Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2022, n. 02137
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIGLIOLINI CLAUDIO nato a ROMA il 02/01/1996 avverso l'ordinanza del 11/08/2021 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. C F ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 11 Agosto 2021 con la quale è stata confermato il provvedimento in data 9 Luglio 2021 in forza della quale è stata applicata nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere. Con un unico motivo ha lamentato, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione degli' art. 34 e 36 c.p.p. nonché dell'art. 297 comma 3 c.p.p. per avere il tribunale disatteso la eccezione di nullità del provvedimento per non essersi il G.I.P. astenuto pur avendo giudicato in abbreviato il medesimo F condannato per fatti connessi a quelli oggetto del titolo custodiale. Ha rilevato che la motivazione appariva illogica e contraddittoria nella parte in cui il tribunale aveva prima affermato che si trattava di "fatti diversi" che avevano originato "procedimenti differenti" ma nel corpo del medesimo provvedimento aveva parlato, allorquando aveva affrontato il tema della retrodatazione, di "connessione fra i reati" oggetto dei due procedimenti. Ha osservato che nel caso in esame era evidente la sussistenza degli elementi tali da implicare un obbligo di astensione posto che nella richiesta cautelare da parte del P.M. erano stati menzionati elementi di fatto di cui al procedimento n. 1101/2021 valutati dal medesimo giudice in data 8 Luglio 2021 in sede di giudizio abbreviato il giorno precedente l'adozione del titolo custodiale in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità e
lette le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1. C F ha proposto, a mezzo difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 11 Agosto 2021 con la quale è stata confermato il provvedimento in data 9 Luglio 2021 in forza della quale è stata applicata nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere. Con un unico motivo ha lamentato, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., inosservanza ed erronea applicazione degli' art. 34 e 36 c.p.p. nonché dell'art. 297 comma 3 c.p.p. per avere il tribunale disatteso la eccezione di nullità del provvedimento per non essersi il G.I.P. astenuto pur avendo giudicato in abbreviato il medesimo F condannato per fatti connessi a quelli oggetto del titolo custodiale. Ha rilevato che la motivazione appariva illogica e contraddittoria nella parte in cui il tribunale aveva prima affermato che si trattava di "fatti diversi" che avevano originato "procedimenti differenti" ma nel corpo del medesimo provvedimento aveva parlato, allorquando aveva affrontato il tema della retrodatazione, di "connessione fra i reati" oggetto dei due procedimenti. Ha osservato che nel caso in esame era evidente la sussistenza degli elementi tali da implicare un obbligo di astensione posto che nella richiesta cautelare da parte del P.M. erano stati menzionati elementi di fatto di cui al procedimento n. 1101/2021 valutati dal medesimo giudice in data 8 Luglio 2021 in sede di giudizio abbreviato il giorno precedente l'adozione del titolo custodiale in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in ragione della genericità e
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