Cass. civ., sez. I, sentenza 15/06/2004, n. 11255
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S A - Presidente -
Dott. A M - Consigliere -
Dott. R R - rel. Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Z D, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 92, presso l'avvocato R M, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA ROMA SPA - SOCIETÀ- CAPOGRUPPO DEL GRUPPO B B, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. FERRARI 35, presso l'avvocato M F M, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 246/00 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 02/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/02/2004 dal Consigliere Dott. R R;
udito per il ricorrente l'Avvocato M che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato M che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso o in subordina il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Domenico Z ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di pace di Reggio Calabria l'emissione di un decreto ingiuntivo con cui è stato ordinato alla Banca di Roma s.p.a. di corrispondere al ricorrente la somma di L. 3.504.500, derivante da un rimborso parziale di titoli affidati in gestione al predetto istituto di credito.
La banca ingiunta ha proposto opposizione ed il decreto è stato revocato dal medesimo giudice di pace sul presupposto che il rapporto in questione aveva implicato, contestualmente, la vendita dei titoli in favore del cliente, con pagamento immediato, ed il loro riacquisto da parte della banca, con pagamento differito di modo che, nel tempo intermedio in cui era maturato il diritto al parziale rimborso, detti titoli dovevano ritenersi appartenenti all'istituto di credito e nulla dunque poteva spettare al cliente in relazione a quel rimborso. L'appello proposto dal sig. Z è stato rigettato dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza resa pubblica il 2 dicembre 3000. Premessa la distinzione tra contratto di riporto, vendita a termine di titoli di credito e contratti di borsa genericamente intesi, il tribunale ha ritenuto vertersi in quest'ultima situazione, ed ha ravvisato nel tenore letterale delle scritture contrattuali intercorse tra le parti il chiaro intento delle parti medesime di vendere e riacquistare nello stesso momento titoli di credito massa, differendo nel tempo solo il pagamento del prezzo di riacquisto dovuto dalla banca al cliente, cui non competono quindi, a norma dell'art. 1533 c.c., i premi ed i rimborsi medio tempore maturati. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Sig. Z, formulando un motivo articolato in due profili di censura, cui resista la banca intimata con controricorso a successiva memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dell'impugnata sentenza su un punto decisivo della controversia.
Il motivo di ricorso è peraltro articolato in due profili diversi di censura, il primo effettivamente volto a censurare la motivazione del provvedimento adottato dal tribunale, il secondo concernente anche l'eccepita violazione dei criteri legali d'interpretazione del contratto stabiliti dagli artt. 1362 e segg. c.c.. Ciò di cui il sig. Z si duole è anzitutto che il tribunale, riconoscendo alla Banca di Roma il diritto al rimborso maturato sui titoli in Questione nel periodo di pendenza del termine di riacquisto degli stessi da parte della medesima banca, non abbia considerato la natura unitaria del contratto di "pronti contro termine" stipulato dalle parti;contratto in forza del quale il trasferimento dei titoli "a pronti" aveva avuto luogo immediatamente in favore del cliente, mentre solo alla scadenza del previsto termine Quei titoli sarebbero tornati in proprietà dell'istituto di credito. Non potrebbe invece sostenersi - opina il ricorrente - che questo secondo effetto traslativo si sia verificato contestualmente al primo, perché ne resterebbe svuotato di contenuto il trasferimento "a pronti", e perché ciò risulterebbe incompatibile con la circostanza - trascurata dal tribunale - che dopo quel primo trasferimento i titoli di cui si tratta erano stati immessi dalla banca in un deposito amministrato intestato al cliente. Quest'ultimo dunque, e non la banca, era proprietario di detti titoli in pendenza del termine di ritrasferimento, ed a lui avrebbe dovuto perciò essere attribuito il controverso rimborso.
Avrebbe errato poi il tribunale nel voler risolvere la lite sulla base di un'interpretazione meramente letterale dei documenti contrattuali prodotti in causa sia perché questa medesima interpretazione sarebbe stata svolta in modo incompleto, sia perché, comunque, il giudicante avrebbe dovuto tener conto anche degli ulteriori criteri ermeneutici previsti dal codice. Non si sarebbe dovuto trascurare, in particolare, che la Banca di Rema aveva avuto mera funzione di intermediario nell'operazione, in realtà svoltasi tra il cliente ed un diverso istituto di credito, senza perciò alcun titolo per godere dei frutti dell'investimento con tale operazione compiuto;che la stessa Banca di Roma, durante il periodo di vigenza del contratto, aveva in un primo tempo manifestato la propria intenzione di accreditare l'importo del rimborso parziale dei titoli al cliente e solo successivamente, con una giustificazione del tutto inadeguata, si era poi rifiutata di farlo.
