Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/11/2003, n. 18253

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/11/2003, n. 18253
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18253
Data del deposito : 28 novembre 2003

Testo completo

3 REGISTRAZIONE 0 ! D.P.R. 26/4/1986 NEPUBBLICA IT, / DA ESENTE AI SENSI DEL TRIBUTARIA B - 3 ALL. 131 TAB. TERIA 5 N. IN NOME DEL POP O ITAL NO A M 2 LA

CORTE SUBR IABI CASSAZIONE

Oggetto 3 SEZ E

TRIBUTARIA

Tributaria ✓ Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 14292/99

FAVARA

Dott. U Consigliere Cron. 36134 Dott. M CA Dott. F R Consigliere Rep. Consigliere Ud. 21/05/03 Dott. E M - Rel. ConsigliereDott. E F ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: M V, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

FEDRO

52, presso lo studio dell'avvocato E R, che lo difende, giusta procura a margine; - ricorrente contro MINISTERO FINANZE; intimato avverso la decisione n. 1635/99 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 16/03/99; f udita la relazione della causa svolta nella pubblica : Consigliere Dott. E2003 udienza del 21/05/03 dal 1414 FERRARA; -1- I udito, per il ricorrente, l'Avvocato R che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U A che ha concluso per J l'accoglimento del ricorso. - - -2- Svolgimento del processo L'ing. V M proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di I° di Napoli avverso il silenzio dell'Intendenza di Finanza in ordine alla domanda di rimborso delle ritenute IRPEF effettuate nel 1986 sull'importo di £. 195.000.000 corrispostogli dal suo ex datore di lavoro a titolo di indennità supplementare conseguente ad ingiusto licenziamento. Il giudice adito accoglieva la domanda ritenendo l'indennità in questione esclusa dalla tassazione in quanto avente "carattere prettamente sanzionatorio per il datore di lavoro ed esclusivamente risarcitorio per il lavoratore". Appellata la sentenza dall'Amministrazione Finanziaria, la Commissione Tributaria di II° di Napoli confermava la decisione favorevole al contribuente, ma anche questa pronuncia veniva impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale che, con decisione n. 1635 depositata il 16.3.1999 e mai notificata, richiamando lapidariamente la propria precedente giurisprudenza secondo la quale “le indennità risarcitorie a seguito di licenziamento, percepite ad integrazione del trattamento di fine rapporto, sono assoggettabili ad IRPEF quale reddito da lavoro dipendente", annullava la decisione dei giudici di appello e rigettava la originaria domanda del contribuente. Per la cassazione di quest'ultima decisione il Magri ha proposto ricorso, notificato all'Amministrazione Finanziaria il 16.7.1999, articolando un unico motivo di censura. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimata. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso articolato il ricorrente ha censurato la decisione della - Commissione Tributaria Centrale ex art. 360 n. 3 c.p.c. sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 12 lett. E) del D.P.R. 29.9.1973 n. 597, nonché dell'art. 16 lett. A) D.P.R. 22.12.1986 n. 917 e dell'art. 32, c. 1 e 2, del D.L. 23.2.1995 n. 41, convertito nella legge 22.3.1995 n. 85. Più in particolare ha dedotto il Magri l'erroneità della decisione impugnata, perché fondata su richiami giurisprudenziali (sent. C.T.C. n. 929/1998;
n. 1713/95 e 4631/96) non pertinenti in quanto relativi a fattispecie disciplinate dal T.U. n. 917/1986, in vigore dal gennaio 1988, laddove il caso in esame sarebbe stato, ratione temporis, regolato dall'art. 12 lett. E) del D.P.R. 29.9.1973 n. 597, che prevedeva come non tassabile le indennità corrisposte a titolo risarcitorio in caso di ingiustificato licenziamento. Tutto ciò senza considerare che, a suo dire, lo stesso T.U. n. 917/1986, riproducendo all'art. 16 lett. A) la stessa disposizione già contenuta all'art. 12 lett. E) del precedente D.P.R. n. 597/1973, non avrebbe modificato il regime fiscale dell'indennità in questione, divenuta tassabile solo per effetto della modifica del cit. art. 16 disposta con l'art. 32 c.1 D.L. n. 41/1995, e però, per effetto del successivo comma 2, solo per le somme ed i valori percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e,quindi a partire dal 24.2.1995 (v. art. 49 D.L. n. 41/1995). Con successiva memoria aggiunta lo stesso ricorrente, nel rilevare che la natura risarcitoria dell'indennità percepita ed il suo pagamento in conseguenza di un licenziamento ingiustificato costituivano questioni oramai coperte dal giudicato interno, ha ulteriormente argomentato a difesa della dedotta illegittimità della tassazione subita, negando la stessa ammissibilità, perché assolutamente nuova, di una prospettazione volta ad affermare la contraria tesi sulla base del disposto dell'art. 6 D.P.R. n. 917/1986, e in ogni caso la fondatezza di una simile ipotesi, poiché le somme percepite sarebbero state