n. 12639 del - 16/01/2019, Harrabi, Rv. 275326 01; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018. Dep. 2019, - Commelli, Rv. 275012 - 01; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv 269930 - 01; Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Gravina, Rv 268644 01; Sez. 5, n. 4033 del - 24/11/2015, dep. 2016, Zaninetta, Rv. 267563 - 01; Sez. 1, n. 32851 del 10/06/2013, PMS, Rv. 256991 - 01; Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso, Rv. 246620 -01). Per un inquadramento di carattere generale si rinvia a quanto enucleato nelle sentenze Sez. 2, n. 36536 del 21/09/2011, D'Alessandro, Rv 251145 e Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv 254106. 2.2. L'art. 56 c.p., disciplina il tentativo nei delitti e, essendo una fattispecie autonoma rispetto al reato consumato (tra le tante, Sez. 2, n. 6337 del 14/11/2014, dep. 2015, D'Aria, Rv. 262580-01), richiede, come tutti i reati, la sussistenza sia dell'elemento soggettivo che oggettivo. L'elemento soggettivo, con l'eccezione del dolo eventuale pacificamente ritenuto incompatibile con il tentativo, è identico quello previsto per il reato che il soggetto agente si propone di compiere. L'elemento oggettivo, invece, presenta spiccate peculiarità in quanto ruota intorno a tre concetti: -l'idoneità degli atti;
-l'univocità degli atti;
-il mancato compimento dell'azione o il mancato verificarsi

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