Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24274
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ELKRAICHLY AZIZ nato il 02/03/1965 in MAROCCO avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato F M, che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. E K A, per il tramite del proprio difensore, irnpugna la sentenza in data 15/12/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 26/10/2020 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce:
1.1. Violazione di legge ed erronea applicazione di una norma processuale in relazione all'art. 43 Legge n. 689 del 1981. Il motivo si rivolge al rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, che la Corte di appello ha negato ritenendo che il 1 A •••n condannato non avesse le condizioni economiche
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato F M, che ha illustrato i motivi dell'impugnazione e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. E K A, per il tramite del proprio difensore, irnpugna la sentenza in data 15/12/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 26/10/2020 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 474 e 648, comma secondo, cod.pen.. Deduce:
1.1. Violazione di legge ed erronea applicazione di una norma processuale in relazione all'art. 43 Legge n. 689 del 1981. Il motivo si rivolge al rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, che la Corte di appello ha negato ritenendo che il 1 A •••n condannato non avesse le condizioni economiche
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