Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5830
Sentenza
14 giugno 1999
Sentenza
14 giugno 1999
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Massime • 1
Qualora i contatti intercorsi fra due soggetti non siano tali, per mancanza di univocità dei comportamenti, da determinare la conclusione del contratto, essi possono tuttavia configurare delle trattative giunte ad un tale punto di sviluppo da ingenerare in una parte un giustificato affidamento sulla conclusione del contratto; in tal caso, il recesso ingiustificato dà luogo solo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcire il danno. Del resto l'avvenuto perfezionarsi di intese su alcuni punti dello stipulando contratto o gli eventuali accordi parziali, per il loro carattere provvisorio e la loro efficacia subordinata all'esito positivo delle trattative, non esulano dall'ambito della fase precontrattuale, e non provano certo la conclusione di un contratto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IR LL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell'avvocato P. CORTI, difeso dall'avvocato UGO PALLANTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PIO ISTITUTO PEI FIGLI DELLA PROVVIDENZA nella persona di Presidente e quindi legale rapp.te pro-tempore BRUNI GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, che lo difende unitamente all'avvocato RINALDO BONATTI, per procura speciale del Notaio Dr. Marco Orombelli rep. n. 152009 del 20/5/1996 in Milano;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 2374/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/07/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/98 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato RINALDO BONATTI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 10.10.89 EL IR conveniva davanti al Tribunale di Milano il PIO ISTITUTO per i FIGLI DELLA PROVVIDENZA.
Esponeva l'attore di avere avviato contatti col legale rappresentante dell'ente convenuto, che era proprietario di un immobile che intendeva acquistare, per giungere alla stipulazione dell'opportuno compromesso;
che era stato raggiunto un accordo, a seguito del quale aveva inviato al promittente venditore, a titolo di caparra, un assegno di L. 25.000.000;
che la proprietaria, nonostante l'accordo raggiunto, aveva insistito per una revisione del prezzo e, quando da parte sua era stato accettato anche il nuovo importo, aveva tuttavia rifiutato di stipulare il rogito, negando che fosse mai intervenuto alcun accordo vincolante. L'attore concludeva chiedendo sentenza sostitutiva del contratto non concluso, a norma dell'art.2932 c.c.. L'ente convenuto resisteva alla domanda, contestando che fosse mai stato raggiunto un accordo o fosse stato comunque