Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2022, n. 13034
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L'art. 64 del regolamento esecutivo del codice della navigazione, nel prevedere che le navi ed i galleggianti nelle manovre di entrata, uscita ed ormeggio effettuate all'interno dei porti non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre navi, presuppone che la nave sia in movimento e non si trovi in una situazione statica, deponendo in tal senso il tenore letterale della disposizione e la sua "ratio", finalizzata alla salvaguardia della sicurezza della navigazione marittima ed in particolare alla riduzione del rischio di collisioni tra imbarcazioni.
Sul provvedimento
Testo completo
I C E T N E S 13034-22 E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION SECONDA SEZION CIVILE Oggetto: Composta dai Magistrati: FELICE MANNA - Presidente - Sanzioni amministrative LORENZO ORILIA Consigliere Rel. - Pubblica Udienza ANTONLLO COSENTINO - Consigliere - 1.3.2022 4 213034