Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 15/06/2018, n. 15879
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La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Sul provvedimento
Testo completo
15879 . 18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta da R C Presidente - - Consigliere rel.- A G Francesco Federici R.G.N. 9087/2011 - Consigliere Cron. 15879 Luigi D'Orazio - Consigliere - P B - Consigliere - UC 30/5/2018 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9087/2011 R.G. proposto da A A, A P, A P, B L, B R, B G, B R, B E, C G, C R, C C, Cianflone Mottola Franco, C F, D M M, D I, Ferlito Antonino, F G, F N, G B, Inches 5 Sabatino, L A, M A, M F, Matarrelli 184 Aurora, M C, M G, N M R, R 7 L, T A M, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Giglio, presso cui sono elettivamente domiciliati in Roma alla via A. Gramsci n.14;
ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente- avverso la sentenza n. 88/18/10 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione n.18, emessa il 27 settembre 2010, depositata il 25 SETTEMBRE 2010 17 giugno 2009 e non notificata. ш Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 maggio 2018 dal Consigliere A G;
RILEVATO CHE:
1. i ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono con sei motivi contro l' Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 88/18/10 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione n.18, emessa il 20.1024 settembre 2010, depositata il 27 Stugno 2003 : non notificata, che ha rigettato l'appello dei contribuenti, in controversia concernente l'impugnativa dei provvedimenti di diniego del rimborso delle ritenute IRPEF sull'assegno di confine percepito dal 2001 dai ricorrenti in qualità di dipendenti della dogana di Chiasso residenti in Svizzera;
2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Lombardia, sul presupposto che la natura non retributiva dell'assegno di confine non lo esentasse dall'Irpef e che, anzi, ai sensi degli artt. 46 e 48 D.P.R. n.917/86, fosse ricompreso nelle somme erogate in dipendenza del rapporto di lavoro, riteneva che lo stesso rientrasse nella base imponibile, richiamando anche una precedente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 13953/04), secondo cui l'assegno di confine non era assoggettabile ad imposta, non perché non avesse natura retributiva, ma perché lo escludeva espressamente l'art.3, comma 3, lett.c) d.P.R. n.917/86, come integrato dall'art.5 D.Lgs. n. 314/97, che ne ha stabilito l'esenzione fino al 31 dicembre 2000;
concludeva, quindi, la C.T.R. nel senso che, a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2000, gli assegni non godevano più dell'esenzione;
essendo erogatiriteneva, infine, che gli assegni di confine, dall'amministrazione italiana in favore di propri dipendenti con nazionalità italiana, fossero imponibili in Italia, sia ai sensi dell'art. 19 della Convenzione Italia Svizzera del 9/3/76, sia a norma dell'art.2, comma 1, D.P.R. n. 2 917/86, escludendo che vi fosse una violazione del divieto di doppia imposizione o del principio costituzionale di eguaglianza rispetto ad assegni esenti percepiti da altre categorie professionali;
3. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 30 maggio 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
4. a seguito del ricorso dei contribuenti, l'Agenzia delle Entrate si è costituita, resistendo con controricorso;
5. l'Agenzia delle Entrate ha depositato memorie;
CONSIDERATO CHE:
1.1. con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L. n.425/89 ed artt. 46 e 48 T.u.i.r., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.;
secondo i ricorrenti, il giudice di appello, nel riconoscere la natura non retributiva dell'assegno e la sua assoggettabilità all'Irpef, avrebbe violato sia la legge n.425/1989, che espressamente esclude la natura retributiva