corrisposte a titolo risarcitorio e non "in sostituzione di redditi”, e perché, equivalendo l'istanza di rimborso a rettifica della dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 1986, questa comunque non sarebbe risultata conforme alle nuove disposizioni introdotte con il T.U. n. 917/1986, non realizzandosi in tal modo la condizione prevista per la retroattività dell'art. 6 cit. Osserva al riguardo la Corte che la natura dell'indennità percepita dal ricorrente, è da ritenersi oramai pacifica e non più contestabile, così come univocamente risultante dalla sentenza impugnata, che in proposito afferma doversi essa ricomprendere tra le "indennità risarcitorie a seguito di licenziamento, percepite ad integrazione del trattamento di fine rapporto". Tanto premesso, la tematica relativa alla tassabilità di tali indennità, così come chiaramente risulta già dalle difese del contribuente, ha costituito oggetto di ripetuti interventi del legislatore, che giova in questa sede brevemente richiamare per una migliore comprensione della vicenda. Nel vigore del vecchio D.P.R. n. 597/1973 le indennità di fine rapporto erano regolate ai fini IRPEF dall'art. 12 che, nella versione già modificata dall'art. 1 L. 26.9.1985, n. 482, alla lett. E) inseriva tra i redditi soggetti a tassazione separata: “il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2110 del codice civile;
indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'art. 47, anche nell'ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile, altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del codice civile". Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente richiamata dal ricorrente, la disposizione in parola risultava tale da ricomprendere le sole somme versate dal datore di lavoro al dipendente quale corrispettivo per l'attività prestata, e non anche le somme erogate a titolo di risarcimento del danno ed a seguito di un illegittimo comportamento dello stesso datore di lavoro, così che non rientrava tra i redditi soggetti all'IRPEF, e non poteva pertanto costituire oggetto di tassazione separata né di ritenuta di acconto, l'importo percepito dal dipendente a titolo di indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti di azienda per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato (v. sent. Cass. 26.10.1991, n. 11417;
Cass. 23.11.1992, n. 12511). Il nuovo T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, effettivamente all'art. 16, nel disciplinare i casi di tassazione separata, alla lett. a) e con riferimento alle indennità di fine rapporto, sembra riproporre lo stesso testo del previgente art. 12 lett. e) D.P.R. n. 597/1973, così da escludere qualsiasi innovazione ! sotto il profilo che in questa sede interessa;
e però a diversa conclusione deve senza dubbio pervenirsi in considerazione del disposto del precedente art. 6, che al comma 2 espressamente ricomprende tra i redditi tassabili: "I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessioni dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi”, all'uopo stabilendo che essi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Quest'ultima disposizione, invero, autorizza ad operare una distinzione anche nell'ambito delle indennità suppletive di fine rapporto, corrisposte a titolo risarcitorio, ammettendole a tassazione allorché il danno con essa risarcito sia costituito dai redditi perduti, ed esentandole invece, secondo il regime in vigore per il passato, negli altri casi, così come espressamente ribadito da questa Corte anche recentemente affermandosi che: ".....alla stregua del dettato dell'art. 6 comma 2, del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo di risarcimento vanno considerate reddito assoggettabile ad IRPEF se risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Pertanto, l'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato corrisposta sulla base della contrattazione collettiva, ai dirigenti di azienda incorsi in licenziamento da ravvisarsi privo di giustificazione, in base alla norma surrichiamata da intendersi integrata dalle prescrizioni di cui all'art. 48, comma primo, del citato D.P.R. n. 917/1986 – è soggetta a tassazione, in quanto risulti accertata la relativa fattuale destinazione a coprire un danno consistito nella perdita di redditi (delle retribuzioni che sarebbero f state percepite nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro), e non un pregiudizio diverso" (così Cass. 5.8.2002, n. 11687;
Cass. 2.2.2001, n. 1467). Quanto alla problematica, anch'essa essenziale ai fini della definizione della controversia in esame, relativa all'entrata in vigore del T.U. 917/1986, vero è che l'art. 136 prevede che: "Il presente Testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1988 con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987";
ma è anche vero che, in virtù del disposto dell'art. 36 d.p.r.

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