Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2019, n. 17140

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

Le controversie in materia di mobilità del personale degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la l. n. 508 del 1999, pur inquadrando i predetti istituti tra le istituzioni di alta cultura riconosciute dall'art. 33 Cost. e garantendone l'autonomia statutaria e organizzativa, e pur avendo regolato il conferimento degli incarichi di insegnamento secondo modalità diverse sia da quelle previste per gli insegnanti di scuola primaria e secondaria, sia da quelle proprie dei professori universitari, ha nondimeno affidato alla contrattazione collettiva, nell'ambito di un apposito comparto, la disciplina del rapporto di lavoro di tale categoria di dipendenti, inclusi i criteri di distribuzione del personale e la mobilità interna. (Nella fattispecie, relativa a una procedura di mobilità del personale docente di un conservatorio, in cui il ricorrente aveva chiesto, previa disapplicazione del provvedimento con cui il consiglio accademico aveva deliberato l'indisponibilità di una cattedra, l'accertamento del proprio diritto al trasferimento presso tale istituto, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo che il provvedimento di indisponibilità fosse da ricondurre all'attività autoritativa dell'amministrazione e che la situazione soggettiva del ricorrente fosse ascrivibile alla categoria degli interessi legittimi).

Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono; spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/06/2019, n. 17140
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17140
Data del deposito : 26 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

I T 26 GIU. 2019 T I R I D E 17 140/ 19 T N E S E AULA 'B' - I L L O B E T N E S E Oggetto - REPUBBLICA ITALIANA E N O I Procedura Z A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R T mobilità S I G E personale AFAM R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E T N E Provvedimento S SEZIONE LAVORO che dichiara indisponibilità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: cattedra per il trasferimento Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Giurisdizione Dott. AMELIA TORRICE Rel. Consigliere - R.G.N. 19169/2015 Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - Cron. 17140 - Consigliere - Dott. CATERINA MAROTTA Rep. - Consigliere - Dott. IRENE TRICOMI Ud. 22/05/2019 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 19169-2015 proposto da: SCANDALI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA свиби BUCCARI 3, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEOTTA, che lo rappresenta e difende;
· ricorrente -

contro

CONSERVATORIO DI MUSICA "GIOACCHINO ROSSINI" DI 2019 PESARO;
1920 - intimato nonchè

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
- resistente con mandato- avverso la sentenza n. 223/2014 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 28/01/2015 R.G.N. 179/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2019 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

Chure Fatti di causa 1. Il Tribunale di Perugia aveva accolto il ricorso proposto dal prof. CA LI nei confronti del Conservatorio di Musica "G. Rossini" di Pesaro e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ricorso volto all'accertamento della illegittimità della delibera del Consiglio Accademico del 18.6.2010 con la quale era stata resa indisponibile al trasferimento una cattedra di "Organo e Composizione Organistica", alla disapplicazione della predetta delibera e di ogni altro precedente e/o conseguenziale, all'accertamento del diritto al trasferimento presso il Conservatorio di Musica "B Rossini" di Pesaro, alla condanna delle Amministrazioni convenute al trasferimento immediato presso il predetto Conservatorio con decorrenza dall'anno accademico 2010/2011. 2. La Corte di Appello di Perugia, adita dal Ministero e dal Conservatorio, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza impugnata, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo.

3. La Corte territoriale ha ritenuto che, in tema di riparto della giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la contestazione che investa i singoli atti di conferimento degli incarichi, che, pur evidenziando nel loro insieme l'intenzione dell'Amministrazione di adottare una decisione di ordine generale, non investano in modo autonomo la concreta scelta dell'amministrazione di esercizio del potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici.

4. Essa, rilevato che lo LI aveva censurato il comportamento del Conservatorio che, prima dell'apertura della procedura di trasferimento, aveva deciso, attraverso la delibera del Consiglio Accademico, di mettere a concorso soltanto tre delle quattro cattedre in organico di "Organo e Composizione Organistica", in ragione dell'esiguo numero degli iscritti, ha ritenuto che l'atto che aveva determinato la lesione dell'interesse dello LI non costituiva un atto di gestione del rapporto di 1 N. R.G. 19169 2015 impiego in quanto era stato adottato dall'Amministrazione nell'ambito del potere auto- organizzativo.

5. Avverso questa sentenza CA LI ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha depositato memoria di costituzione, ai sensi dell'art. 370 cod.proc.civ. Il Conservatorio di Musica "Gioacchino Rossini" di Pesaro è rimasto intimato. Ragioni della decisione Sintesi dei motivi 6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 4 cod. proc. civ., "error in procedendo" per non avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'appello. Deduce che quest'ultimo difettava dei requisiti imposti dagli artt. 342 e 434 cod.proc.civ.

7. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c. 1 cod. proc. civ., errata statuizione in tema di giurisdizione. سنا 8. Invocando la disposizione contenuta nell'art. 63 c. 1 del d. lgs n. 165 del 2001, assume che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ogni controversia relativa al rapporto di lavoro, senza che abbia rilievo l'eventuale impugnazione di atti amministrativi presupposti che incidono sulla posizione sostanziale del lavoratore, perchè questi possono essere disapplicati dal giudice ordinario.

9. Precisato che con il ricorso di primo grado aveva denunciato la condotta delle Amministrazioni

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi