Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2023, n. 09967
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R S nato a CASTELLANA GROTTE il 26/12/1963 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa L O, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, Nonché una memoria nell'interesse dell)iimputato, con la quale si insiste per l'accoglirnento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 giugno 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato S R alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 482, in relazione all'art. 476 cod. pen., per avere formato o fatto formare la sentenza n. 2543 del 7 marzo 2005 del Tribunale di Milano.
2. Nell'interesse del R è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Nella "Premessa in fatto", si rileva che, sebbene fosse condivisibile la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la sussistenza di un bis in idem con riguardo alla sentenza n. 111/14 del Tribunale d Cuneo, tuttavia il rinvenimento di tale decisione dimostrava che l'imputato aveva più volte nel corso del tempo - e a distanza anche di vari anni - usato più fotocopie di un medesimo documento producendolo al giudice dell'esecuzione.
2.2. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale contraddittoriamente ed illogicamente escluso che la condotta fosse riconducibile al reato impossibile o a quella del falso grossolano o innocuo.
2.3. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte d'appello omesso di trarre le necessarie
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE M;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. ssa L O, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, Nonché una memoria nell'interesse dell)iimputato, con la quale si insiste per l'accoglirnento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 giugno 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato S R alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 482, in relazione all'art. 476 cod. pen., per avere formato o fatto formare la sentenza n. 2543 del 7 marzo 2005 del Tribunale di Milano.
2. Nell'interesse del R è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Nella "Premessa in fatto", si rileva che, sebbene fosse condivisibile la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la sussistenza di un bis in idem con riguardo alla sentenza n. 111/14 del Tribunale d Cuneo, tuttavia il rinvenimento di tale decisione dimostrava che l'imputato aveva più volte nel corso del tempo - e a distanza anche di vari anni - usato più fotocopie di un medesimo documento producendolo al giudice dell'esecuzione.
2.2. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale contraddittoriamente ed illogicamente escluso che la condotta fosse riconducibile al reato impossibile o a quella del falso grossolano o innocuo.
2.3. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte d'appello omesso di trarre le necessarie
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