Le riferite censure, che possono senz'altro esser esaminate congiuntamente, non colgono nel segno.
La questione che il tribunale si è trovato a dover risolvere è se, stipulato tra un cliente ed una banca un contratto definito di compravendita di titoli "pronti contro termine" (in forza del quale il cliente si è visto immediatamente addebitare il presso di acquisto dei titoli e poi, alla scadenza del previsto termine, si è visto accreditare un maggior importo per la rivendita dei medesimi titoli alla banca), il diritto di percepire l'importo di un rimborso parziale dei titoli medio tempore intervenuto spetti al cliente, che ha acquistato "a pronti" e venduto a termine, oppure alla banca che ha assunto la posizione reciproca.
Il tribunale, come si è detto, ha risolto la questione in favore della banca perché ha ritenuto che essa fosse proprietaria dei titoli in questione nel momento in cui il diritto al rimborso è maturato. Ciò in quanto, a parere del medesimo tribunale, il meccanismo contrattuale messo in opera dalle parti implicava che all'acquisto dei titoli ad opera del cliente corrispondesse l'immediata e contestuale rivendita dei medesimi titoli alla banca® restando differita solo la regolazione monetaria del prezzo di tale rivendita.
Le critiche del ricorrente si appuntano - e lo si è già riferito - essenzialmente proprio su tale ultima affermazione, che in via generale sarebbe contraddetta dalla struttura e dalla funzione del contratto di compravendita "pronti contro termine" e, nel caso di specie, non troverebbe adeguato supporto nei criteri di interpretazione del contratto.
Senonché tali critiche da un lato non prospettano elementi di contraddizione o di intrinseca illogicità della motivazione con cui il tribunale ha sorretto la propria decisione guanto piuttosto argomenti di merito a sostegno di una valutazione diversa, o di una diversa ricostruzione della posizione negoziale delle parti, che però esorbitano dai compiti del giudice di legittimità e presupporrebbero un'inammissibile verifica di elementi di fatto non risultanti dall'impugnata sentenza d'altro lato non paiono comunque idonee a condurre ad una conclusione diversa più favorevole per il ricorrente.
Anche ove si rovesciasse l'affermazione secondo cui la proprietà dei titoli era già formalmente in capo alla banca nel periodo di pendenza del termine contrattualmente previsto per il pagamento del corrispettivo in favore del cliente non se ne ricaverebbe affatto che il diritto al rimborso maturato in quel medesimo lasso di tempo sarebbe spettato al ricorrente.
Nulla consente di ritenere, infatti, che ad un contratto come quello in esame, privo di una propria compiuta definizione e di una completa e precisa disciplina nell'ordinamento risulti inapplicabile, in assenza di patto contrario, il disposto dell'art. 1533 c.c. in tema astrazione per premi o rimborsi di titoli venduti a termine: giacché la connessione negoziale tra vendita "a pronti" e successiva rivendita a termine dei medesimi titoli non ha in sè alcun elemento d'incompatibilità logica con l'applicazione di detta norma, che perfettamente si attaglia alla seconda delle due concatenate operazioni previste in un simile contratto. Ma il citato art. 1533 attribuisce la spettanza dei premi e dei rimborsi maturati in pendenza del termine al compratore, indipendentemente dal fatto che egli abbia o meno in quel momento già acquistato la proprietà dei titoli, privilegiando evidentemente una nozione economica del rapporto, alla luce della quale i titoli vengono collocati, per l'indicato fine, nella sfera di pertinenza di colui che e destinato comunque in futuro a dispone.
Per tale assorbente considerazione il ricorso non merita accoglimento.
Il ricorrente, di conseguenza, deve essere condannato al rimborso. In favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che vengono liquidate in Euro 800,00 (Ottocento) per onorari e 100,00 (Cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.