Cass. civ., sez. I, sentenza 13/09/2021, n. 24633

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/09/2021, n. 24633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24633
Data del deposito : 13 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 9309/2018 proposto da: P S, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, presso lo studio dell'avvocato L S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M M, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Curatela del Fallimento di G M A, quale titolare della ditta individuale Fenicia;
L F;
A G;
A G;
U A;
R P;
C G;
A P;

- intimati -

avverso la sentenza n. 321/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/03/2021 dal Consigliere P V;
lette le conclusioni scritte ex art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137/2020, inserito dalla legge di conversione n. 176/2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale S n D M che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Palermo ha rigettato il reclamo di S P contro la sentenza del 28/03/2017 con cui il Tribunale di Palermo aveva dichiarato il fallimento della società di fatto tra M A Giamnnanco, già dichiarato fallito nel 2015 come titolare dell'impresa individuale Fenicia, e lo stesso P, in estensione, quale socio illimitatamente responsabile, sulla base dei seguenti elementi: i) una scrittura privata del 01/04/1996 intervenuta tra il G, il P e S G (deceduto nel 2011), nella quale i tre si dichiaravano soci nella misura di 1/3 ciascuno e proprietari di attrezzature, materiali e mezzi di trasporto, convenendo di dividersi utili, perdite e debiti in parti eguali, salvi i debiti di natura personale;
ii) le dichiarazioni spontanee rilasciate dal fallito G in sede di audizione ex art. 49 I.fall., il quale, in presenza del suo difensore, aveva precisato che il P, benché formalmente dipendente della ditta con mansioni contabili, aveva di fatto esercitato l'attività imprenditoriale insieme a lui, occupandosi della gestione contabile (con procura a operare presso gli istituti di credito), della predisposizione dei preventivi e dei rapporti con Fincantieri e altri clienti (mentre il Gemmati non aveva mai svolto alcuna attività);
iii) vari documenti (lettere, offerte, email) dai quali risultava che P trattava in proprio R. t li P,11,LI fl i‘,t con clienti e fornitori spendendo il nome della ditta;
iv) altre circostanze, come l'anticipazione di spese (non rimborsate) per conto della Fenicia da parte del P, l'uso di carte di credito prepagate a lui intestate, ma addebitate sul c/c della ditta, l'accesso diretto del P al c/c, sui cui aveva effettuato versamenti;
l'ampia delega rilasciatagli dal G, che gli consentiva di gestire da solo la cassa sociale e i rapporti con le banche.

1.1. Rigettate le istanze istruttorie del reclamante (CTU contabile e prova testimoniale), i giudici d'appello hanno ritenuto irrilevante il difetto di prova della partecipazione del P agli utili e alle perdite, circostanza ritenuta ex sé non sufficiente ad escludere la qualità di socio occulto, tenuto conto che - come si legge nella sentenza impugnata - «non si verte in tema di prova dell'esistenza di una società di fatto (tra i cui elementi probanti vi sono la costituzione di un fondo patrimoniale comune, l'alea comune di guadagni e perdite e l'esteriorizzazione del vincolo societario di fronte ai terzi), bensì di prova della qualità di socio occulto di una società già esistente e regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese» ed apparendo ovvio che i soci occulti non volessero esteriorizzare il rapporto societario, esistente solo nei rapporti interni, avendo lo scopo di limitare la responsabilità al solo patrimonio del titolare della ditta individuale.
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